TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-01-17, n. 201400066

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2014-01-17, n. 201400066
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201400066
Data del deposito : 17 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00779/2013 REG.RIC.

N. 00066/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00779/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 779 del 2013, proposto da:
Centro Medico Oculistico dott. C D S.a.s., in persona del legale rappresentante C D, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Cagliari, via Garibaldi n. 105;

contro

Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, in persona del direttore generale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e P T, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17;

nei confronti di

Studio Dermatologico Pirastu Virgilio e C Sas, Studio Cardiologico Bina Maurizio Sas;

per l'annullamento

- delle determinazioni dell'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari con le quali è stata approvata la proposta di contratto con il ricorrente, per l'erogazione di prestazioni sanitarie per il triennio 2013/2015;
e del contratto stipulato, nonchè (ove occorra ed esistenti) delle (allo stato non conosciute) determinazioni della medesima ASL 8 con le quali sono stati approvati i criteri per la ripartizione del tetto di spesa per la specialistica ambulatoriale per il triennio 2013/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della ASL n. 8 di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2013 il dott. G M e uditi l’avv. S P per il ricorrente e l’avv. P T per la ASL n. 8;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. - Il ricorso in esame è proposto da una struttura sanitaria privata, accreditata dalla Regione Sardegna ai sensi dell’art.

8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 e dell’art. 8 della legge Regione Sardegna 28 luglio 2006, n. 10, che eroga prestazioni specialistiche nell’ambito del servizio sanitario regionale mediante gli accordi contrattuali stipulati con l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari.

1.1. - In premessa, la ricorrente riferisce che la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012, ha approvato la programmazione finanziaria per il triennio 2013-2015, assegnando alla A.S.L. n. 8 di Cagliari un tetto di spesa per il 2013, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale da strutture private accreditate, pari a € 39.011.430,18, con una riduzione del 3% rispetto al livello di spesa previsto per il 2012.

1.2. - Rileva, altresì, di aver effettuato, nel corso del 2013, prestazioni per conto della A.S.L. n. 8 di Cagliari, sulla base di due contratti transitori: il primo, approvato con deliberazione del direttore generale dell’A.S.L., n. 243 del 22 febbraio 2013, concernente il periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2013;
il secondo, approvato con deliberazione n. 893 del 22 maggio 2013, per il periodo dal 1 aprile al 31 maggio 2013. Trascorso anche quest’ultimo termine, l’Azienda invitava la struttura a proseguire, alle medesime condizioni, nell’erogazione delle prestazioni in attesa dell’assegnazione definitiva del tetto di spesa.

1.3. - In entrambi i contratti transitori, l’Azienda determinava il tetto di spesa, entro il quale acquisire le prestazioni specialistiche ambulatoriali, in misura pari a quello fissato per l’anno 2012, prevedendo (come risulta dall’art. 2 del secondo contratto, di cui al doc. n. 9 della produzione di parte ricorrente) una spesa netta mensile pari a € 7.242,93, corrispondente a 1/12 del tetto stabilito per il 2012.

2. - Con il ricorso in esame, avviato alla notifica il 2 ottobre 2013 e depositato il successivo 11 ottobre, il ricorrente chiede l’annullamento delle determinazioni dell’A.S.L. n. 8 di Cagliari, con le quali l’Azienda ha approvato lo schema di contratto per l’erogazione delle prestazioni da parte della Struttura ricorrente nel triennio 2013-2014-2015, deducendo due articolati motivi.

Del regolamento convenzionale, oggetto della proposta impugnata, la struttura ricorrente contesta, in specie, i seguenti punti:

1) l’art. 11 (rubricato “Tetto di spesa”), nella parte in cui fissa il livello della spesa per l’intero anno 2013 nell’importo di € 58.953,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 4.913,00;
per il 2014 e il 2015, nell’importo di € 51.961,00, corrispondente ad un importo mensile medio di € 4.330,00;

2) la medesima disposizione contrattuale, nella parte in cui prevede l’applicabilità del livello di spesa fissato per il 2013 anche alle prestazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio al 30 maggio 2013, già regolate sulla base dei due contratti sopra richiamati;

3) la previsione del contratto di cui all’art. 9 (rubricato “CUP Regionale e debito informativo”), secondo cui la struttura è tenuta ad accettare l’accesso alle prestazioni solo attraverso il Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.) della Regione Sardegna.

3. – Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, chiedendo che il ricorso sia respinto sulla scorta della considerazione che la deliberazione della Giunta regionale che ha determinato il tetto di spesa per il 2013, ha previsto anche la compensazione tra l’importo erogato con i contratti transitori e il tetto annuale assegnato alle singole strutture. In tal senso avrebbe operato la ASL. Inoltre, quanto alla determinazione dei tetti annuali di spesa, rileva che questa è derivata dalla circostanza che il finanziamento assegnato alla ASL n. 8 con la deliberazione regionale n. 51/19 del 28 dicembre 2012 è stato inferiore a quello richiesto.

6. – All’udienza pubblica del 18 dicembre 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Con il primo motivo, la ricorrente propone censure che investono sia la questione dell’applicazione retroattiva del livello di spesa per il 2013, ossia della sua applicazione anche alle prestazioni effettuate dalla struttura nei mesi precedenti l’approvazione della proposta contrattuale impugnata;
sia la questione relativa alla determinazione dei tetti di spesa per il periodo che (ratione temporis) ricade nell’ambito temporale della proposta triennale (parte del 2013;
2014 e 2015).

1.1. - Sotto il primo profilo, la struttura ricorrente deduce la violazione dell’art.

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