TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202405355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405355
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 05355/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13032/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13032 del 2023, proposto da
N L, rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A P V, rappresentato e difeso dagli avvocati G P, F Carelli, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Mantovano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della delibera in data 20 settembre 2023, con la quale il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura deliberava la “ nomina a Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione, a sua domanda, del dott. Alfredo Pompeo VIOLA, magistrato di VII valutazione di professionalità, attualmente Segretario generale del Consiglio superiore della magistratura, previo ricollocamento in ruolo e conferimento allo stesso delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità ”, unitamente agli atti connessi, presupposti e consequenziali, ivi compresa la manifestazione di concerto espressa dal Ministro della Giustizia in data 14 settembre 2023 prot. 37/7/89-2023, nonché quelli allo stato non noti, ed oggetto della richiesta di ostensione documentale protocollata in data 26/09/2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, nonché del dott. A P V e del dott. G R;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. A U e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. – La presente controversia ha ad oggetto la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura (“CSM”), con la quale è stato deliberato di conferire al dott. A P V le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità di Procuratore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione.

2. – L’ iter procedimentale che ha condotto all’approvazione dell’impugnata delibera può essere sinteticamente riassunto come segue:

i) con atto di interpello pubblicato in data 6 luglio 2023, il CSM ha bandito la procedura afferente il conferimento delle funzioni direttive superiori requirenti di legittimità di Procuratore Aggiunto presso la Corte di Cassazione;

ii) per la copertura del posto suindicato hanno presentato domanda cinque magistrati, tra i quali il dott. N L, il dott. G R e il dott. A P V;

iii) il dott. V, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, ricopriva l’incarico di Segretario generale del CSM;

iv) all’esito dell’istruttoria, la Quinta Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, ha proposto al Plenum di deliberare la nomina del dott. V;

v) nell’adunanza del 20 settembre 2023, il Plenum ha approvato la suddetta proposta all’unanimità.

3. – La delibera del CSM, dopo aver illustrato il percorso professionale dei candidati, ha ritenuto che il profilo del dott. V fosse prevalente rispetto a quello dei dott.ri L e R, con peculiare riferimento agli indicatori specifici e generali.

Quanto alla legittimazione del dott. V a partecipare alla procedura in esame, la delibera ha precisato che “ l’art. 41 della legge n. 195/1958, relativo alla “posizione giuridica dei segretari” – a norma del quale “I magistrati addetti alla segreteria del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta” risulta implicitamente abrogato .

Deve infatti evidenziarsi che la norma atteneva ai concorsi e agli scrutini riguardanti le promozioni dei magistrati (a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Cassazione) nonché degli artt. 2 e 5 della legge n. 1/1963 (che contiene “Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni”) . Tali concorsi e scrutini sono stati, tuttavia, eliminati dalle leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 (leggi cd. Breganze e Breganzoni), essendo venuta meno la progressione in carriera per concorsi ed esami. Non a caso, l’art. 10 della legge n. 570/1996 introdusse la seguente disposizione transitoria: “Il concorso per esame per la nomina a magistrato di appello, previsto dalla legge 4 gennaio 1963, n. 1, continuerà ad essere indetto fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario, ed in ogni caso per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ”.

Peraltro, le leggi di riforma dell’ordinamento giudiziario del 2006-2007 (riforma cd. Castelli-Mastella), in particolare la legge n. 111 del 2007, hanno addirittura abolito il previgente sistema di progressione in carriera per concorsi e scrutini, sostituendolo con il nuovo sistema di valutazione di professionalità, basato su sette valutazioni quadriennali (cfr. art. 11 D.Lvo 160/2006). Del resto, la prassi consiliare si è costantemente uniformata all’orientamento della implicita abrogazione sin dagli anni ’80” .

4. – Il dott. L ha impugnato la delibera del CSM, chiedendone l’annullamento per violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 7, comma 2, della legge n. 195 del 1958.

Sostiene, in sintesi, il ricorrente che per il Segretario Generale del CSM, qual era il dott. V al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura in esame, viga il divieto di partecipazione alle procedure concorsuali, previsto dal combinato disposto degli articoli 7, comma 2, e 41 della Legge n. 195 del 1958.

L’art. 41 della Legge n. 195 del 1958, in particolare, non sarebbe stato abrogato, come afferma il CSM, in quanto non si sarebbe verificata alcuna delle ipotesi previste dall’art. 15 delle Preleggi (abrogazione espressa, tacita o per rinnovazione della materia).

Il divieto, per i magistrati addetti alla Segreteria, della partecipazione ai concorsi sarebbe stato, inoltre, confermato da disposizioni normative successive, quali l’art. 2 della legge n. 74 del 12 aprile 1990 e l’art. 25 della legge n. 71 del 17 giugno 2022, le quali hanno disposto che la ricollocazione nel ruolo del magistrato addetto alla Segreteria sia considerata a tutti gli effetti un “trasferimento d’ufficio”.

Il magistrato addetto alla Segreteria, dunque, quando deve essere ricollocato in ruolo, non dovrebbe partecipare a concorsi, perché il suo trasferimento avviene d’ufficio. Il che costituirebbe dimostrazione della persistente vigenza dell’art. 41 della legge n. 195 del 1958.

4.1. – In via subordinata, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera del CSM per (i) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 40 del T.U. della dirigenza giudiziaria, nonché per (ii) violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di istruttoria e valutazione degli indicatori attinenti i parametri del merito e delle attitudini nelle pratiche per il

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