TAR Milano, sez. III, sentenza 2023-04-14, n. 202300942
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00942/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00019/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A C e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Lecco – sez. lavoro n. -OMISSIS-, emessa nel procedimento NRG. -OMISSIS-, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2023 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS- del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Lecco ha condannato il Ministero della Salute a corrispondere alla ricorrente, in proprio e quale amministratore di sostegno della figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, le seguenti somme: a) euro 131.843,44 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, quali differenze dovute ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229 del 2005, per il periodo dall’1 aprile 2016 al 31 dicembre 2020; b) euro 77.243,53 quali differenze dovute ai sensi dell’art. 4 della legge n. 229 del 2005, oltre interessi legali dal 30 settembre 2021 al saldo. Con tale sentenza il Ministero è stato altresì condannato a corrispondere alle interessate, a decorrere dall’1 gennaio 2021 in poi, tutti ratei dovuti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 229 del 2005 previa determinazione dei loro importi secondo il criterio di calcolo indicato in motivazione, detratto quanto eventualmente già erogato per essi.
La ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe ottemperato a tali obblighi; per questa ragione propone il