TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-21, n. 201500756

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-05-21, n. 201500756
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500756
Data del deposito : 21 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01173/2013 REG.RIC.

N. 00756/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01173/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1173 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. A M C, F M, M F I, con domicilio eletto presso M F I in Bari, piazza Garibaldi, n. 63;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Tribunale di Trani, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
Comune di Molfetta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. N C, con domicilio eletto presso G S in Bari, piazza L. di Savoia, n. 37;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D C, con domicilio eletto in Bari, Via Calefati, n. 404 c/o Mail Box;

per l'annullamento

del Decreto del Ministro della Giustizia emesso in data 05.09.2013, con cui si autorizza l’utilizzo degli immobili ospitanti le soppresse sezioni distaccate di Molfetta, “per la trattazione dei procedimenti ivi pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art 11, comma II, per un periodo di due anni”, e di Andria, “per la trattazione dei procedimenti pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all’art. 11, comma II, afferenti alla stessa sede nonché a quella di Ruvo di Puglia, per un periodo di cinque anni”;

- delle note prot. n. 1235 del 09.08.2013, n. 1240 del 12.08.2013 e n. 1261 del 26.08.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, compreso, ove occorra

- il decreto n. 25/2013 del 10.09.2013, a firma del Presidente del Tribunale di Trani.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Tribunale di Trani e del Comune di Molfetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2014 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori avv. M F I, anche in dichiarata delega degli avv.ti A M C e F M, per la parte ricorrente, avv. N C, per il Comune di Molfetta, avv. D L, su delega dell'avv. D C, per il Comune di Canosa e avv. dello Stato L F, per le amministrazioni statali resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In attuazione della delega contenuta nell’art.1, della legge n. 148 del 14.9.2011, è stato emanato il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, il cui articolo 1 ha previsto la soppressione “dei tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica” indicati nella tabella allegata al decreto stesso, tra le quali sono risultate anche le sedi distaccate di Barletta, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia.

Il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del medesimo decreto, in deroga all’art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, ha adottato il Decreto del 5.9.2013 con il quale ha autorizzato, per un periodo di anni cinque a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l’utilizzo a servizio del Tribunale di Trani, per la trattazione dei procedimenti pendenti afferenti la stessa sede, nonché a quella di Ruvo di Puglia, dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Andria e, per un periodo di anni due, l’utilizzo a servizio del Tribunale di Trani per la trattazione dei procedimenti ivi pendenti, dei locali ospitanti la sezione distaccata di Molfetta, sezioni entrambe soppresse ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo provvedimento.

Avverso il prefato atto, nonché avverso gli atti collegati, è insorto il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, asserendone l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 della Legge n. 20 del 1994, violazione dei principi generali in tema di efficacia dei decreti ministeriali, violazione ed erronea applicazione dell’ art. 8 del D.Lgs. n. 155 del 2012, violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria e sviamento, illegittimità costituzionale dell’art. 1, con allegata tabella A, del D.Lgs. 7.10.2012, n. 115, per contrasto con l’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), violazione dei criteri di delega contenuti nell’art. 1, comma 2, lett. b) e d) della legge 14.9.2011, n. 148, illegittimità derivata.

Il ricorrente ha dunque chiesto, previa sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, nonché previa emissione di idonea misura cautelare provvisoria ex art. 56 c.p.a., in accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti impugnati e di ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nel ricorso e, per l’effetto, ordinare la trasmissione degli atti del giudizio alla Corte Costituzionale.

Con Decreto n. 513 del 12.9.2013 questo Tribunale ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti.

Con atto depositato in data 19.9.2013 si sono costituiti in giudizio il Ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Tribunale di Trani resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo con successiva memoria l’inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere, nonché l’inammissibilità delle censure sollevate perché volte a sindacare il merito delle valutazioni discrezionali sull’organizzazione degli uffici giudiziari rimesse al Ministero della Giustizia.

Sempre in via pregiudiziale le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva del Comune di Canosa di Puglia.

Con atto depositato in data 30.9.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Molfetta resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

In data 1.10.2013 il Comune di Canosa di Puglia ha presentato un atto di intervento volontario ad adiuvandum chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati in parte qua.

