TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400080

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-01-04, n. 202400080
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400080
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00080/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00735/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, proposto da:
A G, rappresentata e difesa dall'avvocato L V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

per l'annullamento

a. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 30 del 16.04.2019, recante “esercizio diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino. Provvedimenti”, mai notificata e pubblicata all'albo pretorio il 30.04.2019, conosciuta solo il successivo 8 maggio;

b. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 16.04.2019, recante “approvazione verbali seduta del 27.03.2019”, mai notificata e pubblicata all'albo pretorio il 29.04.2019, conosciuta solo ora;

c. della deliberazione del Consiglio Comunale, n. 23 del 27.03.2019, recante “esercizio del diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino. Conferma deliberazione di G.C. n. 62 del 14.03.2019”, con pedisseque note di trasmissione, spedite a mezzo raccomandata in data 15.04.2019, solo di seguito conosciute;

d. della deliberazione della giunta comunale n. 62 del 14.03.2019, recante “esercizio diritto di prelazione acquisto porzioni materiali del castello ex principi Filomarino”, con pedissequa nota di trasmissione, spedita a mezzo raccomandata in data 18.03.2019, e solo di seguito conosciuta;

e. della nota prot. 5758 del 11.03.2019 della Soprintendenza B.A.P. per le province di Salerno ed Avellino, recante “applicazione art. 59 d.lgs. n. 42/04 Comunicazione trasferimento a titolo oneroso”, conosciuta solo per estremi;

f. della nota prot. 8332 del 08.04.2019 della Soprintendenza B.A.P. per le province di Salerno ed Avellino, recante rettifica alla nota sub “g”, conosciuta solo per estremi e solo ora;

g. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 novembre 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

I Sig.ri G vivono nello storico castello feudale di Roccadaspide (Castello dei Principi Filomarini), che è un bene di rilevante interesse culturale, sottoposto a vincolo storico-architettonico (D.M. 27.02.1941) ai sensi degli artt. 10 e ss. D.Lvo 42/2004.

Con nota, prot. 26081 del 20/10/2010, il Ministero attestava che l’immobile “è sede aperta al pubblico per visite istituzionali e turistiche, convegni e mostre”.

Con atto di donazione del 2007, il sig. E G trasferiva a suo nipote, prof. M G, la propria quota di nuda proprietà, riservando la corrispondente quota di usufrutto a sé ed alla moglie, poi defunta.

In data 8.02.2019, i diritti dei G sulle porzioni di castello, oggetto dei provvedimenti impugnati, erano così ripartiti: +*-il sig. M G era proprietario di ½ di nuda proprietà;
il sig. E G era titolare della corrispondente quota di usufrutto;
la sig.ra A G era proprietaria del restante ½ di proprietà, indivisa.

Con atto notarile (rep. 24157 – raccolta 13527) del 08.02.2019, la sig.ra A G cedeva ai sigg.ri E e M G le proprie quote di spettanza sull’immobile, quale modalità compositiva dello scioglimento della comunione ereditaria, stante la indivisibilità del Castello.

Il trasferimento di proprietà era sottoposto a condizione sospensiva, dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero o degli Enti territoriali interessati (art. 61 D.Lvo 42/2004) nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della cessione.

L’iter di esercizio del diritto di prelazione sulla porzione controversa del Castello si è articolato nei termini che seguono;

Con nota del 21 febbraio 2019, era denunciato alla competente Soprintendenza l’atto transattivo.

Con nota prot. 5758 dell’11.02.2019, la Soprintendenza trasmetteva al Comune di Roccadaspide la denuncia di trasferimento ex art. 59 d.lgs. 42/2004.

