TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2021-08-10, n. 202104399

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, decreto cautelare 2021-08-10, n. 202104399
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104399
Data del deposito : 10 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/08/2021

N. 08253/2021 REG.RIC.

N. 04399/2021 REG.PROV.CAU.

N. 08253/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8253 del 2021, proposto da A S, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Ministero convenuto, non meglio conosciuto, di esclusione del 4.8.2021 e quindi di rigetto dell'istanza di inserimento della ricorrente negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie per le supplenze nel sostegno nelle scuole di secondo grado della Provincia di Brescia;

- delle graduatorie di cui sopra, ove già pubblicate, nella parte in cui non risulta inclusa con riserva la ricorrente;

- ove occorra, del decreto del Ministero dell'Istruzione n.51 del 3.3.2021 avente ad oggetto “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60”, nella parte in cui non prevede espressamente l'inserimento con riserva dei soggetti, quale la ricorrente, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che difettano i presupposti ex art.56 cpa in quanto, come costantemente affermato in analoghi precedenti, non è allo stato pregiudicata la possibilità di conseguire, in seguito all’esame collegiale in ipotesi favorevole, gli effetti anche ripristinatori chiesti in questa sede;


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