TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-20, n. 202301105

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-20, n. 202301105
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301105
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 01105/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02428/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2428 del 2017, proposto da
Consorzio Sinergie a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo, 323;

contro

Comune di Calvi Risorta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia, 62;

per l'annullamento:

- della ordinanza sindacale/commissariale n. 15 del 5 maggio 2017 del Comune di Calvi Risorta;

- nonché in via gradata per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente per l'illegittimo operato della Stazione appaltante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Calvi Risorta;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 dicembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è controversa la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 5 maggio 2017, con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Calvi ha ingiunto alla ricorrente, ex art.191 del d.lgs. 152/2006, di proseguire il servizio di smaltimento di rifiuti solidi urbano.

1.1 Il ricorrente ha premesso in fatto che con determina n. 4/UTC del 17 gennaio 2017, l’Amministrazione Comunale aveva assegnato ad esso Consorzio istante la commessa per l'espletamento del servizio essenziale di smaltimento del F.O.R.S.U. ex art. 36, comma 2, D.lgs 50/2016;

- che in data 27 aprile 2017, con nota prot. n. 339/is, l’impresa aggiudicataria aveva manifestato la volontà di non voler proseguire il rapporto contrattuale - in scadenza al 30 aprile 2017- atteso il ritardo riscontrato nella corresponsione degli emolumenti pattuiti per la erogazione del servizio;

- che con l’ordinanza gravata è intervenuto il Commissario Prefettizio del Comune di Calvi che ha ordinato, ex art.191 del d.lgs. 152/2006, di provvedere alla prosecuzione della prestazione sino al compimento delle procedure volte all’individuazione del nuovo operatore economico, presumibilmente entro il 15 luglio 2017.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto plurimi profili di illegittimità della controversa ordinanza, articolando un unico motivo in diritto così rubricato: “Violazione e falsa applicazione di legge (art.191 del D.Lgs. 152/2006, art. 21 octies, L 241/1990, artt. 144 e 145 del TUEL in relazione all'articolo 14 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ed art.97 Costituzione) – nullità per difetto di presupposti fattuali ed amministrativi – sviamento di potere”.

Con siffatte censure l’instante ha sostanzialmente contestato l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dell’ordinanza gravata, poiché nella fattispecie difetterebbero sia una situazione di effettivo pericolo di danno grave per la salute pubblica e l’ambiente, non altrimenti fronteggiabile con ordinari strumenti e tale da fondare una necessità ed urgenza di provvedere, che l’individuazione della normativa ‘ordinaria’ a cui l’Amministrazione intendeva derogare. Mancherebbero, inoltre, il parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, in ordine alle conseguenze ambientali della gestione dei rifiuti, nonché lo specifico impegno di spesa necessario per la prosecuzione del contratto.

Il ricorrente ha concluso con la richiesta di accoglimento del gravame e di conseguente annullamento del provvedimento impugnato, previa sospensione in via cautelare degli effetti, e di condanna del Comune al risarcimento dei danni patiti in via equitativa.

1.2 In data 29 giugno 2017, si è costituita l’Amministrazione procedente che ha insistito per il rigetto del ricorso. La stessa ha evidenziato come la mancata proroga del rapporto contrattuale avrebbe determinato l’interruzione del predetto servizio pubblico con grave rischio di disastro ambientale, atteso l’avvicendarsi della stagione estiva.

2. Respinta, con ordinanza n. 977 del 5 luglio 2017, la domanda cautelare per assenza di fumus , la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 6 dicembre 2022, tenuta da remoto.

3. In limine va rilevato che l’ordinanza gravata ha dichiaratamente prodotto i suoi effetti dal 5 maggio 2017 fino al 15 luglio 2017, ovvero fino alla data della individuazione del nuovo operatore, di talché, essendo oramai cessata la sua efficacia, il residuo interesse del ricorrente risulta limitato all’accertamento della sua illegittimità, funzionale alla proposta istanza risarcitoria e alla soccombenza virtuale ( cfr . pag. 2 dell’ultima memoria depositata il 4 novembre 2022).

Tanto premesso detta istanza va respinta perché infondata.

3.1 Il Collegio osserva preliminarmente che risultano prive di fondamento le censure con cui parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza gravata per l’assenza dei presupposti per l’adozione dello strumento extra ordinem .

La questione relativa alla legittimità dell’imposizione della prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, avvalendosi del precedente gestore, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza amministrativa che, in linea generale, ha ritenuto legittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile e urgente, in presenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non differibili né fronteggiabili adeguatamente con le ordinarie misure, non rilevando affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento extra ordinem è rivolto a rimuovere.

Sotto tale profilo, nel caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza dei presupposti richiesti, non potendo ammettersi l’interruzione del servizio di igiene urbana per le intuibili gravissime conseguenze dannose che essa avrebbe nella specie comportato la mancata raccolta della frazione organica, anche in relazione all’aumento delle temperature estive, sia sul piano igienico-sanitario che  su quello ambientale, in generale, oltre che sulla vita dei cittadini, a prescindere dalla circostanza che l’urgenza sia addebitabile a inerzia o negligenza dell’amministrazione appaltante ( cfr., ex multis, CDS, Sez. IV, 22 dicembre 2022, n.11207).

Peraltro non può tralasciarsi di rimarcare che nella specie, alla scadenza del contratto nell’aprile 2017 il Comune si è attivato per pianificare l’affidamento del nuovo servizio;
senonché, essendo andata la gara deserta, nelle more dell’avvio di altra procedura di affidamento, il Comune si è visto necessitato ad avvalersi dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per sopperire alla situazione di emergenza cui non poteva porsi rimedio in via ordinaria.

Detto rilievo è decisivo per giustificare, sul piano dei presupposti inveranti il legittimo esercizio dei poteri extra ordinem , il ricorso all’ordinanza ex art. 191 TU Ambiente e, dunque, per respingere le censure spiegate in parte qua dal ricorrente.

3.2 Va inoltre respinto anche l’ulteriore profilo di illegittimità eccepito, circa la mancata previsione del corrispettivo per il servizio imposto.

Difatti, a ben vedere, l’ordinanza gravata ha disposto la prosecuzione del precedente affidamento del servizio per poco più di 2 mesi, evidentemente da svolgersi agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, di talché sarebbe al più da valutare il danno per mancato adeguamento dell’importo contrattuale.

Senonché tale ulteriore profilo comunque non consentirebbe di giungere all’accoglimento della connessa istanza risarcitoria.

Invero - anche a tacer del fatto che il ricorrente non ha specificamente contestato la liquidazione dei compensi a consuntivo - in ogni caso il Consorzio ha solo genericamente introdotto l’istanza risarcitoria nell’odierno giudizio, instando con l’ultima memoria per la condanna della PA al risarcimento di un danno solo asseritamente subito, senza tuttavia produrre nemmeno un principio di prova in ordine alle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero ricadute nella sua sfera giuridica e direttamente imputabili all’ente.

4. In conclusione, dunque, il ricorso è respinto.

5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la peculiarità e complessità della vicenda.

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