TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-06-15, n. 202000854
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Pubblicato il 15/06/2020
N. 00854/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00550/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 550 del 2019, proposto da
Eurowind Ascoli 1 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A L D e G R, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
contro
Comune di Ascoli Satriano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L B, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 202 del 2019;
e, in via riconvenzionale, per la ripetizione dell’indebito.
Visti il ricorso per decreto ingiuntivo e i relativi allegati;
Visto il ricorso in opposizione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2020 l’avv. Donatella Testini.
L’udienza si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. I magistrati componenti il collegio e il Segretario d’udienza sono a conoscenza del “Documento informativo ai sensi dell’articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l’app Microsoft Teams su pc , tablet e dispositivi mobili”, anche nel suo contenuto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 2 agosto 2019, la Eurowind Ascoli 1 s.r.l. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 202 del 2019, emesso in data 26 giugno 2019 da questo Tribunale su domanda del Comune di Ascoli Satriano e notificato il successivo 4 luglio. Il decreto intimava il pagamento della somma di euro 602.500 (oltre interessi legali e spese della procedura monitoria pari a euro 3.000, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato) costituente la parte residua del contributo una tantum previsto dall’articolo 6 della “convenzione per la realizzazione di una centrale eolica”, stipulata inter partes il 15 dicembre 2010, e nove annualità, dal 2010 al 2019, del contributo annuo previsto anch’esso dal medesimo articolo 6.
1.2 L’opposizione si fonda, in primis , sulla dedotta nullità virtuale ex articolo 1418, comma 1, del codice civile dell’innanzi indicata clausola convenzionale per violazione degli articoli 12, comma 6, del decreto legislativo e n. 387 del 2003 e 1, comma 4, lettera f), della legge n. 239 del 2004.
1.2.1 Premette la parte opponente che, con tali disposizioni, il legislatore ha posto il divieto di misure compensative a carattere meramente economico al fine di evitare che la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile venga subordinata a richieste meramente pecuniarie, in contrasto con il perseguito incentivo alla riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente.
Rammenta che tale divieto
- è stato reso ancor più esplicito dal decreto ministeriale 10 settembre 2010 recante “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, il quale, nel disciplinare, al punto 2, i “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative”, ribadisce, fra l’altro, che “per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni”;
- non ha sollevato rilievi né da parte del Giudice delle leggi (Corte costituzionale nn. 248 del 2006 e 124 del 2010) né da parte della giurisprudenza amministrativa.
Assume che solo nel caso di concentrazione d’impianti possono essere previste misure compensative, le quali, tuttavia, comunque non devono mai avere un contenuto meramente economico, ma consistere in interventi di mitigazione a salvaguardia dell’ambiente.
1.2.2 Con il secondo motivo, la Eurowind Ascoli 1 deduce che la nullità della clausola va apprezzata anche alla stregua di nullità strutturale per illiceità della causa, contraria a norme imperative, ai sensi dell’articolo 1418, comma 2, del codice civile, in quanto è stata illegittimamente prevista la corresponsione di somme in assenza di una reale controprestazione, avendo le obbligazioni a carico del Comune di cui all’articolo 13 della convenzione un contenuto assolutamente fittizio, poiché sostanzialmente riproduttive di obblighi già previsti da norme di rango primario.
1.2.3 Precisa che, nel caso di specie, non sarebbe applicabile la sanatoria di cui all’articolo 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, in quanto espressamente limitata alle convenzioni sottoscritte prima del 3 ottobre 2010, laddove la convenzione per cui è causa è stata stipulata il 13 dicembre 2010.