TAR Bari, sez. I, sentenza 2016-02-10, n. 201600137
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00137/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2015, proposto da:
Sismed s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. F L, con domicilio eletto in Bari, Via Nicolò Putignani, 50;
contro
Azienda Sanitaria Regionale del Molise;
per l'ottemperanza
al D.I. n. 4770/2014 emesso dal Tribunale Civile di Bari in data 30 settembre 2014: pagamento fatture materiale sanitario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio;
Udito nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2016 per la parte ricorrente l’avv. F L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Sismed s.r.l. agisce per conseguire l’esecuzione del decreto ingiuntivo meglio precisato in epigrafe, con cui l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise è stata condannata al pagamento della somma di euro 31.576,70, oltre interessi moratori a norma del decreto legislativo n. 231 del 2002, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza delle singole fatture sino all’effettivo soddisfo, oltre ad euro 1.286,00 per spese di procedura (di cui euro 286,00 per esborsi, oltre accessori come per legge).
Il decreto ingiuntivo, dichiarato irrevocabile dal Tribunale ordinario di Bari in data 10 marzo 2015 per mancata opposizione nei termini di legge, è stato ritualmente notificato all’Azienda Sanitaria intimata il successivo 13 marzo 2015, munito di formula esecutiva;sicché risulta anche decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nella mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2016 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il Collegio, constatata la ritualità del gravame, non può non rilevare la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla società deducente.
Ribadito, infatti, che nel giudizio di ottemperanza è sufficiente al ricorrente allegare un mancato o inesatto adempimento di quanto statuito nel titolo giudiziario da portare ad esecuzione, rimanendo l’amministrazione onerata della prova dell’avvenuta esecuzione (Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2004 n. 954), va rimarcato come nel caso di specie non risulti che, allo stato, il D.I. ottemperando abbia avuto esecuzione, alla stregua della documentazione depositata in atti e delle dichiarazioni di parte rimaste incontestate.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso nei modi e nei limiti qui di seguito indicati.
In particolare, in relazione alla domanda principale, si accerta l’obbligo dell’Azienda intimata di dare completa ed integrale esecuzione al citato Decreto e, per l'effetto, di corrispondere in favore di parte ricorrente gli importi ivi specificati, unitamente agli interessi riconosciuti dal Tribunale ordinario dalla data di scadenza delle singole fatture fino all’effettivo pagamento e alle spese ad esso connesse (spese legali della procedura monitoria così come liquidate, comprensive di accessori e spese di registrazione).
Il Collegio fissa, conclusivamente, il termine di giorni trenta giorni dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza per il pagamento degli importi dovuti e nomina fin da ora, per l’ipotesi di inutile decorso del predetto termine, un Commissario ad acta , affinché provveda in nome ed a spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del Prefetto di Campobasso, salva facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra, nell’ulteriore termine di trenta giorni, su specifica domanda di parte. Il relativo compenso, se dovuto, è posto a carico della Azienda Sanitaria Regionale del Molise e sarà liquidato su documentata istanza del commissario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, a carico della stessa Amministrazione, in via equitativa come da dispositivo, tenendo conto della minima attività processuale svolta e della assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto (cfr. art. 4, comma 4, D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55).