TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400080
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;



per l'annullamento

a. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 16.04.2019, recante “esercizio diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino. Provvedimenti”, mai notificata e pubblicata all'albo pretorio il 30.04.2019, conosciuta solo il successivo 8 maggio;

b. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 16.04.2019, recante “approvazione verbali seduta del 27.03.2019”, mai notificata e pubblicata all'albo pretorio il 29.04.2019, conosciuta solo ora;

c. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23 del 27.03.2019, recante “esercizio del diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino. Conferma deliberazione di G.C. n. 62 del 14.03.2019”, con pedisseque note di trasmissione, spedite a mezzo raccomandata in data 15.04.2019, solo di seguito conosciute;

d. della deliberazione della giunta comunale n. 62 del 14.03.2019, recante “esercizio diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino”, con pedissequa nota di trasmissione, spedita a mezzo raccomandata in data 18.03.2019, e solo di seguito conosciuta;

e. della nota prot. 5758 del 11.03.2019 della Soprintendenza B.A.P. per le province di Salerno ed Avellino, recante “applicazione art. 59 d.lgs. n. 42/04 Comunicazione trasferimento a titolo oneroso”, conosciuta solo per estremi;

f. della nota prot. 8332 del 08.04.2019 della Soprintendenza B.A.P. per le province di Salerno ed Avellino, recante rettifica alla nota sub “g”, conosciuta solo per estremi e solo ora;

g. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

I Sig.ri G vivono nello storico castello feudale di Roccadaspide (Castello dei Principi Filomarini), che è un bene di rilevante interesse culturale, sottoposto a vincolo storico-architettonico (D.M. 27.02.1941) ai sensi degli artt. 10 e ss. D.Lvo 42/2004.

Con nota, prot. 26081 del 20/10/2010, il Ministero attestava che l’immobile “è sede aperta al pubblico per visite istituzionali e turistiche, convegni e mostre”.

Con atto di donazione del 2007, il sig. E G trasferiva a suo nipote, prof. M G, la propria quota di nuda proprietà, riservando la corrispondente quota di usufrutto a sé ed alla moglie, poi defunta.

In data 8.02.2019, i diritti dei G sulle porzioni di castello, oggetto dei provvedimenti impugnati, erano così ripartiti: +*-il sig. M G era proprietario di ½ di nuda proprietà; il sig. E G era titolare della corrispondente quota di usufrutto; la sig.ra A G era proprietaria del restante ½ di proprietà, indivisa.

Con atto notarile (rep. 24157 – raccolta 13527) del 08.02.2019, la sig.ra A G cedeva ai sigg.ri E e M G le proprie quote di spettanza sull’immobile, quale modalità compositiva dello scioglimento della comunione ereditaria, stante la indivisibilità del Castello.

Il trasferimento di proprietà era sottoposto a condizione sospensiva, dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero o degli Enti territoriali interessati (art. 61 D.Lvo 42/2004) nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della cessione.

L’iter di esercizio del diritto di prelazione sulla porzione controversa del Castello si è articolato nei termini che seguono;

Con nota del 21 febbraio 2019, era denunciato alla competente Soprintendenza l’atto transattivo.

Con nota prot. 5758 dell’11.02.2019, la Soprintendenza trasmetteva al Comune di Roccadaspide la denuncia di trasferimento ex art. 59 d.lgs. 42/2004.

Il Comune di Roccadaspide notificava all’alienante (A G) ed agli acquirenti (Maurizio ed E G), in data 15.04.2019, motivati provvedimenti (nn. 4812 e 6372/2019) di esercizio del diritto di prelazione (e presupposte delibera G.M. n. 62 del 14.03.2019 e delibera consiliare n. 23 del 27.3.2019);

Con la delibera di Giunta Comunale n. 62/19, l’Amministrazione dichiarava di voler procedere all’esercizio del diritto di prelazione, in funzione di “una migliore conservazione e valorizzazione della parte del Castello G (già dei Principi Filomarini) … con la destinazione di tali spazi al godimento pubblico per scopi culturali”, osservando nello specifico che “il bene si presterebbe particolarmente per attività di tipo culturale, di rappresentanza, per piccole mostre, allestimento di biblioteca comunale, concerti e incontri di tipo culturale”, e che la proprietà pubblica “potrebbe sia garantirne la tutela, sia renderli visibili e fruibili al pubblico”.

Con nota, prot. n. 8704 dell’11.04.2019, la Soprintendenza ed il Ministero rinunciavano al diritto di prelazione sulla quota del castello feudale.

In data 8.04.2019, n. 8332, la Soprintendenza rettificava la propria nota, indicando correttamente il costo di esercizio della prelazione.

Con la deliberazione di Giunta Comunale, n. 30 del 16.4.2019, il Comune esercitava il diritto di prelazione per l’acquisto delle porzioni materiali del castello ex principi Filomarino.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 16.04.2019, si approvavano i verbali della seduta del 27.03.2019.

Avverso questi atti insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame RG 2019/735, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:

1)TARDIVITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 61 D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ. NULLITÀ/ANNULLABILITÀ PER CARENZA DI POTERE.

Secondo la prospettazione attorea, sarebbe violato l’art. 61 del Codice dei beni culturali, secondo il quale “entro i termini indicati ai commi I e II il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente”.

Il provvedimento impugnato sarebbe tardivo, atteso che il termine di 60 giorni per la notifica del provvedimento di esercizio della prelazione ha natura perentoria.

La parte ricorrente lamenta poi che la delibera adottata dall’organo consiliare in data 16.04.2019 ha superato e novato la precedente delibera (n. 23/19), rendendola inefficace.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ATIPICITÀ. INCOMPETENZA.

Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 62 d.lgs. 42/04, sia perchè non dà atto di alcuna rinuncia da parte del Ministero, che si pone quale presupposto tipico dell’esercizio della prelazione; sia perché il Comune ha esercitato un potere del quale non era ancora investito.

III. TARDIVITÀ DELLA DELIBERA N. 23/2019. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 61 D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ. NULLITÀ/ANNULLABILITÀ PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO.

Secondo la ricostruzione attorea, la delibera consiliare è emanata in ragione della nota sovrintendizia del giorno 11.03.2019, annullata dalla successiva nota del 08.04.2019, della medesima Amministrazione.

Così facendo, la Soprintendenza ha annullato il presupposto procedimentale su cui poggiano la delibera di Giunta comunale n. 62/2019 e la delibera Consiliare n. 23/19, che ne ha fatto seguito, che ne seguono la sorte in virtù del principio simul stabunt simul cadunt.

IV. SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 62/2019. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 62 D.LGS. 42/04 – 42 T.U.E.L. INESISTENZA DELLA NOTIFICA. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEL PRESUPPOSTO.

Secondo la ricostruzione attorea, la delibera sarebbe viziata per incompetenza, atteso che la competenza ad esercitare la prelazione appartiene al

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