TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2009-06-15, n. 200905644

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2009-06-15, n. 200905644
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200905644
Data del deposito : 15 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03584/2008 REG.RIC.

N. 05644/2009 REG.SEN.

N. 03584/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3584 del 2008, proposto da:
C F, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Roma, via di S. Costanza, 46;

contro

Corpo Forestale dello Stato, Min.Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale Stato;

nei confronti di

S S, rappresentato e difeso dall'avv. E L, con domicilio eletto presso E L in Roma, via Flaminia, 79;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 21.12.2007, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso per la nomina degli allievi agenti del C.F.S. in qualità di atleti del gruppo sportivo forestale, di cui al bando nel decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 27.4.2007;

del decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 15.1.2008, con il quale la controinteressata Sana Sabrina è stata dichiarata vincitrice nella disciplina “ tiro a segno femminile specialità carabina, codice P2” ed è stata nominata a decorrere dall’1.2.2008 allievo agente del C.F.S. in qualità di atleta del gruppo sportivo forestale;

dei verbali del 12 e/o 13.11.2007 della Commissione di cui all’art. 7 del bando di concorso nonché della nota del Presidente della suddetta Commissione del 26.11.2007, nella parte in cui è stata accertata la idoneità fisica della controinteressata, con particolare riferimento al possesso del requisito della statura minima di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), del bando di concorso;

nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di S S;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2009 il dott. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 10.4.2008 e depositato il 18.4.2008, il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 21.12.2007, con il quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso per la nomina degli allievi agenti del C.F.S. in qualità di atleti del gruppo sportivo forestale, di cui al bando nel decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 27.4.2007, il successivo decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 15.1.2008, con il quale la controinteressata Sana Sabrina è stata dichiarata vincitrice nella disciplina “ tiro a segno femminile specialità carabina, codice P2” ed è stata nominata a decorrere dall’1.2.2008 allievo agente del C.F.S. in qualità di atleta del gruppo sportivo forestale nonché i verbali del 12 e/o 13.11.2007 della Commissione di cui all’art. 7 del bando di concorso nonché della nota del Presidente della suddetta Commissione del 26.11.2007, nella parte in cui è stata accertata la idoneità fisica della controinteressata, con particolare riferimento al possesso del requisito della statura minima di cui all’art. 2, co. 1, lett. f), del bando di concorso.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 874/1986 e del D.P.C.M. n. 138 del 4.3.1991 ( con il quale è stato modificato l’art. 5 del D.P.C.M. n. 411/1987 relativo alla statura minima prescritta ai fini della partecipazione al concorso di cui trattasi) nonché del D.P.R. n. 132/1991, avente ad oggetto il regolamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati al concorso di cui trattasi ed eccesso di potere per violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. f) e 3, co. 6, del bando di concorso di cui al decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 27.4.2007 e per erroneità e falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà ed arbitrarietà dell’azione amministrativa.

Si è costituita in giudizio la controinteressata S S depositando in data 21.5.2008 memoria con la quale ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso in esame, chiedendone il rigetto.

Non si sono, invece, costituiti in giudizio, nonostante regolarmente intimati, il Ministero delle politiche agricole e forestali dello Stato ed il Corpo forestale dello Stato.

Con ordinanza n. 2626/2008 del 26.5.2008, è stata respinta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con O.P.I. n. 389/2008 del 23.7.2008, eseguita in data 15.9.2008, è stato ordinato il deposito di documentati chiarimenti.

Con memoria del 29.1.2009 la difesa della ricorrente, alla luce della documentazione di cui in precedenza, ritenuta non esaustiva, ha reiterato la istanza istruttoria.

Alla pubblica udienza del 9.2.2009 il ricorso è stato preso in decisione alla presenza dei procuratori delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio i quali hanno insistito nelle rispettive difese.

DIRITTO

La L. 13/12/1986 n. 874, all’art. 2, richiamato dalla difesa della ricorrente, dispone testualmente che “ 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge. “.

Il detto articolo è stato, tuttavia, abrogato dall'articolo 57 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, ossia dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, “ Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia. Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi.”, richiamato in seno al bando del concorso di cui trattasi, dispone testualmente all’art. 1 che “ I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:

b) statura determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;

…”.

Con il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1991, n. 138, “ Regolamento recante i nuovi limiti di statura per l'ammissione ai corsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato.”, anche questo richiamato espressamente nel bando di concorso, è stato disposto, all’art. 1, che “ 1. L'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 ( Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Corpo forestale dello Stato) . -- 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato è richiesta una statura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini ed a metri 1,60 per le donne.". “.

