TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-01-10, n. 202400078
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Pubblicato il 10/01/2024
N. 00078/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2019, proposto da
Rete Gioco Italia S.R.L, Jackpot Games S.r.l., Palumbo Piccionello Giuseppe &C. S.A.S, Aster Games S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati L F G e D X, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Agrigento, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - Questura Agrigento, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6.
nei confronti
per l'annullamento
- dell’ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 35 del 20.03.2019 con cui il Comune di Agrigento disponeva il divieto di apertura di sale gioco, sia tradizionali che Video lottery terminal, e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui al comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. localizzati a meno di 500 (cinquecento) metri da i c.d. siti “sensibili”, nonché limitazioni all'orario di esercizio delle attività di sale gioco autorizzati ex art. 86 (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale da bowling) nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 02.00, sabato e prefestivi dalle ore 13.00 alle 03.00, domenica e prefestivi dalle ore 13.00 alle 02.00;nel periodo non scolastico (dal 16 giugno al 14 settembre) da lunedì a domenica compresi i festivi dalle ore 10.00 alle ore 03.00;e limitazioni agli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, c.6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S. negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. nel periodo scolastico (dal 15 settembre al 15 giugno) dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle 01.00: sabato e prefestivi dalle ore 13.00 alle ore 02.00;domenica e festivi dalle 10.00 alle 01.00;nel periodo non scolastico (dal 16 giugno al 14 settembre) dal lunedì a domenica compresi i festivi dalle ore 10.00 alle ore 03.00, oltre all'applicazione di sanzione pecuniaria in caso di violazione della superiore ordinanza;
- ove possa occorrere della Determinazione n. 2 del 15.02.2019, conosciuta unitamente al superiore provvedimento in pari data, con cui il Dirigente del Settore II – Sicurezza Urbana del Comune di Agrigento proponeva l'adozione dell’Ordinanza Sindacale n. 35.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023 il dott. D D F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con atto depositato in data 10 novembre 2023, parte ricorrente ha premesso che la nuova ordinanza dal Comune di Agrigento del 18 luglio 2019 ha modificato in meglio la disciplina relativa alle distanze dai luoghi sensibili e degli orari di apertura delle sale gioco e scommesse, risultando più equilibrata e rispettosa degli interessi degli operatori del settore;
Rilevato che parte ricorrente ha dichiarato il carattere pienamente satisfattivo dell’ordinanza sopravvenuta;
Rilevato che all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente con la conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, ultimo comma, c.p.a.;
Rilevato che le spese del giudizio, in considerazione dell’esito della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.