TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300942
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2023

N. 00942/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00019/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 19 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;



per l’esecuzione

della sentenza del Tribunale di Lecco – sez. lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel procedimento NRG. -OMISSIS-, passata in giudicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Lecco ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente, in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, le seguenti somme: a) euro 131.843,44 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, quali differenze dovute ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229 del 2005, per il periodo dall’1 aprile 2016 al 31 dicembre 2020; b) euro 77.243,53 quali differenze dovute ai sensi dell’art. 4 della legge n. 229 del 2005, oltre interessi legali dal 30 settembre 2021 al saldo. Con tale sentenza il Ministero è stato altresì condannato a corrispondere alle interessate, a decorrere dall’1 gennaio 2021 in poi, tutti ratei dovuti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229 del 2005 previa determinazione dei loro importi secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione, detratto quanto eventualmente già erogato per essi.

La ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe ottemperato a tali obblighi; per questa ragione propone il

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