TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-12-17, n. 201501029

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2015-12-17, n. 201501029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201501029
Data del deposito : 17 dicembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00451/2014 REG.RIC.

N. 01029/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00451/2014 REG.RIC.

N. 00452/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 451 del 2014, proposto da:
Società Termex S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. L O, V M, C S, con domicilio eletto presso V M in Genova, Piazzale Mazzini 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

nei confronti di

Europrogetti &
Finanza S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;



sul ricorso numero di registro generale 452 del 2014, proposto da:
Società Termex S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4;

contro

Provincia di Genova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. V M, L O, C S, con domicilio eletto presso V M in Genova, Piazzale Mazzini 2;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Avvocatura dello Stato, domiciliato in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

nei confronti di

Europrogetti &
Finanza S.p.A., Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 451 del 2014:

accertamento del diritto all'agevolazione finanziaria ammessa nel Patto territoriale di Genova e delle valli del genovesato per il progetto denominato pt/122/16 così come calcolata con provvedimento prot. n. 3699 del 7.11.2002.

quanto al ricorso n. 452 del 2014:

provvedimento in data 31.1.2014 prot. n. 10517/2014 atto n. 574 comunicato con nota prot. n. 15468 in data 13.02.2014 avente ad oggetto provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Genova e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Provincia di Genova e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con un primo ricorso (iscritto al n. 451/14 di R.G.) notificato il 18 aprile 2014 alla Provincia di Genova e al Ministero dello Sviluppo economico depositato il successivo 2 maggio 2014 la società Termex, ha chiesto l’accertamento del diritto all’agevolazione finanziaria ammessa nell’ambito del Patto territoriale di Genova e delle valli del Genovesato, per il progetto denominato Pt/122/16, con provvedimento 7 novembre 2002 n. 3699 e conseguentemente ha chiesto l’accertamento del credito della somma di €. 155.869, 42 quale sommatoria della terza rata dell’agevolazione e quanto dovuto per il saldo del leasing contratti.

La ricorrente esponeva in fatto di essere stato approvato con D.M. 23 aprile 2001 n. 2492 il patto territoriale di Genova, di essere stata ammessa a contributo con provvedimento della Provincia 31 maggio 2001 n. 43318, di essere stato rideterminato il contributo in €. 417741,90, di avere completato il programma di investimento senza, tuttavia, che venisse erogato il saldo finale.

La ricorrente esponeva, altresì, di avere agito innanzi al giudice ordinario i quale tuttavia sul presupposto che il patto territoriale fosse riconducibile al genus degli accordi ex art. 11 l. 241/90 declinava la propria giurisdizione.

A sostegno della domanda la ricorrente deduceva la circostanza che il ritardo nella erogazione del saldo del finanziamento fosse imputabile esclusivamente alla Provincia e che ai sensi dell’art. 12, comma 3 lett. b) d.m. 320/00 che prevede la possibilità, decorsi cinque anni dal completamento delle investimento, di alienazione dei beni da parte del beneficiario, non sarebbe più stato possibile la revoca del finanziamento con conseguente consolidamento del diritto al credito residuo.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento di quanto dovuto con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio l’amministrazione provinciale e il Ministero dello sviluppo economico.

All’udienza pubblica del 5 novembre 2015 il ricorso è passato in decisione.

Con successivo ricorso (iscritto al n. 452/14 di R.G.) notificato il 18 aprile 2014 alla Provincia di Genova, al Ministero dello sviluppo economico e alla cassa depositi e prestiti e depositato il successivo 3 giugno 2014 la società Termex s.r.l., ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento della provincia di Genova 31 gennaio 2014 n. prot. 10517/2014 recante il provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui al piano imprenditoriale PT/122/16.

Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione degli artt. 5, 7 e 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi del regolamento d.m. 31 luglio 2000 n. 320, violazione degli artt. 10 e 12 d.m. 320/00, violazione dell’art. 2 l. 241/90, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di presupposto, in quanto avendo la ricorrente concluso l’investimento in data 31 dicembre 2004 la Provincia avrebbe dovuto concludere il relativo procedimento nei sessanta giorni successivi laddove, invece, ha atteso quasi dieci anni per la conclusione dello stesso, con conseguente consumazione del proprio potere e consolidamento dell’attribuzione del finanziamento nella misura originaria;