Il Comune di Roccadaspide notificava all’alienante (A G) ed agli acquirenti (Maurizio ed E G), in data 15.04.2019, motivati provvedimenti (nn. 4812 e 6372/2019) di esercizio del diritto di prelazione (e presupposte delibera G.M. n. 62 del 14.03.2019 e delibera consiliare n. 23 del 27.3.2019);

Con la delibera di Giunta Comunale n. 62/19, l’Amministrazione dichiarava di voler procedere all’esercizio del diritto di prelazione, in funzione di “una migliore conservazione e valorizzazione della parte del Castello G (già dei Principi Filomarini) … con la destinazione di tali spazi al godimento pubblico per scopi culturali”, osservando nello specifico che “il bene si presterebbe particolarmente per attività di tipo culturale, di rappresentanza, per piccole mostre, allestimento di biblioteca comunale, concerti e incontri di tipo culturale”, e che la proprietà pubblica “potrebbe sia garantirne la tutela, sia renderli visibili e fruibili al pubblico”.

Con nota, prot. n. 8704 dell’11.04.2019, la Soprintendenza ed il Ministero rinunciavano al diritto di prelazione sulla quota del castello feudale.

In data 8.04.2019, n. 8332, la Soprintendenza rettificava la propria nota, indicando correttamente il costo di esercizio della prelazione.

Con la deliberazione di Giunta Comunale, n. 30 del 16.4.2019, il Comune esercitava il diritto di prelazione per l’acquisto delle porzioni materiali del castello ex principi Filomarino.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 24 del 16.04.2019, si approvavano i verbali della seduta del 27.03.2019.

Avverso questi atti insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame

RG

2019/735, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:

1)TARDIVITÀ. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 61 D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ. NULLITÀ/ANNULLABILITÀ PER CARENZA DI POTERE.

Secondo la prospettazione attorea, sarebbe violato l’art. 61 del Codice dei beni culturali, secondo il quale “entro i termini indicati ai commi I e II il provvedimento di prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente”.

Il provvedimento impugnato sarebbe tardivo, atteso che il termine di 60 giorni per la notifica del provvedimento di esercizio della prelazione ha natura perentoria.

La parte ricorrente lamenta poi che la delibera adottata dall’organo consiliare in data 16.04.2019 ha superato e novato la precedente delibera (n. 23/19), rendendola inefficace.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEL PRESUPPOSTO - ATIPICITÀ. INCOMPETENZA.

Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento impugnato violerebbe l’art. 62 d.lgs. 42/04, sia perchè non dà atto di alcuna rinuncia da parte del Ministero, che si pone quale presupposto tipico dell’esercizio della prelazione;
sia perché il Comune ha esercitato un potere del quale non era ancora investito.

III. TARDIVITÀ DELLA DELIBERA N. 23/2019. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 61 D.LGS. 42/2004. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ. NULLITÀ/ANNULLABILITÀ PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO.

Secondo la ricostruzione attorea, la delibera consiliare è emanata in ragione della nota sovrintendizia del giorno 11.03.2019, annullata dalla successiva nota del 08.04.2019, della medesima Amministrazione.

Così facendo, la Soprintendenza ha annullato il presupposto procedimentale su cui poggiano la delibera di Giunta comunale n. 62/2019 e la delibera Consiliare n. 23/19, che ne ha fatto seguito, che ne seguono la sorte in virtù del principio simul stabunt simul cadunt.

IV. SULLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 62/2019. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 62 D.LGS. 42/04 – 42 T.U.E.L. INESISTENZA DELLA NOTIFICA. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEL PRESUPPOSTO.

Secondo la ricostruzione attorea, la delibera sarebbe viziata per incompetenza, atteso che la competenza ad esercitare la prelazione appartiene al Consiglio Comunale.

V. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 3 L. 241/90 – 61 E 62 D.LGS. 42/04. ECCESSO DI POTERE: ILLOGICITÀ MANIFESTA – MOTIVAZIONE DUBBIA, PERPLESSA, IPOTETICA, CONTRADDITTORIA – IMPOSSIBILITÀ DELL’OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO – TRAVISAMENTO DEL FATTO – DIFETTO D’ISTRUTTORIA.

Secondo la ricostruzione attorea, la delibera di G.C. n. 62/19 e la delibera di C.C. n. 23/2019 sono altresì viziate dall’errore nell’individuazione del prezzo di esercizio della prelazione, oltre che dell’oggetto.

