TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-10-19, n. 202300808
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Testo completo
Pubblicato il 19/10/2023
N. 00808/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01213/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ecosardinia 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A S, S V, D I e A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pecetto di Valenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A G e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Martino in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;
Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell'atto di diniego Prot. n. 3377/2022 in data 14/10/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G, emesso in relazione all'istanza di Procedura Semplificata Abilitativa (PAS) per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico a terra Cascina Rissa, nel Comune di Pecetto di Valenza, presentata in data 31/08/2022 dalla ricorrente; dell'Atto confermativo di diniego Prot. n. 3743/2022 in data 10/11/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G, emesso all'esito della presa d'atto delle integrazioni e controdeduzioni procedimentali presentate dalla ricorrente in data 17/10/2022;
- dell'Atto confermativo di diniego Prot. n. 4145/2022 in data 02/12/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G, emesso in risposta all'istanza di riesame della ricorrente del 15/11/2022;
- nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento, tra cui: la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/1990 Prot. n. 3110/2022 del 28/09/2022; la nota Prot. n. 3548 del 27/10/2022 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Parco Po Piemontese, che ha asserito la necessità della Valutazione di incidenza (VINCA) per la vicinanza dell'area di ubicazione dell'impianto fotovoltaico al Sito di Importanza Comunitaria IT11800032 SIC-Bric Montariolo compreso nella Rete Natura 2000, nonché per l'accertamento dell'intervenuto silenzio assenso ex art. 6 D.Lgs 28/2010 e s.m.i. e ex art. 20 L. 241/1990, sull'istanza di PAS presentata dalla ricorrente in data 31/08/2022,
nonché in ogni caso per l'accertamento dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di Procedura Semplificata Abilitativa (PAS) per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico a terra Cascina Rissa presentata in data 31/08/2022 dalla ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ecosardinia 3 S.r.l. il 6/3/2023:
per l’annullamento:
-della nota prot. n. 4830 del 27/10/2022 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Parco Po Piemontese, già impugnata col ricorso introduttivo ove è stata individuata in epigrafe con il Prot. n. 3548, come indicato nell'atto confermativo di diniego del 10/11/2022,
-dell'atto di diniego Prot. n. 3377/2022 in data 14/10/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G;
- dell'atto confermativo di diniego Prot. n. 3743/2022 in data 10/11/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G, emesso all'esito della presa d'atto delle integrazioni e controdeduzioni procedimentali presentate dalla ricorrente in data 17/10/2022;
- dell'atto confermativo di diniego Prot. n. 4145/2022 in data 02/12/2022, a firma del R.U.P. Geom. C G, emesso in risposta all'istanza di riesame della ricorrente del 15/11/2022;
- degli atti presupposti, preordinati, consequenziali e connessi al procedimento, tra cui: - la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10 bis L. 241/1990 Prot. n. 3110/2022 del 28/09/2022; - la nota Prot. n. 3548 del 27/10/2022 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Parco Po Piemontese;
nonché per l'accertamento dell'intervenuto silenzio assenso ex art. 6 D.Lgs 28/2010 e s.m.i. e ex art. 20 L. 241/1990, sull'istanza di PAS presentata dalla ricorrente in data 31/08/2022, e in ogni caso per l'accertamento dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di Procedura Semplificata Abilitativa (PAS) per la realizzazione di Impianto Fotovoltaico a terra Cascina Rissa presentata in data 31/08/2022 dalla ricorrente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pecetto di Valenza e dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2023 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 13 dicembre 2022 e depositato il 16 dicembre 2022 Ecosardinia 3 s.r.l. (Ecosardinia) ha impugnato gli atti specificati in epigrafe con cui il Comune di Pecetto di Valenza ha inibito l’insediamento di un impianto fotovoltaico nel suo territorio.
Il 31 agosto 2022 la ricorrente ha presentato al Comune, ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 28/2011 e dell’allegato A D.Lgs. 222/2016 (attività 97), il progetto di un impianto fotovoltaico a terra (doc. 1 di parte ricorrente), localizzato su un fondo agricolo, sito a non più di 500 mt da zona industriale, artigianale o commerciale, distinto al N.C.E.U. al Fg. 3, mapp. 490, 500, 61, 62, 63, 461, 466, 101, 213, 467 e 463, di cui Ecosardinia si era resa promissaria acquirente in virtù di cessione del contratto preliminare di vendita dell’immobile, originariamente stipulato tra le società Cascina La Preziosa S.S. e Nord Ovest Wind S.r.l. (docc.ti 3, 4 e 5 di parte ricorrente).
