TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-03-30, n. 202300569

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-03-30, n. 202300569
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300569
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 00569/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00941/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 941 del 2018, proposto da
Meridionale Grigliati S.p.A. in concordato preventivo, La Nuova Meridionale Grigliati S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Prospero Petroni, 40;

contro

Comune di Gioia del Colle, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

dell’ingiunzione di pagamento prot. n. 3183/29050 del 5 novembre 2013, emessa dal Comune di Gioia del Colle e notificata il 6 novembre 2013, nonché di tutti gli atti sottostanti, presupposti, connessi, conseguenti e correlati, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Gioia del Colle;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , codice del processo amministrativo;

Relatore all’udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 28 febbraio 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. F C, per la ricorrente, e avv. S C, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. A seguito di statuizione di difetto di giurisdizione resa dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 599/2018, la “Meridionale Grigliati” S.p.a., assegnataria di alcuni lotti in zona P.I.P. del Comune di Gioia del Colle, ha proposto ricorso in riassunzione – unitamente alla sua avente causa ex art. 111 c.p.c. “La Nuova Meridionale Grigliati” S.p.A. – avverso il provvedimento, in epigrafe indicato, con il quale l’intimata Amministrazione comunale ha ingiunto nei suoi confronti il pagamento della somma di € 731.094,35 a titolo di recupero dei maggiori oneri di esproprio dei terreni occorrenti all’attuazione del piano.



1.1. A sostegno del mezzo di gravame, parte ricorrente ha prospettato le seguenti censure: “Eccesso di potere e carenza del presupposto per l’emissione dell’ingiunzione ai sensi dell’art. 2 R.D. n. 639/1910, violazione e falsa applicazione di legge in relazione allo stesso R.D. n. 639/1910, sviamento dell’azione amministrativa, manifesta erroneità, violazione del giusto procedimento .



1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Gioia del Colle, controdeducendo alle argomentazioni avversarie e instando per la reiezione del ricorso, con ogni conseguenza di legge.



2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 codice del processo amministrativo, all’udienza di merito straordinario del 28 febbraio 2023 la causa è stata riservata in decisione.



3. Con unico ed articolato motivo di ricorso, la parte ricorrente sostiene che il Comune di Gioia del Colle sarebbe incorso in una grave negligenza nella determinazione originaria delle indennità di esproprio delle aree oggetto di insediamento produttivo, avendola quantificata in relazione alla pregressa natura agricola dei terreni espropriati e non alla natura edificatoria degli stessi, come poi statuito in favore del terzo espropriato con sentenza della Corte d’appello di Bari n. 159/2010.



3.1. Nella prospettazione attorea, il Comune resistente non sarebbe titolare di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile in ordine al conguaglio de quo agitur , dovendo avviare uno specifico procedimento, nel quale svolgere i necessari approfondimenti istruttori, oltreché l’interlocuzione partecipativa, in funzione dell’adozione di un provvedimento di rideterminazione delle somme dovute.



3.2. Ad avviso della parte ricorrente, nella specie si sarebbe dunque in presenza di una mera pretesa creditoria, come tale non azionabile attraverso l’ingiunzione di pagamento prevista dal regio decreto n. 639/1910, costituendo quest’ultima uno strumento impositivo derogatorio ed eccezionale, utilizzato nella materia fiscale e non estensibile, neppure in via analogica, alla fattispecie in esame.

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