La motivazione, così, si dimostra perplessa e contraddittoria, prima ancora che dubbia ed ipotetica. Il provvedimento non sarebbe sanabile con ulteriore integrazione motivazionale (neanche in giudizio), perché la motivazione è il presupposto della prelazione che tiene luogo della dichiarazione di pubblica utilità. Il contenuto sostanziale del provvedimento ne palesa l’assoluta inidoneità a perseguire alcun interesse pubblico.

VI. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 59 E 60 D.LGS. 42/04 IN RELAZIONE ALL’ART. 732 C.C. ECCESSO DI POTERE: DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ATIPICITÀ – SVIAMENTO.

La parte ricorrente invoca l’applicazione del criterio di specialità, che induce all’applicazione dell’art. 732 cc. La disposizione codicistica è inequivoca. Il retratto successorio mira, a maggior ragione per beni vincolati, sia ad evitare l’ingresso, nella comunione ereditaria, di soggetti non legati da vincoli di parentela, sia ad impedire un eccessivo frazionamento del patrimonio ereditario.

VII. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 62 D.LGS. 42/04 – 12 D.L. 98/2011 – 176 E 191 T.U.E.L – 3 L. 241/90. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ – DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – MOTIVAZIONE DUBBIA, IPOTETICA, PARZIALE, INCOMPLETA.

La parte ricorrente lamenta sia che la denunciata omissione non consente di verificare se le somme da impegnare siano effettivamente disponibili in bilancio sia che difetta l’indicazione di alcun responsabile del procedimento.

VIII. VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 7 E 10 L. 241/90 – 6 C.E.D.U – 97 COST. ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La parte ricorrente si duole della lesione delle garanzie partecipative legalmente scandite negli artt. 7 e 10 L. 241/1990.

IX. VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 62. ECCESSO DI POTERE: ATIPICITÀ – SVIAMENTO – MOTIVAZIONE PERPLESSA, CONTRADDITTORIA, DUBBIOSA. INCOMPETENZA.

Secondo l’assunto attoreo, la competenza spetta al Ministero BAC, che può esercitarla o rinunciarvi.

X – VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 1 BIS, L. 241/90, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 60 E SS. D.LGS. 42/04;
AGLI ARTT. 1321 E SS. C.C. ED ALL’ART. 732 CC. – ECCESSO DI POTERE: CARENZA DEL PRESUPPOSTO – SVIAMENTO – ABNORMITÀ – STRARIPAMENTO – ATIPICITÀ.

Secondo la ricostruzione attorea, la particolare natura della prelazione tipizzata dagli artt. 60 e ss. d.lgs. 42/04, costruisce il negozio quale esercizio di potestà ablative, facendo emergere nei contraenti originari condizioni soggettive legittimanti l’esercizio dell’azione di annullamento del contratto/atto, espressione di un processo decisionale formatosi in maniera non corretta perché falsato da circostanze esterne o interne al suo autore. Nel dato contesto, pertanto, non poteva trovare ingresso l’istituto pubblicistico della convalida ad opera della P.A., perché il Comune non era legittimato a far valere la causa di annullamento.

XI - VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 60 E SS. D.LGS. 42/04;
ARTT. 1421 E SS. COD. CIV. – ECCESSO DI POTERE: SVIAMENTO – CARENTE ISTRUTTORIA – VIZIO DELLA FORMAZIONE DEL CONSENSO – OPACITÀ – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – BUON ANDAMENTO: ARTT. 1, L. 241/90;
97 COST. – VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 43, TUEL.

La parte ricorrente lamenta ulteriori profili di illegittimità procedimentali.

Resiste la Soprintendenza, depositando documentazione.

Nell’udienza pubblica di smaltimento del 5 dicembre 2023, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è rigettato.

La materia del contendere verte sulla legittimità o meno degli atti deliberativi comunali di esercizio del diritto di prelazione sulla quota del castello feudale di Roccadaspide.

Ed invero, sulla base della disamina della complessiva documentazione in atti, i provvedimenti, oggetto del presente gravame, si appalesano al Collegio legittimi, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.

Sul punto è d’obbligo una premessa ricostruttiva.

L’art. 61 D.Lgs.42/2004 così recita:

“La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59;… entro i termini indicati dai commi 1 e 2, il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo stato dalla data dell'ultima notifica… In pendenza del termine prescritto dal comma 1, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa”.

