TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-11-04, n. 202202465

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-11-04, n. 202202465
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202465
Data del deposito : 4 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2022

N. 02465/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02058/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati V L e S C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento Prot. -OMISSIS-emesso dal SUI di -OMISSIS- il 16.08.2021 e notificato il 06.09.2021 con cui è stata rigettata la richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla signora -OMISSIS- per il lavoratore -OMISSIS-, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quello impugnato

Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:

del provvedimento Prot. -OMISSIS-emesso dal SUI -OMISSIS- il 4.11.2021.

Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:

del provvedimento emesso dal SUI -OMISSIS- di conferma del decreto Prot. -OMISSIS-di rigetto dalla richiesta di emersione;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento prot. -OMISSIS-emesso il 16.08.2021, la Prefettura di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla signora -OMISSIS- a favore del sig. -OMISSIS- sulla base del parere negativo espresso dalla Questura, a sua volta motivato con il richiamo: alla condanna, riportata dal sig.-OMISSIS-in data 07.08.2017, alla pena di otto mesi di reclusione ex artt. 337, 495 e 582 c.p.;
al deferimento in stato di libertà del 2.8.2020 ex artt. 337 e 340 c.p.;
al fotosegnalamento del 26.2.2017.

2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di rigetto della domanda di emersione depositato in giudizio dall’avvocatura erariale, avente lo stesso numero di protocollo (Prot. -OMISSIS-) ma una differente data (il 4.11.2021).

3. Con ordinanza n. 57/2022, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare presentata dai ricorrenti, ritenendo il ricorso fornito di fumus boni iuris nella parte in cui contesta il difetto di motivazione sulla pericolosità dello straniero, a fronte di reati per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza, ai sensi dell’art. 381, c.p.p., come richiesto all’art. 103, comma 10, lett. d), d.l. 34/2020;
ha quindi sospeso il provvedimento di rigetto ai fini di un motivato riesame.

4. A seguito di questa ordinanza, la Prefettura di -OMISSIS- ha riesaminato l’istanza ed ha adottato un nuovo provvedimento con cui ha confermato il rigetto dell’istanza di emersione del 16.8.2021 sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Questura di -OMISSIS- in data 9 marzo 2022 il quale, richiamata la previsione di cui all’art. 103, c. 10, lett. d), d.l. n. 34/2020, ha ritenuto il sig.-OMISSIS-una minaccia per l’ordine e la sicurezza dello Stato poiché il “ comportamento manifestato più volte ” e “ la condanna riportata rispecchiano un’indole lontana dalla volontà di integrazione ”.

5. Quest’ultimo provvedimento è stato impugnato dai ricorrenti con ricorso per motivi aggiunti nel quale vengono formulate le seguenti censure: violazione degli artt. 41 Carta di Nizza, 97, co. 2, Cost. e 2 e 10 bis l. 241/90, art.5, co. 5, d.lgs.286/98, art. 103, co. 10, Dl. 34/20;
eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria e motivazione e travisamento di presupposti e ragioni giuridiche.

6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno, deducendo, oltre all’infondatezza nel merito del ricorso, l’inammissibilità per carenza di interesse del primo ricorso per motivi aggiunti poiché il provvedimento depositato in giudizio dall’avvocatura erariale non sarebbe un provvedimento diverso da quello impugnato con il ricorso introduttivo.

7. Con ordinanza n. 814/2022, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti con questa motivazione:

il provvedimento impugnato – adottato a seguito del riesame disposto da questo Tribunale, con ordinanza n. 57/2022 – pone a fondamento della valutazione di pericolosità sociale “il comportamento manifestato più volte dal ricorrente”, senza specificare alcunché al riguardo, e la sentenza di condanna riportata dal sig. -OMISSIS-;

esso non appare fornire una motivazione sufficiente in ordine alla concreta sussistenza di elementi tali da rendere lo straniero una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ”.

8. All’udienza del 20 ottobre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

9. Come prospettato alle parti nel corso dell’udienza, ai sensi dell’art. 73, c. 3, cod.proc.amm., il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse poiché il provvedimento con essi impugnato è stato sostituito dal nuovo atto con cui la Prefettura ha confermato il diniego dell’istanza di emersione, oggetto di impugnazione mediante il secondo ricorso per motivi aggiunti.

10. Il Collegio non ravvisa elementi utili per discostarsi, in questa sede, dalle conclusioni già raggiunte in sede di cognizione sommaria del gravame, e da intendersi qui richiamate, per confermare la fondatezza delle censure proposte con quest’ultimo ricorso poiché:

in forza di quanto previsto all’art. 103, c. 10, lett. d), d.l. n. 34/2020 “ non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri ” “ che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale ”;

per giurisprudenza costante, questa disposizione non consente all’amministrazione di limitarsi a richiamare il dettato normativo e a far meccanicamente derivare da condanne penali i presupposti per non accogliere la richiesta di regolarizzazione, dovendo invece essere fornita una puntuale motivazione circa l’effettiva riconducibilità delle condanne subite alle ipotesi contemplate dalla norma, ossia circa la concreta sussistenza degli elementi che possano rendere lo straniero una reale minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, e ciò attraverso una puntuale e motivata valutazione della rilevanza e della gravità dei fatti imputabili allo straniero, nell’ottica di ricondurre tali condizioni alle ipotesi ostative alla regolarizzazione dettate dal legislatore (v., tra le altre, Tar Lombardia, Milano, sez. III, sent. n. 981/2022;

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