TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2022-12-19, n. 202201149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2022-12-19, n. 202201149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202201149
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2022

N. 01149/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01165/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2022, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati V E, A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V E in Torino, via Morghen, n. 28;

contro

Asl Città di Torino, rappresentata e difesa dagli avvocati C P, P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-Controinteressato-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, recante n. 2052/02.02/2022, del 12 settembre 2022, pubblicata dal 21 settembre 2022 al 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: “Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 Ospedale – San Giovanni Bosco – Riapertura termini per la presentazione delle istanze di partecipazione”, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'anzidetto Avviso pubblico, scaduto il 16 agosto 2021;

nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi con l'anzidetto provvedimento, ivi compresi, in particolare:

- la nota del Direttore Sanitario d'Azienda del 29 agosto 2022 - indicata e richiamata nella Deliberazione del Direttore Generale n. 2052/02.02/2022, del 12 settembre 2022 - nella quale sono evidenziate le circostanze sulla base delle quali l'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha riaperto i termini della procedura;

- la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino”, recante n. 2104/02.02/2022, del 29 settembre 2022, avente ad oggetto: “Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di Direzione delle Strutture Complesse di Assistenza Penitenziaria, Formazione, Obiettivi Sanitari, Qualità e Accreditamento, Serd Nord e Ortopedia e Traumatologia 2 – Ospedale San Giovanni Bosco. Rettifica dei bandi in seguito all'entrata in vigore della Legge n. 118 del 11.8.2022”, con la quale è stato rettificato, per quanto di ragione, l'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direzione della S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 dell'Ospedale San Giovanni Bosco, con la relativa riapertura dei termini;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl Città di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo;


Con deliberazione del 4 giugno 2021, n. 630, il Direttore Generale dell’

ASL

Città di Torino ha indetto un avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore di Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia 2 presso l’ospedale San Giovanni Bosco.

Con il gravame indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” del 12 settembre 2022, pubblicata dal 21 settembre 2022 al 4 ottobre 2022, avente ad oggetto: “ Avviso pubblico per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa S.C. Ortopedia e Traumatologia 2 Ospedale – San Giovanni Bosco – Riapertura termini per la presentazione delle istanze di partecipazione ”, con la quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui all'Avviso pubblico, scaduto il 16 agosto 2021, nonché degli atti tutti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi con l'anzidetto provvedimento e, in particolare, la nota del Direttore Sanitario del 29 agosto 2022, nella quale sono evidenziate le circostanze sulla base delle quali l’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” ha riaperto i termini della procedura e la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale “Città di Torino” del 29 settembre 2022, avente ad oggetto: “ Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi di Direzione delle seguenti Strutture Complesse: Assistenza Penitenziaria, Formazione, Obiettivi Sanitari, Qualità e Accreditamento, Serd Nord e Ortopedia e Traumatologia 2 – Osp. San Giovanni Bosco. Rettifica dei bandi in seguito all’entrata in vigore della Legge n. 118 del 11.8.2022 ”, con la quale è stato rettificato, per quanto di ragione, l’Avviso pubblico di che trattasi.

Si è costituita in giudizio l’Asl Città di Torino eccependo il difetto di giurisdizione.

Alla camera di consiglio del 14 dicembre 2022, il Collegio ha comunicato alle parti presenti che si riservava di decidere con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

La controversia attiene chiaramente ad una procedura disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 volta alla attribuzione di un incarico di direzione di struttura complessa.

La materia oggetto del contenzioso rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo atti adottati in base a capacità e poteri propri del datore di lavoro privato ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 165/2001.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, proprio in relazione alla procedura in esame, con la sentenza n. 28819 del 27.12.2011, rammentando di essersi già occupate della questione con l'ordinanza n. 21060 del 2011, hanno ribadito che in tale occasione, avevano evidenziato che:

a) in tema d'impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione dei giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica - conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (C. Cass. nn. 14252 del 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009);

b) analogo principio era stato ribadito pure per quanto riguardava più in particolare il settore sanitario, precisandosi al riguardo che la selezione prevista dall'art. 15 ter, introdotto nel D.Lgs n. 502 del 1992 dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integrava un concorso in senso tecnico , anche perché articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria del direttore generale (C. Cass. nn. 21593 del 2005, 8950 del 2007 e 5920 del 2008)… ” (nello stesso senso si sono pronunciati Cass. civ., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 5457;
Cons. Stato, Sez. V, 29 dicembre 2009, n. 8850;
T.A.R. Bologna, sez. I, 27 dicembre 2010, n. 8401;
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II, 30 novembre 2010, n. 4005).

Anche a fronte delle modifiche apportate all’art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992 ad opera del decreto Balduzzi (decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), che ha introdotto forme di valorizzazione e garanzia della trasparenza e pubblicità della procedura, questa è rimasta caratterizzata da fiduciarietà, posto che è sempre il direttore generale ad individuare il candidato da nominare.

Puntuale, da ultimo, è la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 21 settembre 2020 n. 19668, secondo cui “ in base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di queste Sezioni Unite, la selezione prevista nel settore sanitario introdotto nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perché è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455;
Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081;
Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227;
Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281;
Cass.

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