TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2024-01-17, n. 202400140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2024-01-17, n. 202400140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400140
Data del deposito : 17 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2024

N. 16843/2023 REG.RIC.

N. 00140/2024 REG.PROV.CAU.

N. 16843/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16843 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- dell'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui al decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, n. 238 del 14 novembre 2018, comunicata dall'Amministrazione tramite pec tramessa in data 11 ottobre 2023, reiterata con nota del 28 novembre 2023, nonché sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, alla sezione concorsi, considerandolo assente non giustificato alla prova di capacità operativa fissata per il 12 ottobre 2023, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 103, che ha disposto “l'assenza ingiustificata o la mancata partecipazione per due volte, anche se giustificata, all'accertamento dell'idoneità o dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale, determinano l'esclusione del candidato dalla graduatoria”,


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2024 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorrente lamenta di essere stato ingiustamente escluso dalla procedura di stabilizzazione in epigrafe per effetto del diniego espresso dall’amministrazione, in applicazione della disposizione di cui all’art. 13, co.4, del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, alla concessione di una seconda riconvocazione alle prove di efficienza fisica, nonostante l’assenza agli accertamenti calendarizzati, dopo il primo rinvio, per il giorno 13 ottobre 2023, sia dipesa da gravi motivi di salute ( “-OMISSIS- -OMISSIS-” ), con prognosi medica fino al 16 ottobre 2023, come attestato da certificato di malattia telematico;

ritenuto , alla luce delle caratteristiche della fattispecie rimessa a giudizio e delle questioni dibattute richiedenti approfondita disamina, avuto riguardo anche alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disposizione sopra evocata, che le esigenze cautelari manifestate dal ricorrente possano ricevere adeguata tutela mediante la definizione del merito della controversia, ai sensi dell’art. 55, co. 10, c.p.a., fissando per la discussione l’udienza pubblica del 18 giugno 2024;

ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase, tenuto conto della particolarità della materia

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