2) violazione degli artt. 5, 7 e 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi del regolamento d.m. 31 luglio 2000 n. 320, violazione dell’ artt. 10 d.m. 320/00, violazione dell’art. 2 l. 241/90, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste, travisamento, sviamento in quanto la rideterminazione del contributo non potrebbe avvenir una volta trascorsi, come nel caso di specie, cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto dal momento che trascorso tale termine l’imprenditore può alienare i beni;

3) violazione degli artt. 5, 7 e 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi del regolamento d.m. 31 luglio 2000 n. 320, violazione dell’ artt. 10 d.m. 320/00, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste, travisamento, sviamento in quanto la rideterminazione ha frustrato il legittimo affidamento della ricorrente che ha contato sul finanziamento per la realizzazione del suo piano di sviluppo:

4) violazione degli artt. 7 e 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi del regolamento d.m. 31 luglio 2000 n. 320, violazione dell’ artt. 10 d.m. 320/00, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste travisamento sviamento, in quanto il provvedimento non recherebbe alcuna motivazione;

5) violazione degli artt. 7 e 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale ai sensi del regolamento d.m. 31 luglio 2000 n. 320, violazione dell’art. 10 l. 241/90, violazione dell’ artt. 10 d.m. 320/00, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione del principio di proporzionalità degli atti amministrativi, eccesso di potere per difetto di presupposto, di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste travisamento sviamento in quanto il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto degli apporti procedimentali della ricorrente espressi con memoria 11 ottobre 2013.

La ricorrente concludeva per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato con vittoria delle spese di giudizio.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate.

Con atto notificato in data 23 luglio 2014 e depositato in data 5 agosto 2014 veniva impugnato il provvedimento della Provincia di Genova 21 maggio 2014 di rettifica del precedente provvedimento impugnato relativamente al contributo erogato per la parte in leasing.

I vizi dedotti erano, in via derivata, gli stessi dedotti con il ricorso originario.

Con atto notificato in data 10 settembre 2014 e depositato in data 23settembre 2014 veniva impugnato il provvedimento del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2014 prot. mise AOO – DIP – SCE n. 0031427 avente ad oggetto presa d’atto dell’approvazione definitiva del progetto Patto territoriale di Genova e valli del Genovesato.

I vizi dedotti erano in via derivata gli stessi dedotti con il ricorso originario

All’udienza pubblica del 5 novembre 2015 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

I ricorsi devono essere riuniti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva ed emergendo l’opportunità di una trattazione simultanea per ragioni economia processuale.

I due ricorsi affrontano la vicenda da due angoli visuali differenti ma il nucleo sostanziale è lo stesso.

Occorre stabilire se l’amministrazione possa determinare in maniera definitiva l’ammontare di un contributo concesso in via provvisoria anche a distanza di molti anni.

La risposta, tenuto conto della particolarità del caso di specie, deve essere positiva.

L’art. 9 del disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico di contratto d’area e del soggetto responsabile di patto territoriale, rubricato approvazione definitiva dei programmi d’investimento stabilisce: “sulla base della relazione finale redatta dal soggetto istruttorie e del verbale di accertamento di spesa (di competenza di una specifica commissione nominata dal MAP) che sarà trasmesso dal MAP al soggetto responsabile locale lo stesso soggetto responsabile locale approva definitivamente il programma di investimenti realizzato e determina il relativo ammontare delle agevolazioni spettanti, confermando l’importo indicato dal soggetto istruttore nella propria relazione finale o rettificandolo in relazione alle risultanze dell’accertamento di spesa. Il soggetto responsabile darà poi disposizioni all’istituto convenzionato, dopo aver acquisito specifica autorizzazione da parte del MAP di erogare quanto ancora dovuto al beneficiario finale e /o al soggetto attuatore, ovvero a provvedere ad attivarsi per il recupero delle eventuali maggiori somme erogate non spettanti”.

Ne consegue che nel sistema delineato dal patto territoriale l’erogazione definitiva delle agevolazioni avviene al termine dell’investimento e sulla base di una relazione che conferma o meno la spettanza delle agevolazioni assegnate in via provvisoria, potendo la rettifica avvenire sia in bonam che in malam partem. Questo sistema esclude in radice la possibilità del consolidarsi dell’agevolazione assegnata in via provvisoria. La previsione di una norma siffatta esclude, altresì, il consolidarsi di posizioni di affidamento in capo alla assegnataria dell’agevolazione. Invero, quale che sia l’importo dell’agevolazione concesso in via anticipata e provvisoria, soltanto all’esito delle procedure di verifica di cui al citato art. 9 l’erogazione potrà ritenersi definitivamente acquisita al patrimonio del beneficiario mentre per l’innanzi tale acquisizione sarà soltanto provvisoria.

