TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-22, n. 202304829

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-08-22, n. 202304829
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304829
Data del deposito : 22 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2023

N. 04829/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02004/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2004 del 2023, proposto da
B I, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per

la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza, presentata dal ricorrente in data 17.01.2023, volta ad ottenere l’approvazione della graduatoria definitiva del concorso, per titoli ed esami, bandito dall’A.U.O. Federico II di Napoli, con deliberazione n.522 del 20.06.2019, per la copertura di n.1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Maxillo-Facciale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliera Universitaria Federico Ii;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso, per titoli ed esami, riservato ai titolari di contratto di lavoro flessibile in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.lgs. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n.1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Maxillo Facciale bandito dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli in data 20 giugno 2019.

Deduce il ricorrente di aver conseguito per ciascuna delle prove di concorso, un punteggio sufficiente (21/30), collocandosi nella graduatoria provvisoria stilata dalla Commissione esaminatrice in posizione utile per essere proclamato vincitore.

Deduce il ricorrente di aver diffidato l’Azienda, con lettera del 17.01.2023, ad approvare la graduatoria definitiva e che, nonostante il decorso del termine di conclusione del procedimento, previsto dall’art. 2, legge 241/1990, alla data del 16.2.2023, l’Amministrazione non ha provveduto.

Con il ricorso in trattazione, il ricorrente chiede, dunque, che l’A.U.O. sia condannata a concludere il procedimento e a risarcire il danno subito dal ricorrente per il ritardo nell’assunzione, quantificato in € 20.000,00.

Si è costituita l’Azienda Ospedaliera Universitaria “ Federico II ” di Napoli, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per violazione del termine annuale entro cui, ai sensi dell’art. 31 c.p.a., può proporsi l’azione avverso il silenzio inadempimento, decorrente dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 487/1994. Il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile, poiché rispetto alla nuova istanza presentata in data 17.1.2023 il termine di conclusione della procedura previsto dall’art. 11, comma 5, D.P.R. n. 487/1994, al momento della presentazione del ricorso, non era ancora spirato.

In secondo luogo, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, evidenziando che con Deliberazione del Direttore Generale n. 505 dell’08/05/2023, l’Azienda ha adottato un provvedimento espresso di non approvazione degli atti del concorso. Il provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio dell’Azienda in data 09/05/2023 e notificato al ricorrente in data 11/05/2023.

Con memoria integrativa ha eccepito espressamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo il ricorrente impugnato la delibera di non approvazione della graduatoria entro il termine decadenziale di cui all’art. 29 c.p.a.

All’udienza del 27/7/2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è improcedibile. L’Azienda Universitaria resistente ha dedotto e provato, con memoria e documenti depositati, nel rispetto dei termini dimezzati previsti dal comb. disp. artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., che il procedimento si è concluso con un provvedimento espresso di non approvazione della graduatoria, adottato in data 9 maggio 2023 e notificato al ricorrente in data 11 maggio 2023. Non v’è, dunque, ravvisabile alcun interesse del ricorrente alla decisione della domanda di condanna dell’Amministrazione a provvedere, essendo cessata l’inerzia dell’Amministrazione.

2. La domanda risarcitoria è infondata. Per consolidato orientamento, il risarcimento del danno da ritardo, oltre alla prova dell’inerzia o del ritardo dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento, presuppone, laddove si correli ad una situazione di interesse legittimo pretensivo, la prova della spettanza del bene della vita avuto di mira, essendo ormai riconosciuta la natura aquiliana del danno stesso ( ex multis , Cons. Stato Sez. V, 07/03/2023, n. 2366 “In tema di danno da ritardo, il riferimento allo schema della responsabilità extracontrattuale comporta, per un verso, la sussistenza di tutti gli elementi tipici della fattispecie di responsabilità (ossia: a) il fatto illecito costituito da una condotta antigiuridica della P.A., rappresentata dall'attività amministrativa illegittima, che nel caso della fattispecie descritta dall'artt.

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