TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2016-07-08, n. 201603511
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N. 03511/2016 REG.PROV.COLL.
N. 05097/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 5097 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A P,
rappresentato e difeso dall'avv. F V, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via A. De Gasperi n. 45;
contro
Ministero Della Difesa - Direzione del Genio Militare Per La Marina-Ufficio Alloggi-Sezione Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz. 11;
Quanto al ricorso introduttivo
Per l'annullamento
Previa sospensione dell'efficacia:
Del Foglio della Direzione del Genio della Marina Militare di Taranto prot. N 7/ MD MGMIL TA 0015297 del 22.10.2012 notificato in data 29.10.2012 con il quale, in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela di parte ricorrente del 5/10/2012, è stato rideterminato in euro 2.129,14 (Euro duemilacentoventinove/14) mensili a decorrere dal 30/11/2011 l'importo del canone locativo mensile relativo all'alloggio ASI MNA0003 occupato da parte ricorrente;
Di ogni ulteriore atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo dei diritti del ricorrente, ivi compresi gli atti tutti della istruttoria conclusasi con la adozione del provvedimento impugnato;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti:
Per l'annullamento
ed in ogni caso a piena confutazione, di quanto riportato nel foglio di MARIGENIMIL TARANTO Prot. N. 7/M D MGMILTA 0001016 in data 23.01.2013 depositato dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato solo in data 18.12.2013, in vista della udienza di merito del ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2016 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 27 novembre 2012 e depositato il successivo 30 novembre 2012 A P ha impugnato il Foglio della Direzione del Genio della Marina Militare di Taranto prot. N 7/ MD MGMIL TA 0015297 del 22.10.2012 notificatogli in data 29.10.2012 con il quale, in parziale accoglimento dell’istanza di autotutela da lui presentata in data 5/10/2012 era stato rideterminato in euro 2.129,14 (Euro duemilacentoventinove/14) mensili a decorrere dal 30/11/2011 l'importo del canone locativo mensile relativo all'alloggio ASI MNA0003 occupato da parte ricorrente.
2. A sostegno del ricorso il ricorrente deduce in punto di fatto di essere Ammiraglio in quiescenza della Marina Militare e di occupare l'alloggio demaniale A.S.I. — Alloggio Servizio incarico MNA0003 sito nella Caserma di via Santa Lucia n. 2 assegnatogli “ sine titulo " alla scadenza dell'incarico per il quale corrispondeva un canone mensile pari a € 735,51.
2.1 La Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto con il Foglio Prot. 7/MD MGMIL TA 0005283 in data 11.11.2011 gli comunicava che “ nell'ambito del procedimento di rideterminazione del corrispettivo per la conduzione sine titulo dell'alloggio, il valore dovuto a partire dalla notifica della presente comunicazione, calcolato secondo parametri stabiliti dal D.M. 16.03.2011, è di € 2891,43 mensili, per cui si allega prospetto dimostrativo del calcolo.....Per quanto sopra, è dato un Termine di qq. 10 dalla notifica di questa comunicazione per eventuali controdeduzioni, decorso il quale, salvo conguaglio, si daranno disposizioni all'Ente Amministratore, . ..".
2.2. Il ricorrente con le controdeduzioni del 8.12.2011 rappresentava che: "... il predetto canone è stato è stato determinato erroneamente in base ai dati relativi alla superficie convenzionale dell'alloggio (274,70) e al coefficiente correttivo globale K = 0,9350 riportati nel prospetto non veritieri in quanto non corrispondenti a quelli reali;inoltre ai fini della determinazione dell'importo del canone nel caso specifico è stata erroneamente attribuita all'abitazione, da parte dell'Amministrazione M.M. la classifica di tipo medio, assimilando la stessa alla categoria A/2 «abitazione di tipo civile e stabilendo il valore di locazione pari alla media tra min 9,5, e max 14,2 €/mq mese ".