L’art. 62 così statuisce:

“Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene…. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4”.

La giurisprudenza interpreta le norme de quibus in senso rigoroso.

Ritiene che l’atto con il quale l'Amministrazione preposta alla tutela dei beni di interesse storico, artistico e archeologico esercita il diritto di prelazione per l'acquisto dei beni culturali al medesimo prezzo abbia natura recettizia e vada comunicato tanto alla parte venditrice quanto a quella acquirente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di acquisita cognizione dell'atto di alienazione.

Detto principio va coordinato con la regola secondo la quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui si perfeziona per il destinatario, sicché le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno ora interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (T.A.R. Perugia, sez. I, 10/04/2013, n.221;
Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4569;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 6 settembre 2012, n. 3762).

Si assume, altresì, che in tema di beni culturali sia la legge a ricollegare all'eventuale esercizio della prelazione in favore dello Stato e degli altri enti territoriali il tipico effetto dell'avveramento della condizione sospensiva nel contratto di trasferimento del bene la cui efficacia rimane pertanto sospesa fino alla scadenza del termine legale (60 gg dalla denuncia) fissato per l'esercizio della prelazione. Se detta prelazione viene esercitata nel rispetto del suindicato termine, il contratto di trasferimento, pur restando pienamente valido, perde nondimeno la sua efficacia, non producendosi i suoi effetti tipici.

Da tanto deriva che, in caso di annullamento giurisdizionale degli atti con cui la prelazione è stata esercitata, riprende vigore l'efficacia del contratto di trasferimento, non potendosi configurare una decadenza dall’aggiudicazione, che è riferibile solo ai casi di legittimo esercizio della prelazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 28/01/2016, n.332).

Ed invero, traslando le coordinate normative ed ermeneutiche nella fattispecie sottoposta allo scrutinio del Collegio, la disamina degli atti di causa conduce ad un inevitabile declaratoria di legittimità degli deliberativi impugnati.

Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.

Vanno certamente disattesi i rilievi di tipo formale, esplicitati negli ultimi motivi di ricorso.

Inconferente è il rilievo dell’incompetenza dell’organo adottante, non ravvisandosene gli estremi legalmente richiesti.

La denunciata omessa comunicazione del responsabile del procedimento è una mera irregolarità, non certamente invalidante.

La lamentata mancata assunzione dell’impegno di spesa ex art. 63 del codice dei beni culturali è del pari inconferente, atteso che la delibera di Giunta Comunale n. 62/2019 e la delibera di Consiglio Comunale n. 23/2019 danno esplicitamente atto che “la spesa derivante dall’esercizio della prelazione sopra descritto risulta prevista nel redigendo Bilancio di Previsione anno 2019”.

Nei sistemi a contabilità finanziaria (quale è quello degli enti locali), infatti, è principio assodato che l'impegno giuridico (idoneo a vincolare l'amministrazione in virtù di un'obbligazione completa di tutti i suoi elementi) costituisce la condizione di legittimità dell'impegno contabile e l'effetto esterno di una obbligazione esistente, mentre l'impegno contabile costituisce l'effetto interno consistente nell'operazione di accantonamento delle risorse necessarie. L’impegno non può essere confuso con il titolo dell’obbligazione;
infatti, non è dall’impegno che scaturisce l’obbligo dell’ente di pagare, bensì dal perfezionamento dell’obbligazione giuridica (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24.01.2022, n. 56).

Nulla quaestio poi sulla natura giuridica dell’atto posto in essere dalla Sig.ra A G, che, a dispetto di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, è senza dubbio alcuno un atto traslativo, a titolo oneroso inter vivos e con causa transattiva.

In questo scenario negoziale si assume pacifica l’operatività del meccanismo del diritto di prelazione.

Infondata è poi la censura di tardività della notifica della manifestazione del diritto di prelazione.

Sul punto è inequivoco lo stato degli atti.

