TAR Torino, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201001603
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N. 01603/2010 REG.SEN.
N. 00718/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 718 del 2009, proposto da:
G M, rappresentato e difeso dagli avv. D C e D D F, con domicilio eletto presso l’avv. D C in Torino, via Monte Asolone, 8;
contro
Comune di Bosco Marengo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. G G, P M e G R, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
e con l'intervento di
ad opponendum:
R P M e G R, rappresentati e difesi dagli avv. Francesca Deflessi e Vincenzo Giovinazzo, con domicilio eletto presso l’avv. Francesca Dealessi in Torino, via Paolo Sacchi, 44;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 3/09 di demolizione di opere abusive datata 31/03/2009 e notificata il 3.4.2009 con la quale il Comune di Bosco Marengo ha ordinato a G M di "provvedere entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla notifica del presente provvedimento, al ripristino dello stato dei luoghi, relativamente ai manufatti in premessa citati, rappresentando che in caso di inadempienza si procederà ai sensi di legge", nonché per l'annullamento di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, discendente, conseguente e per ogni conseguente statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bosco Marengo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2010 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente espone che, a seguito di domanda presentata il 30.1.1988, il Comune di Bosco Marengo rilasciava concessione edilizia, datata 3 maggio 1988, per la realizzazione di box auto sulle unità immobiliari distinte in Catasto al foglio n. 8 particelle 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 e 1089, a seguito del parere favorevole della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 23.3.1988;in tale concessione era espressamente indicato che erano state viste le varie normative urbanistiche di riferimento, i regolamenti comunali di edilizia ed il PRG.
Si espone che, a seguito del rilascio di tale concessione, erano stati quindi, realizzati un box auto precario tipo “Fiocchi-box” sul mappale 1083 e parte del 1089 e quattro box auto sui mappali 1087, 1086, 1085 e 1084 di proprietà del ricorrente e che il Comune di Bosco Marengo non aveva mai contestato alcunché al riguardo, a partire dal 1988 e sino ad inizio marzo del corrente anno quando, a seguito di accertamento di irregolarità, era stata emessa l’ordinanza di demolizione n. 3/09 per costruzione di box auto a distanza inferiore di mt. 10 da altri fabbricati.
Secondo parte ricorrente, il provvedimento in epigrafe indicato sarebbe illegittimo, per i seguenti motivi:
1 - Violazione di legge, artt. 31, 32 e seguenti d.p.r. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. titolato “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Eccesso di potere per sviamento della causa tipica e/o per contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione.
2 - Violazione di legge, art. 31 e seguenti d.p.r. 6.6.2001, n. 380 e s.m.i. titolato “testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Eccesso di potere per difetto e/o mancanza di motivazione. Violazione di legge, art. 3 legge 7.8.1990, n. 241 titolata “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso e si costituiva anche l’interveniente ad opponendum chiedendo il rigetto del ricorso
Con ordinanza cautelare di questa sezione n. 574 del 16 luglio 2009, veniva accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2010, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che con ordinanza cautelare di questa sezione n. 574 del 16 luglio 2009, veniva accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, sia in relazione alle carenze nelle indicazioni contenute nel provvedimento impugnato, sia in relazione al notevole lasso di tempo intercorso rispetto all’originaria concessione.
Nel merito, il Collegio non può che confermare tali asserzioni.
In primo luogo, si osserva che può essere pure vero che i box del ricorrente, situati sul Foglio 8, sono edificati in violazione delle distanze dalle costruzioni e dai confini e ciò a causa della traslazione, rispetto al progetto originario, che ha comportato la parziale invasione del mapp. 1090, integrando la c.d. variazione essenziale, ai sensi dell’art. 32 del precitato DPR 380/2001 e dell’art.6, comma 1, lett. d), della Legge Regionale Piemonte 8 luglio 1999, n. 19;tuttavia, tali indicazioni non possono essere contenute negli atti defensionali del Comune o di terzi controinteressati, ma devono essere contenuti nel provvedimento, quale estrinsecazione della necessaria motivazione dello stesso.
Come ha già statuito questa sezione, è inammissibile l'integrazione postuma della motivazione di un atto amministrativo, realizzata mediante gli atti difensivi predisposti dall'Amministrazione resistente, e ciò anche dopo le modifiche apportate alla l. 7 agosto 1990 n. 241 dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, rimanendo sempre valido il principio secondo cui la motivazione del provvedimento non può essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, a tutela del buon andamento amministrativo e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario (cfr., anche, T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 ottobre 2009, n. 2356).
Sotto un secondo profilo, si deve osservare che, come ha già statuito la sezione, l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva è sufficientemente motivato con la descrizione della accertata abusività dell'opera (nella specie, come detto, già carente), salva l'ipotesi in cui, per il protrarsi e il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso e il protrarsi della inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato;solo in quest’ipotesi si ravvisa un onere di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indichi il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 4 settembre 2009, n. 2247).
Nel caso di specie, come detto, a seguito di domanda presentata il 30.1.1988, il Comune di Bosco Marengo aveva rilasciato concessione edilizia datata 3 maggio 1988, per la realizzazione di box auto sulle unità immobiliari distinte in Catasto al foglio n. 8 particelle 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088 e 1089, a seguito del parere favorevole della Commissione edilizia comunale espresso nella seduta del 23.3.1988.
Poiché l’ordinanza di demolizione è intervenuta nel 2009 (21 anni dopo) si è in tutta evidenza ingenerata una posizione di affidamento nel privato, con conseguente onere della PA di congrua motivazione che, avuto riguardo anche alla entità e alla tipologia dell'abuso, indicasse il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato.
Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere annullato il provvedimento impugnato, assorbiti tutti gli altri profili di illegittimità dedotti.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.