E il D.P.R. del 17/11/2005 n. 259, dispone, all’art. 1, “ Reclutamento degli atleti”, che “ 1. Il «Gruppo sportivo forestale» è costituito da un contingente di atleti non superiore al 2,5 per cento delle dotazioni organiche del ruolo dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti del Corpo forestale dello Stato. L'accesso al «Gruppo sportivo forestale» è riservato agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal C.O.N.I.” e all’art. 2, “ Modalità”, che “ 1. Il reclutamento degli atleti avviene mediante pubblico concorso per titoli al quale sono ammessi a partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

2. Requisito indispensabile per l'ammissione al concorso, oltre a quelli previsti dal comma 1, è l'avvenuto riconoscimento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive nazionali, che il candidato sia atleta di interesse nazionale e che sia in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui alla tabella A, categoria I, nelle discipline previste dallo statuto che regolamenta il «Gruppo sportivo forestale».

3. Il concorso è indetto con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Il relativo bando deve contenere:

a) il numero dei posti messi a concorso relativamente alle singole discipline sportive, ovvero per ciascuna specialità nell'ambito delle stesse;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di essi;

e) ogni altra prescrizione o notizia utile all'espletamento del concorso.

4. L'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali richiesti è effettuato a cura dell'amministrazione in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132.

5. Per particolari esigenze sportive, ove non sia possibile ricorrere tempestivamente alla procedura concorsuale prevista per il presente regolamento, può essere assegnato al «Gruppo sportivo forestale», con il consenso dell'interessato, il personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato in possesso dei requisiti indicati nel comma 1.”.

Il richiamato art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, “ Nomina ad allievo agente.”, dispone che “ 1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi. “.

A sua volta il richiamato art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149, dispone che “ … 2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, saranno stabiliti i nuovi limiti minimi di statura rispetto a quelli fissati con l'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411. “.

Dalla complessiva normativa in materia, come richiamata in sede di bando di concorso, ed in precedenza esposta, tenuto, altresì, conto del tenore testuale dell’art. 2, “ requisiti di partecipazione”, al comma 1, lett. f), del detto bando, per le donne è necessario il possesso di una statura minima di mt. 1,60.

Tanto premesso la difesa della ricorrente ritiene la illegittimità dei provvedimenti impugnati per il ritenuto mancato possesso del detto requisito della statura minima di legge da parte della controinteressata dichiarata, invece, vincitrice del concorso di cui trattasi.

La Commissione di concorso, pertanto, avrebbe dovuto emettere un giudizio di non idoneità alla partecipazione al concorso per il detto motivo della controinteressata.

La ricorrente sostiene che la mancanza del detto requisito di partecipazione le consta direttamente per essere stata la controinteressata esclusa, per il detto motivo concernente la statura minima, dal concorso pubblico per l’accesso ai centri sportivi agonistici della Marina Militare di n. 6 volontari in ferma prefissata quadriennale in qualità di atleta di cui al bando di concorso in G.U. n. 53 del 14.7.2006, essendo stato accertato che la stessa aveva un’altezza di mt. 1,54.

Per il detto motivo la ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti del concorso di cui trattasi, tuttavia, negato da parte dell’amministrazione per esigenze di tutela della privacy dell’interessata.

In conseguenza la ricorrente ha chiesto che venisse disposta apposita C.T.u. al fine di accertare l’effettiva statura della controinteressata.

A seguito dell’O.P.I. n. 389/2008 è stata depositata agli atti del giudizio la nota del 15.9.2008 del direttore sanitario dell’Istituto di medicina e scienza dello sport del CONI con allegati l’atto di qualifica della controinteressata quale atleta probabile olimpico (P.O.), a seguito degli accertamenti necessari, del 16.4.2008 nonché il certificato di idoneità sportiva del 27.3.2008.

E’ stato, altresì, rilevato che “ secondo le procedure in vigore presso l’Istituto … in esito alle visite mediche attestanti l’idoenità all’attività sportiva agonistica non viene rilasciato alcun verbale. …”.

La difesa della ricorrente, alla luce della predetta documentazione, ha insistito affinché il tribunale reiterasse l’ordine di deposito della documentazione richiesta da parte del Ministero allo stato inadempiente.

In sede di discussione orale del ricorso le parti hanno illustrato ampiamente le proprie posizioni al riguardo.

Il Collegio ritiene che non sia necessario procedere alla reiterazione dell’ordine istruttorio di cui all’O.P.I. n. 389/2008, atteso che dalla documentazione acquisita fino al momento in atti non emerge nemmeno un principio di prova in ordine all’eventuale mancato possesso da parte della controinteressata del requisito di partecipazione al concorso dato dalla statura minima di legge.

In sostanza trattasi di una mera affermazione di principio, basata su di una circostanza in ordine alla quale non viene fornito alcun elemento di valutazione al Collegio;
ed anzi, dalla documentazione in atti, ed in particolare dal provvedimento del ministero della difesa dell’11.6.2007, emerge come la controinteressata sia stata esclusa dal concorso della Marina militare per la riconosciuta sussistenza di “ tratti di iperemotività del carattere” in sede di visita per l’accertamento sanitario dell’8.11.2006.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere respinto, siccome infondato nel merito.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

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