Anzitutto, il provvedimento 6372/2019 (di trasmissione della delibera consiliare 23/2019) è un mero atto di conferma della volontà di esercitare il diritto di prelazione già espresso con precedente provvedimento 4812/2019, che non implica, perciò solo, una rinnovata manifestazione della volontà provvedimentale.

La scansione temporale è del resto inequivoca sul punto.

La comunicazione della cessione onerosa del bene è avvenuta il 21.02.2019.

Il provvedimento n. 4812/2019 di esercizio del diritto di prelazione (con allegata delibera di G.M. 62/2019) è stato notificato al venditore ed agli acquirenti il 18.03.2019.

In ogni caso, il provvedimento 6372 dell’11.04.2019 (con allegata delibera consiliare 30/2019) è stato trasmesso per la notifica il 15.04.2019.

E’ incontestabile la rigorosa osservanza del termine dei 60 giorni.

La notifica è del resto valida ed efficace, secondo le prefate regole giurisprudenzialmente stabilite.

Peraltro, la circostanza che la notifica sia eseguita da un operatore postale privato non si riverbera sulla validità ed efficacia della notifica, atteso che l’art. 1 co. 57 L. 124/2017 ha liberalizzato il mercato dei servizi postali abilitando anche gli operatori privati previa apposita licenza.

Nella specie la notifica è stata effettuata dall’operatore postale Sailpost s.p.a., titolare di apposita licenza A1/2019 e, dunque, sicuramente è valida.

Privo di pregio è il rilievo della vulnerazione delle regole partecipative.

La giurisprudenza assume che, in tema di prelazione sulle alienazioni di beni di interesse storico-artistico, non occorre la comunicazione dell’avvio del procedimento, in quanto il procedimento stesso scaturisce da una serie di atti di iniziativa privata, quali il trasferimento negoziale del bene e la successiva denuncia all’amministrazione, per cui un’ulteriore fase partecipativa degli stessi soggetti privati autori dell’atto negoziale su cui si innesta il diritto di prelazione non avrebbe alcun risvolto di utilità, essendo rimessa all’esclusiva valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione la consistenza e l’importanza dell’interesse generale in base al quale si esercita la prelazione medesima (Cons. St., sez. II, 8 giugno 2005, n. 4019;
Id., sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1430;
sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 362).

Trattandosi, infatti, di un potere di merito degli enti territoriali, l’apporto partecipativo del privato è comunque di scarsa utilità, atteso che è riservata all’Ente la valutazione in ordine alla valorizzazione culturale del bene” (Cons. Stato Sez. VI, 29.05.2012, n.3209).

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non rende illegittimo il provvedimento che sia stato adottato ad esito di un procedimento iniziato ad istanza della medesima parte, atteso che, in tale ipotesi, quest'ultima è ovviamente a conoscenza dell'avvenuto inizio del procedimento stesso e può quindi intervenirvi nonostante l'omissione, esercitando le facoltà riconosciutele dalla legge” (T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 04/12/2018, n. 2734, conforme T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 17/10/2018, n. 10055).

Infondato è, poi, il motivo di illegittimità degli atti impugnati, in quanto il Comune avrebbe esercitato la prelazione prima della relativa rinuncia da parte della Soprintendenza.

In particolare non risponde alle sopra evidenziate funzioni precipue del procedimento di prelazione né al dato testuale del citato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 la scomposizione del procedimento in distinte ed autonome sequenze a seconda del soggetto pubblico coinvolto.

Questo si giustifica in ragione della peculiarità della fattispecie in questione.

La prelazione artistica costituisce, in linea di principio, una chiara manifestazione di potestà pubblica, giacché trae origine e forza da un vero e proprio provvedimento unilaterale della pubblica amministrazione;
è espressione “di un potere di supremazia che nasce dalla necessità di difendere un interesse pubblico, quale la conservazione ed il pubblico godimento di determinati beni” (Cass., SSUU, 1/07/1992, sent. n. 8079).

Ed attraverso l’esercizio della prelazione artistica emerge la potestà d’imperio dello Stato (o dell’ente pubblico territoriale interessato) diretta ad assicurare al bene culturale un’adeguata protezione e conservazione.

