TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-02-25, n. 201600142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-02-25, n. 201600142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201600142
Data del deposito : 25 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00625/2014 REG.RIC.

N. 00142/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 625 del 2014, proposto da:
- V L M, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e A L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C L, in Potenza, alla via del Gallitello n. 116 B;

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

- al decreto n. 706/2013, del 15 luglio 2013, della Corte di Appello di Potenza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 il referendario B N e udito per il ricorrente l’avv. Stefania Pace, per delega degli avvocati Giovanni e A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Col decreto in epigrafe, la Corte d’Appello di Potenza ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro tremila, oltre interessi di legge, a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89..

1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato al Ministero della Giustizia che, tuttavia non ha provveduto al dovuto pagamento.

1.2. Il ricorrente ha pertanto spiegato azione di ottemperanza, volta ad ottenere il pagamento delle predetta somma, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato.

2. Il Ministero della Giustizia, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. Con nota depositata il 17 novembre 2015 la Corte di Appello di Potenza ha dato comunicazione dell’intervenuto pagamento di quanto spettante al ricorrente.

4. Alla camera di consiglio svoltasi in data 27 gennaio 2016, il difensore del deducente ha confermato l’intervenuto pagamento in favore del proprio assistito, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. In considerazione dell’intervenuto pagamento di quanto spettante all’istante, non resta al Collegio che dichiarare, ai sensi dell’art. 34, n. 5, cod. proc. amm., la cessata materia del contendere nel ricorso in esame.

6. Sussistono giusti motivi, in continuità col costante orientamento di questo Tribunale (cfr., ex multis , sentenza 24 dicembre 2014, n. 890), per disporre l’irripetibilità delle spese di lite da parte del ricorrente.

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