TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2013-02-06, n. 201300739
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N. 00739/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C L e -OMISSIS- Angelo, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore -OMISSIS- F, rappresentati e difesi dall'avv. Immacolata Panico, con domicilio eletto presso Immacolata Panico in Napoli, via Andrea D'Isernia, 16
contro
Comune di Cimitile, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D V, con domicilio eletto in Napoli presso la Segreteria T.A.R.;
Comune di Nola, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Renzulli, con domicilio eletto presso Valerio Barone in Napoli, p.zza Sannazzaro,71;
per l'annullamento
della nota prot. 10227 del 15.12.2011, notificata il successivo 08.01.2012, con cui è stata respinta l’istanza presentata in data 03.10.2011 finalizzata ad ottenere, per la figlia minore -OMISSIS- F, portatrice di handicap, il trasporto gratuito dalla propria abitazione sita nel Comune di Cimitile, via S. Felice n. 32, alla scuola sita in Nola, via Ciccone n. 8;nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto della suddetta minore al servizio di trasporto gratuito dall’abitazione alla scuola;
nonché, con motivi aggiunti depositati in data 27.11.2012, b) della nota prot. N. 5630 del 01.08.2012, con cui il Comune di Cimitile ha respinto la richiesta, presentata in data 26.07.2012, finalizzata ad ottenere, per la figlia minore -OMISSIS- F, portatrice di handicap, il trasporto gratuito dalla propria abitazione sita nel Comune di Cimitile, via S. Felice n. 32, alla scuola sita in Nola, via Ciccone n. 8, riproponendo pedissequamente la nota impugnata sub a) e richiamando il contenuto dell’ordinanza cautelare n. 513/2012;
nonché per l’accertamento del diritto della suddetta minore al servizio di trasporto gratuito dall’abitazione alla scuola.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cimitile e del Comune di Nola;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2013 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 1119 dell’anno 2012, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
che la minore -OMISSIS- F era soggetto portatore di handicap ai sensi della l. n. 104/1992, per essere affetta da “ritardo mentale di grado moderato in soggetto dismorfico con disturbo del comportamento associati”;
che, pertanto, il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2846/2008, l’ha ritenuta meritevole della corresponsione dell’indennità di accompagnamento ai sensi della l. 18/1980 (che, come è noto, postula un’invalidità al 100%);
di aver pertanto presentato un’istanza finalizzata ad ottenere, per la predetta figlia minore -OMISSIS- F, il trasporto gratuito dalla propria abitazione sita nel Comune di Cimitile, via S. Felice n. 32, alla scuola sita in Nola, via Ciccone n. 8;
che, solo successivamente ad una diffida del 27.10.2011, il Comune adottava l’atto impugnato, sostenendo che sull’istanza dovesse provvedere il Comune di Nola (mentre quest’ultimo, seppure investito solo verbalmente, affermava essere competente il Comune di Cimitile);
di aver pertanto impugnato il diniego;
che, nelle more della decisione del ricorso, i ricorrenti riproponevano l’istanza e che l’Amministrazione adottava un nuovo atto di diniego, sicché si rendeva necessaria la proposizione di motivi aggiunti.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 04.04.2012, l’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza n. 513/2012.
All’udienza del 19.12.2012, l’istanza cautelare veniva nuovamente respinta con ordinanza n. 1774/2012.
All’udienza del 16.01.2013, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione della l. n. 118/1971 e 104/1992;è certa la competenza del Comune, anche se non vi sono indicazioni specifiche su quale Comune sia competente;nonché per i seguenti motivi aggiunti: 1) violazione della l. n. 118/1971 e 104/1992;è certa la competenza del Comune, anche se non vi sono indicazioni specifiche su quale Comune sia competente;ai sensi del