Il procedimento per l’esercizio del diritto di prelazione è una fattispecie complessa a formazione progressiva, in quanto si articola in due momenti successivi nel tempo: l’adozione del provvedimento e la sua notificazione alle parti del contratto di compravendita.

L’adozione del provvedimento a sua volta prevede una fase necessaria ed una sotto fase eventuale.

La prima ha per oggetto la decisione statale che, come nel caso di specie, parte con la denuntiatio e può terminare con la decisione di esercitare o rinunciare alla prelazione stessa. La norma prevede un unico termine (60 giorni), rilevante per i privati alienante ed acquirente, per l’eventuale esercizio del diritto (art. 61, comma 1 D.Lgs. n. 42/2004).

La sequenza procedimentale di cui all’art. 62 costituisce un'unica fattispecie complessa in cui viene esercitato un unico un unico potere autoritativo, le cui facoltà sono riconosciute, direttamente dalla legge, prioritariamente in capo allo Stato e, in subordine, in capo agli enti locali.

Del resto, l’art. 62, al comma 3 così recita: “il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia”. (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 24.01.2022, n. 56).

Tutte queste considerazioni conducono ad escludere che il potere del Comune trovi il proprio fondamento ontologico nella rinuncia all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero.

A ciò vale altresì soggiungere che la Soprintendenza ABAP (con nota prot. n. 8704 dell’11.04.2019) ed il Ministero BAC (con note prot. n. 3017 del 15.04.2019 e n. 3082 del 16.04.2019) hanno comunque espressamente rinunciato all’esercizio del diritto di prelazione.

Priva di fondamento è poi la censura sul difetto motivazionale.

La giurisprudenza è molto rigorosa sul punto.

Com’è noto, l'art. 3, l. n. 241 del 1990, costituendo norma di portata generale, espressiva del principio costituzionale di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., si estende, in linea di principio, anche ad atti preordinati all'acquisizione di beni vincolati, che non possono certo qualificarsi come esercizio di un potere privato, essendo ad essi sotteso un interesse pubblico che deve essere dimostrato tramite la motivazione;
questo vale a maggior ragione, nei casi ove è disposta la prelazione di una quota indivisa che rende evidentemente più difficoltoso il perseguimento degli interessi di tutela e valorizzazione dei beni culturali di cui è portatrice l'Amministrazione (T.A.R. Roma, sez. II, 20/01/2016, n.604).

L'atto di esercizio della prelazione in ordine alle alienazioni di beni di interesse storico-artistico necessita di congrua motivazione che dia conto degli interessi pubblici attuali all'acquisizione del bene, senza, peraltro, che si esiga un particolare rigore nella puntuale definizione degli scopi cui il bene stesso è destinato, dal momento che la prelazione stessa, essendo prevista in un'ottica di tutela del patrimonio storico-artistico nazionale, presuppone che l'acquisizione del bene al patrimonio statale ne consenta una migliore tutela, e in particolare, una migliore valorizzazione e fruizione del pregio (Consiglio di Stato, sez. VI, 15/06/2015, n.2913).

Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, il Collegio ravvisa il rigoroso assolvimento del prescritto onere motivazionale.

Lo stato degli atti è del resto chiaro.

Il Comune di Roccadaspide, infatti, ha esercitato il diritto di prelazione deducendo: - che il Castello G (già dei Principi Filomarino) costituisce l’unico grande attrattore sul piano storico, artistico e culturale del Comune di Roccadaspide;
- che il Castello costituisce l’unico esempio di architettura storica di pregio del centro storico di Roccadaspide;
- che il Castello, pertanto, costituisce l’unico grande attrattore sul piano storico, artistico e culturale del Comune di Roccadaspide;
11 - che la proprietà pubblica assicurerebbe una più efficace conservazione ed una migliore valorizzazione della “parte” del Castello dotato di elementi architettonici ed artistici di pregio;
- la possibilità di una più ampia fruizione pubblica, tramite attività culturali e di rappresentanza;
- che l’acquisto del bene consente di realizzare gli scopi istituzionali dell’Ente in materia di Beni culturali.

Per tutto quanto premesso, il ricorso è rigettato.

Stante la peculiarità della fattispecie, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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