TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202202907

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202202907
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202202907
Data del deposito : 28 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/04/2022

N. 02907/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03733/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3733 del 2021, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vi.Dellacostituzione C.Dir. Is.A/3;

contro

Ministero dell'Istruzione, non costituito in giudizio;

per ottemperanza al giudicato


formatosi sulla sentenza n. 128/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 06/02/2020, passata in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 10/09/2021 e depositato in data 13/09/2021, parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza in epigrafe con la quale l’Amministrazione resistente è stata condannata al pagamento della somma e degli accessori nella stessa liquidati, con le decorrenze indicate.

L’amm.ne intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere accolto risultando:

- notificato il titolo in forma esecutiva;


- attestato il passaggio in giudicato;


- non dedotto l’avvenuto pagamento della somma;


- trascorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.

Deve quindi essere affermato l’obbligo dell’amministrazione intimata di procedere al pagamento delle somme indicate in sentenza, maggiorate degli interessi legali con la decorrenza indicata.

Il pagamento dovrà avvenire nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, si nomina fin da ora commissario ad acta il direttore generale per il personale scolastico – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’ufficio che procederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza oggetto del ricorso di ottemperanza entro i successivi novanta giorni, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5 sexies comma 8 l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1 comma 777 l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo, in ragione della natura della controversia, con attribuzione in favore del

procuratore che ne ha fatto richiesta.

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