TAR Torino, sez. II, sentenza 2012-05-24, n. 201200597
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N. 00597/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00286/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 286 del 2007, proposto da:
Societa' Tessenderlo Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M Z ed E S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F G in Torino, corso Siccardi, 11 bis;
contro
Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza Castello, 165;
Provincia Verbano Cusio Ossola,
Arpa - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Piemonte;
nei confronti di
Syndial Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Grazia Lanero e Stefano Grassi, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Torino, c.so Vittorio Emanuele II, 83;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 22 dicembre 2006, comunicato alla ricorrente TESSENDERLO ITALIA S.r.l. il 3 gennaio 2007, con il quale il Ministero del'Ambiente - Direzione qualità della vita approva l'esito della Conferenza di servizi decisoria conclusasi il 23 marzo 2006 ed il relativo verbale;
- di ogni atto e/o provvedimento ad esso preordinato, conseguente, o comunque connesso, ivi compresi:
- l'esito e gli atti tutti della Conferenza di servizi decisoria conclusasi il 23 marzo 2006 ed il relativo verbale e tutti i relativi allegati;
- l'esito e gli atti tutti della Conferenza di servizi istruttoria del 6 dicembre 2005, ed il relativo verbale;
- per quanto occorrer possa, l'esito e gli atti tutti della Conferenza di servizi decisoria del marzo 2005, ed il relativo verbale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Piemonte e di Syndial Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 9.03.2007 la Tessenderlo Italia s.r.l., società chimica di un gruppo industriale belga titolare di uno stabilimento industriale in Italia, nel territorio del Comune di Pieve Vergonte, in un’area inclusa tra i “siti di interesse nazionale” necessitanti bonifica (l.n. 426/1998), ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento con il quale, il 22.12.2006, il Ministero dell’Ambiente aveva approvato tutte le prescrizioni stabilite nel verbale delle Conferenze di servizi decisorie del 16.03.2005 e del 23.03. 2006, comprese quelle che le imponevano “1) di continuare l’emungimento (dell’acqua) fino al potenziamento del sistema di barriera idraulica di trattamento delle acque di falda di Syndial e di procedere al conferimento delle proprie acque all’impianto TAF di Syndial s.p.a. ovvero al trattamento delle medesime;2) di recuperare l’acqua trattata dall’impianto TAF ai fini dei propri utilizzi industriali una volta che il sistema di messa in sicurezza d’emergenza della falda abbia assicurato il completo intercettamento delle portate di falda anche con pozzi Tessenderlo spenti;3) di fornire agli Enti Pubblici competenti i dati relativi alle portate emunte dai pozzi utilizzati dall’azienda con cadenza almeno giornaliera , unitamente ai livelli piezometrici dei pozzi non in esercizio”.
Avverso l’atto impugnato la ricorrente ha dedotto a) incompetenza, violazione del combinato disposto della l.n. 426/1998, dell’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 15 D.M. n. 471/1999;b) incompetenza sotto altro profilo, carenza assoluta di potere, sviamento, contraddittorietà implicita, violazione per erronea applicazione, della l.n. 426/1998, violazione dell’art. 19 D.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 2 l.R.Piem. n. 48/1993;c) violazione degli artt. 7, 8 14 e 14 ter l.n. 241/1990, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, eccesso di potere per contraddittorietà tra premesse e conclusioni;d) erronea applicazione della l.n. 426/1999, dell’art. 17 d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 15 D.M. n. 471/1999, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità;e) violazione degli artt. 17 d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 15 D.M. n. 471/1999, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta.
Nelle date del 27.03.2007 e del 28.03.2007 si sono costituiti in giudizio la Regione Piemonte e il Ministero dell’Ambiente, deducendo l’inammissibilità ed in ogni caso l’infondatezza sia della domanda cautelare, che del ricorso.
Alla camera di consiglio del 28.03.2007 la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva.
Il 12.04.2007 si è costituita in giudizio anche la Syndial s.p.a., deducendo di aver autonomamente impugnato il provvedimento oggetto di causa con ricorso deciso dal Tribunale, Sez. II, con sent. n. 767 del 23.04.2008, e di aver presentato appello contro tale pronuncia al Consiglio di Stato.
Con ordinanza n. 1079/2011 del 13.10.2011 il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di depositare in giudizio atti e documenti del procedimento, con particolare riguardo a quelli relativi all’eventuale partecipazione della società ricorrente alla procedura conclusa con il provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 9.05.2012 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha lamentato, al terzo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 7 e 8 l.n. 241/1990.
Tale censura, che deve essere esaminata per prima per ragioni di economia processuale, è fondata e deve essere accolta.
A fronte dell’imposizione, con l’atto impugnato, di una serie di prescrizioni anche alla Tessenderlo circa l’adozione di misure volte ad evitare la propagazione dell’inquinamento della falda (compromessa in seguito all’attività dell’Enichem ed oggetto di un complesso progetto di bonifica in via di realizzazione) la società ricorrente, pur a conoscenza, almeno per grandi linee, della situazione dell’area, sito di interesse nazionale ex l.n. 426/1998, non risulta in alcun modo essere stata avvisata dell’avvio del procedimento né delle implicazioni che la procedura avrebbe potuto comportare sullo svolgimento della sua attività.
Da un lato, infatti, il Ministero dell’Interno non ha ottemperato all’ordinanza istruttoria emessa dal Tribunale in data 13.10.2011 per l’acquisizione dei documenti del procedimento ed, in particolare, proprio degli atti relativi all’eventuale partecipazione della Tessenderlo, dall’altra la documentazione depositata dalla difesa della Regione Piemonte - relativa alla sola partecipazione della Tessenderlo alla conferenza di servizi istruttoria dell’8.01.2003 (doc. n. 2 della Regione) ed alla notifica alla ricorrente delle deliberazioni assunte nelle conferenze di servizi decisorie del 16.04.2004, del 4.04.2004 e del 16.03.2005, nonché alle intese raggiunte da Tessenderlo, Enichem e Ministero dell’Ambiente nel 1997 ( che non contengono nessun onere a carico della ricorrente di partecipare sia pure in via temporanea alla bonifica dell’area inquinata) – non appare in alcun modo sufficiente a provare la partecipazione della Tessenderlo (che pure non aveva titolo a prender parte alla conferenza di servizi decisoria) alla complessa procedura che ha condotto all’imposizione nei suoi confronti degli obblighi di cooperazione al progetto di recupero della falda e del territorio.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato ed assorbimento di ogni altra pretesa.
Per la natura della controversia sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.