Ciò posto l’esame dei motivi di ricorso ne evidenzia l’infondatezza.

Il primo motivo, con cui si sostiene che la Provincia avrebbe consumato il proprio potere per il decorso non solo del termine di sessanta giorni ma addirittura per avere atteso quasi dieci anni per la conclusione del procedimento di approvazione definitiva del programma di investimento, è infondato.

In primo luogo occorre rilevare come lo spirare di un termine non determini la consumazione di un potere se ciò non è espressamente previsto. Nel caso di specie tale espressa previsione fa difetto onde il potere di approvazione definitiva dell’agevolazione deve ritenersi sussistente anche a distanza di tempo.

In secondo luogo non è dimostrato che il ritardo sia imputabile esclusivamente alla Provincia, dovendosi, piuttosto, imputare a tutti i soggetti coinvolti tra i quali la ricorrente e l’istituto incaricato della relazione finale (EPF).

Da ultimo occorre rilevare come la ricorrente abbia omesso di attivare i mezzi di tutela anche giurisdizionale per ovviare all’inerzia del soggetto pubblico.

In conclusione deve ritenersi, per quanto sopra espresso, che il motivo sia infondato.

Con il secondo motivo si sostiene che, trascorsi cinque anni dalla conclusione dell’investimento in relazione è stata concessa l’agevolazione in via provvisoria, non sarebbe più possibile la determinazione definitiva dell’agevolazione in difformità da quella erogata in via provvisoria, ostando a ciò la possibilità che imprenditore ha di alienare i beni oggetto di investimento.

La tesi non persuade.

Invero non esiste alcun impedimento, né di ordine giuridico né di ordine materiale, alla verifica prodromica alla definitiva determinazione dell’agevolazione anche nel caso in cui l’imprenditore abbia alienato i beni, potendo le relative verifiche sempre operarsi sulla documentazione ovvero operando l’ispezione dei beni stessi.

Nel caso di specie, peraltro, tale evenienza (l’alienazione dei beni) non è ricorsa onde l’infondatezza del mezzo.

Anche il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione del principio dell’affidamento, è infondato.

Il sistema delineato dall’articolo 9 esclude il formarsi di alcun tipo di affidamento in capo al beneficiario.

Peraltro la ricorrente ha interloquito con l’amministrazione lungo tutto il periodo senza che l’amministrazione avesse in alcun modo legittimato, con comportamenti positivi ovvero omissivi, il sorgere di alcun genere di affidamento.

Infondato si appalesa anche il quarto motivo.

Invero la motivazione del provvedimento è avvenuta per relationem con riferimento alla relazione finale di spesa predisposta da EPF che contiene il dettaglio degli importi ammissibili per un totale di €. 397627,78 e in €. 89.207, 82 il totale del contributo concedibile in via definitiva.

Quanto poi alla censurata assenza di motivazione in ordine all’interesse pubblico sotteso alla rideterminazione dell’agevolazione la circostanza che, nella specie, non si controverte in materia di revoca ma di determinazione del contributo, esclude la necessità di una specifica motivazione sul punto.

Parimenti infondato è l’ultimo motivo con cui si lamenta la mancata considerazione degli apporti procedimentali della ricorrente.

In realtà, con nota della Provincia 10 settembre 2013 n. 91714, vi è stata la comunicazione di avvio del procedimento volto alla rideterminazione del contributo cui hanno fatto seguito le osservazioni della ricorrente che evidenziavano il consumarsi del potere. A tali osservazioni faceva riscontro la nota provinciale 21 novembre 2013 n. 119847 che confutava tali osservazioni, suggerendo, peraltro, di chiedere la revisione della relazione finale di spesa. La ricorrente declinava tale proposta con nota 16 dicembre 2013.

Da quanto sopra espresso emerge come ben lungi dal non considerare gli apporti procedimentali delle ricorrente la Provincia li ha presi in attenta considerazione e, pur non condividendoli, ha suggerito eventuali rimedi.

Ne consegue l’infondatezza del mezzo.

L’assenza di una posizione soggettiva tutelabile in capo alla ricorrente determina la reiezione di entrambi i ricorsi.

Le spese possono compensarsi.

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