In vista della Camera di Consiglio fissata per il 3.10.2013, le parti hanno depositato memorie e documenti.

All’udienza del 3.10.2013 la causa, su richiesta del difensore di parte ricorrente, è stata rinviata al 14.11.2013 e, in tale occasione, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.

In data 25.10.2013 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani ha presentato una memoria difensiva da valere, ove occorra, quale motivo aggiunto, con la quale deduce l’illegittimità degli atti impugnati anche per una diversa violazione ed erronea applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 155 del 2012, violazione ed erronea presupposizione, travisamento dei fatti, insufficienza e inadeguatezza della motivazione, illogicità ed irrazionalità manifesta, difetto di istruttoria e sviamento.

All’esito dell’Udienza del 29.5.2014 il Collegio ha disposto incombenti istruttori, richiedendo al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, nella persona dei rispettivi Segretari Generali, il deposito di una relazione sull’iter parlamentare seguito dalla L. n. 148/2011, corredata dai resoconti stenografici ed i verbali delle sedute (Ordinanza Collegiale n. 904 del 15.7.2014) al fine di valutare eventuali profili di incostituzionalità della disposizione normativa de qua.

Il provvedimento collegiale è stato tempestivamente eseguito dai competenti Organi costituzionali.

All’esito della Pubblica Udienza del 4.12.2014, la causa è stata introitata in decisione e ridiscussa nella Camera di Consiglio del 18.2.2015, all’esito della quale è stata definitivamente decisa.

DIRITTO

1. - Il Collegio preliminarmente ritiene di prescindere dall’esame sia della eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere sollevata dalla difesa erariale nei confronti del ricorrente, sia dell’eccezione di inammissibilità sollevata con riferimento all’atto di intervento del Comune di Canosa di Puglia, in quanto il ricorso non merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.

2. - I provvedimenti impugnati traggono tutti origine dalla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, che ha comportato anche la soppressione di alcuni tribunali e sedi distaccate (tra cui quelle di Barletta, Canosa di Puglia e Ruvo di Puglia), disposta con D.lgs. n.155/2012 in esecuzione della delega legislativa conferita con L. n.148/2011.

3. – Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente deduce l’illegittimità del Decreto ministeriale oggetto di impugnazione per violazione dell’art. 3 della Legge n. 20 del 1994.

Secondo il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani, trattandosi di decreto volto a dettare le direttive generali per l’indirizzo e per lo svolgimento dell’azione amministrativa, lo stesso va ricondotto tra gli atti assoggettati al controllo preventivo di legittimità.

Ebbene, a parere del ricorrente essendo il Decreto datato 5.9.2013, lo stesso non poteva in alcun modo considerarsi eseguibile.

Sul punto ci si limita ad osservare che il Decreto ministeriale oggetto di impugnazione non rientra tra gli atti che, ai sensi dell’attuale art. 3 della Legge n. 20 del 1994, sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti.

Più nello specifico, la lettera b), del comma 1, dell’art. 3 individua tra gli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità quelli del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché quelli dei Ministri, ma successivamente precisa “aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa”, contenuto che non si ravvisa nel Decreto oggetto di impugnazione.

Di certo, infatti, il Decreto impugnato non può ritenersi che contenga “direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa”, tenuto conto che autorizza in modo specifico l’utilizzo a servizio del Tribunale di Trani dei locali ospitanti le Sezioni distaccate di Andria e Molfetta.

Tale motivo di ricorso è infondato e va respinto.

4. - Parte ricorrente, con la censura n. 2), integrata dai motivi aggiunti depositati in data 25.10.2013, deduce l’illegittimità del Decreto impugnato per difetto di motivazione.

In particolare, il ricorrente evidenzia che non sarebbe dato comprendere quali siano stati gli elementi e i motivi che hanno indotto il Ministro della Giustizia a mantenere temporaneamente operative le sole sezioni distaccate di Andria e di Molfetta “con la conseguenza che il prefato provvedimento ha disposto la soppressione con effetto immediato delle sezioni distaccate di Ruvo di Puglia, di Barletta e di Canosa di Puglia”.

Ai punti n.

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