Secondo il progetto, l’impianto, con potenza d’immissione di 9.600 Kw, è composto da moduli fotovoltaici e da sette cabine (sei di campo e una di consegna e distribuzione) per una superficie complessiva, pari a 67.434 mq. su un’area totale in disponibilità di 107.092 mq..
Con nota n. 3110 del 28 settembre 2022 (doc. 6 di parte ricorrente), il Comune ha opposto motivi ostativi all’accoglimento ex art. 10 bis L. 241/1990, tra i quali: il difetto del titolo attributivo della disponibilità del suolo; il superamento del limite del 3% al consumo aggiuntivo di suolo nel quinquennio -stabilito dall’art. 31 delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Territoriale Regionale-, in tesi già interamente saturato con l’approvazione di altro precedente progetto (Bulgari Gioielli S.p.A.) mediante modifica dello strumento urbanistico; l’assenza di Valutazione d’Incidenza Ambientale (VINCA) nonostante la prossimità dell’impianto al Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “ Bric Montariolo ” compreso nella Rete Natura 2000.
Il diniego era poi formalizzato con nota n. 3377 del 14 ottobre 2022 (doc. 9 di parte ricorrente), che nel ribadire le motivazioni già anticipate nel preavviso, ometteva, tuttavia, di vagliare le controdeduzioni pur tempestivamente trasmesse dalla ricorrente.
Sollecitato da Ecosardinia a emendare l’errore, il Comune, con provvedimento del 10 novembre 2022 (doc. 11 di parte ricorrente), ancorché attestando il superamento di alcune delle originarie ragioni ostative, ha nondimeno disposto come: “ 1. non accolta l’integrazione esposta dall’instante ECOSARDINIA 3 SRL […] in particolare per mancato rispetto del requisito della conformità allo strumento urbanistico; 2. non maturato il silenzio assenso in ordine alla procedura in oggetto; 3. confermato […] il diniego comunicato con PEC protocollo n. 3377/2022 in data 14.10.2022; 4. in subordine, annullata l’invocata PAS per intervenuto decorso dei termini di legge; 5. fatte salve eventuali integrazioni in ordine ai punti 5.2 (compensazioni ecologiche) e 7 (attivazione VinCa) ” (pag. 6 del doc. 11).
Tali conclusioni erano ulteriormente confermate con atto n. 4145 del 2 dicembre 2022 (doc. 13 di parte ricorrente) adottato dal Comune in riscontro a istanza di riesame.
3. Il ricorso principale è affidato a cinque motivi di diritto:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 D.Lgs 03/03/2011 n. 28 e s.m.i., degli artt. 20 e 22 D.Lgs 08/11/2021, n. 199, nonché degli artt. 10 bis, 20 e 21 nonies L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione da valere altresì quale violazione degli artt. 3 e segg. L. 241/1990 e s.m.i. Formazione del silenzio-assenso.
Sul presupposto che il potere inibitorio si sarebbe esternato solo con il provvedimento n. 3377 del 14 ottobre 2022, questo sarebbe successivo all’intervenuta formazione di silenzio significativo per scadenza del termine di cui all’art. 6 D.Lgs. 28/2011, ulteriormente ridotto di un terzo ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 199/2022; con illegittimità derivata degli atti conseguenti, siccome del pari tardivi. Illegittimo sarebbe altresì l’annullamento in autotutela, disposto in via subordinata, poiché carente dei presupposti prescritti dall’art. 21 nonies L. 241/1990.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 D.Lgs 03/03/2011 n. 28 e s.m.i., dell’art. 20 D.Lgs 08/11/2021, n. 199 e s.m.i., dell’art. 12 D.Lgs 29/12/2003, n. 387 e s.m.i., dell’art. 31 del Piano Territoriale Regionale del Piemonte (PTR) approvato con D.C.R. n. 122 - 29783 del 21/07/2011, della Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte 27 luglio 2015, n. 34- 1915 con cui è stato approvato il documento “Il monitoraggio del consumo