TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-09-20, n. 202416485
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Testo completo
Pubblicato il 20/09/2024
N. 16485/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12995/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12995 del 2023, proposto da
T G, rappresentata e difesa dagli avvocati A L e G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I, 14/3/2023 n. 4458, resa inter partes e notificata il 28.4.2023;
e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità
della delibera del CSM, prot. P13092/2023 del 6.7.2023, adottata in esito alla seduta del 5.7.2023 e comunicata il 7.7.2023, limitatamente alla parte in cui comporta la decorrenza degli effetti giuridici della nomina della dott.ssa G dall'assunzione in servizio all'Ufficio del Massimario e non dal decreto di trasferimento intervenuto il 27.11.2021 per coloro che si sono utilmente collocati in posizione utile in graduatoria sin dall'inizio;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui l'ordine del giorno aggiunto n. 1903 della Terza Commissione, di cui alla seduta del 5.7.2023:
e per la condanna ex artt. 30 e 34, c.1, lett. c) c.p.a.
del CSM all'esecuzione della sentenza, prescrivendo le relative modalità mediante la determinazione del contenuto del provvedimento di attuazione, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza e fissando una somma a titolo di penale per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione dell'ordine del giudice ex art. 114 c.p.a.;
nonché, in subordine, per l'annullamento
della delibera e degli altri provvedimenti impugnati, previa conversione dell'azione e/o del rito ai sensi dell'art. 32 c.p.a., limitatamente alla parte in cui comportano la decorrenza degli effetti giuridici della nomina della dott.ssa G dall'assunzione in servizio all'Ufficio del Massimario e non dal decreto di trasferimento intervenuto il 27.11.2021 per coloro che si sono utilmente collocati in posizione utile in graduatoria sin dall'inizio
e per la condanna
del CSM all'adozione del provvedimento richiesto ex artt. 30 e 34, c. 1, lett. c) c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe T G ha agito per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale n. 4458/2023, chiedendo altresì la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della delibera del CSM del 6.7.2023, limitatamente alla parte in cui comporta la decorrenza degli effetti giuridici della nomina della dott.ssa G dall'assunzione in servizio all'Ufficio del Massimario e non dal decreto di trasferimento intervenuto il 27.11.2021 per coloro che si sono utilmente collocati in posizione utile in graduatoria sin dall'inizio.
La ricorrente ha dedotto che, con la sentenza della quale era chiesta l’esecuzione, il Tar aveva accolto il ricorso proposto avverso le graduatorie finali delle procedure per la copertura dei posti presso il Massimario della Corte di Cassazione e come consigliere di Cassazione, “nella parte in cui comportano la mancata assegnazione di qualsiasi punteggio sotto il profilo del merito in caso di attività svolta in posizione di fuori ruolo”.
Con la delibera impugnata il CSM, nel dare esecuzione alla sentenza, aveva attribuito il punteggio di 0,40 per ogni anno di attività svolta dalla dott.ssa G fuori ruolo e ricalcolato il suo punteggio nella misura totale di 14 punti, disponendone il trasferimento all’Ufficio del Massimario;tuttavia, il CSM non aveva dato una corretta e piena attuazione alla sentenza, atteso che gli effetti giuridici della nomina erano stati fatti decorrere dalla presa di servizio nel nuovo ruolo e non dal decreto di trasferimento adottato all’esito della procedura per i concorrenti che dall’inizio si erano utilmente collocati in graduatoria, in data 27 novembre 2021.
A sostegno del ricorso sono state proposte le seguenti censure:
1.nullità e/o inefficacia dei provvedimenti impugnati per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 3 l. 241/90 e 97 Cost., dei principi di retroattività del giudicato, di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, legittimo affidamento e buon andamento. Eccesso di potere sotto vari profili.
Sia con riguardo alla procedura del Massimario che alla procedura per la Corte di Cassazione, il CSM avrebbe dovuto effettuare una rivalutazione della situazione “ora per allora”, retrodatando gli effetti giuridici della nomina della dott.ssa G al momento di adozione dei decreti di trasferimento ovvero a quello di pubblicazione delle sentenze.
La mancata retrodatazione del trasferimento avrebbe comportato per la ricorrente lo slittamento del periodo di legittimazione (di 4 anni) per poter partecipare a nuove procedure concorsuali e il mancato riconoscimento degli effetti favorevoli che sarebbero stati valutati e considerati nelle future procedure (a titolo esemplificativo, la possibilità di essere applicata ai collegi della Corte di Cassazione).