Con le medesime controdeduzioni il ricorrente evidenziava altresì che: " il D.L.gs. 66/2010 prevede che gli alloggi di servizio come l'alloggio AS1 MNA0003 sono esclusivamente "di tipo economico", pertanto è evidente che non può essere operata alcuna differente classificazione all'interno della categoria degli alloggi di servizio che data la citata natura “di tipo economico" rientrano nella categoria A/3 abitazioni di tipo economico;all'alloggio de quo ubicato in zona OMI che prevede anche la quotazione per la tipologia di abitazioni di tipo economico, deve essere applicato il canone di locazione previsto per tale tipologia e risultante pari alla media tra min 6,7, e max 10/€mq x mese;in merito al coefficiente correttivo K3 - coefficiente di posizione ed esposizione è stato attribuito quello "favorevole" adottando erroneamente il coefficiente 1,10 senza tenere conto del fatto che l'alloggio de quo risente di due pesanti elementi negativi: 1) il primo elemento negativo è relativo all'ubicazione dell'alloggio de quo all'interno del corpo fabbrica dell'edificio demaniale militare, quindi all'interno del perimetro militare, senza possibilità di accesso indipendente dalla pubblica via, in particolare l'occupante dell'alloggio non dispone nemmeno delle chiavi di accesso attraverso i portoni dell'edificio in cui è ubicato lo stesso alloggio;2) il secondo elemento negativo è relativo all'ubicazione dell'alloggio de quo in prossimità del Borgo denominato "Pallonetto di Santa Lucia", noto alle cronache per il particolare degrado sociale ed in quanto tale sottoposto a frequenti retate da parte delle Forze dell'Ordine ", invitando pertanto l’Amministrazione a rideterminare il canone.
2.3. La Direzione del Genio Militare per la Marina di Taranto con il Foglio prot. N 7/ MD MGMIL TA 0011766 in data 9.8.2012 comunicava che: " preso atto di quanto richiesto con istanza del 8.12.2011 (con relativi annessi) effettuate le verifiche del caso, si comunica che sono state parzialmente accolte le controdeduzioni in esse contenute. Pertanto il canone a suo carico, a parziale modifica di quanto comunicato con il foglio a seguito risulta di € 2.602,28 (euro duemillaseicentodue/28) mensili a decorrere dal 30.11.2011, per il quale contestualmente sarà interessato il suo amministratore ".
2.4. Il ricorrente pertanto dapprima richiedeva quali controdeduzioni fossero state accolte e quali non fossero state accolte, con le relative motivazioni, nonché l'invio del prospetto dimostrativo del calcolo della rideterminazione del canone e, con successiva istanza, chiedeva che si provvedesse all’esatta rideterminazione del canone in base ai valori di mercato.
2.5. La Direzione del Genio della Marina Militare di Taranto con la nota prot. N 7/ MD MGMIL TA 0015297 in data 22.10.2012, oggetto di impugnativa in questa sede, comunicava che: " 1…a seguito di un'ulteriore verifica ha accolto parzialmente le controdeduzioni in essa contenute. In particolare ha ritenuto di agire in autotutela variando il valore del coefficiente "K3" da 1,1000 a 0,9000 in quanto ha ritenuto la valutazione conforme a quella prospettata dalla S. V. potendosi attribuire alle modalità di accesso all'alloggio quelle caratteristiche di negatività che la norma prevede per unità immobiliari situate all’interno del perimetro militare come previsto dal D.M. in argomento. 2. Rimangono invariati gli ulteriori parametri attinenti al calcolo, pertanto il canone definitivo a suo carico risulta così determinato in euro 2.129,14 mensili a decorrere dal 30.11.2011".
3. Parte ricorrente, ritenendo anche il nuovo provvedimento di rideterminazione del canone illegittimo, lo ha impugnato, articolando avverso il medesimo, in due motivi di ricorso le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 16.3.2011 CONCERNENTE LE MODALITÀ' DI RIDETERMINAZIONE DEL CANONE DEGLI ALLOGGI DL SERVIZIO MILITARI OCCUPATI DA UTENTI SENZA TITOLO -ARTICOLO 6, GOMMA 21-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 31.5.2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30.7.2010, N.122. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE DEL 16.3.2011 —VIOLAZIONE GIUSTO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL'ILLOGICITÀ GRAVE E MANIFESTA. ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 COST. SVIAMENTO.
Il ricorrente deduce in primo luogo come la rideterminazione del canone per occupazione sine titulo effettuata dall’Amministrazione con il gravato provvedimento sia illegittima per violazione della normativa indicata in rubrica, dovendo detto canone determinarsi ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 16 marzo 2011 avente all'oggetto la " determinazione del canone " il quale prevede che: " Il canone mensile di locazione di cui all'articolo 1 è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, a. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo" (secondo il criterio specificato nell’allegato A del medesimo decreto)
2.Ai fini dell'applicazione del «coefficiente correttivo» di cui al comma 1, si definisce «reddito di riferimento» quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare conviventi dell'occupante, come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'inizio del procedimento di aggiornamento canone.