TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201884

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201884
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202201884
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 01884/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01730/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2013, proposto da
GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M V M, E R, G S, S S e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Venezia, Santacroce, 312/a;

contro

Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P S e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ferrarelli in Venezia, San Polo, 3079;
Equitalia S.p.A., Equitalia Nord S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

- della nota prot. n. 16789, del 19.9.2013, del Comune di Castelnuovo del Garda, a firma del Responsabile dell’Area Tributi, ricevuta da G.E.I. S.p.A. il 26.9.2013, avente ad oggetto la comunicazione dell’avvenuta istituzione del canone patrimoniale non ricognitorio “tramite Regolamento approvato secondo disciplina dell’art. 27, comma 7 e 8 del D. Lgs. 285/92 e l’invito al pagamento del suddetto canone, relativamente all’anno 2013, per la somma di € 50.801,40;

- del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.SA.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” del Comune di Castelnuovo del Garda, nella parte in cui non esclude espressamente l’obbligo di versamento del canone non ricognitorio per le reti ed impianti di distribuzione locale del gas naturale, nonché, in subordine, nella parte in .cui non limita espressamente la debenza del canone non ricognitorio alle occupazioni del patrimonio stradale concesse dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso;

- d’ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese la delibera n. 85, del 27.12.2012, del Consiglio Comunale di Castelnuovo del Garda, di “approvazione regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , nonché la delibera n. 43, del 12.3.2013, della Giunta Comunale di Castelnuovo del Garda, di “definizione per l’anno 2013 del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone patrimoniale non ricognitorio” ;

nonché, in subordine, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario alla base dell’affidamento a G.E.I. S.p.A. del servizio di distribuzione del gas naturale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 novembre 2022 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all’esame, sono impugnati in parte qua gli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , unitamente alla richiesta di pagamento a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio, rivolta dal predetto Comune nei confronti della ricorrente, per l’anno 2013.

1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea ha dedotto, in via principale, i seguenti ordini di censura: I. Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
Violazione artt. 1 e 2 della 481/1995 - Violazione degli artt. 14 e 23 del D. Lgs. 164/2000 - Violazione dell’art. 30, D. Lgs. 163/2006 - Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 11 della legge 241/1990 - Violazione degli artt. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - Violazione dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 - Violazione degli artt. 1175, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1375, 2041 del Codice Civile - Violazione dell’art. 3 della Convenzione rep. n. 1651 del 2.9.1980 e dell’art. 4 della Convenzione n. 3904 del 6.5.2008 - Violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, perplessità ed ingiustizia manifesta”
. Ha inoltre articolato in via subordinata ulteriori motivi di ricorso, così rubricati: II. “Violazione degli artt. 3, 23, 41, 42 e 97 della Costituzione - Violazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea - Violazione dell’art. 30, D. Lgs. 163/2006 -Violazione degli artt. 1, 3, 6 e 11 della legge 241/1990 - Violazione degli artt. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - Violazione dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 - Violazione dell’art. 49, D. Lgs. 507/1993 - Violazione degli artt. 1175, 1253, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1375, 2041 del Codice Civile - Violazione dell’art. 16, comma 1, lettera e), del Regolamento - Violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, perplessità ed ingiustizia manifesta” ;
III. “Violazione degli artt. 25, 26 e 27 del D. Lgs. 285/1992 - Violazione dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997 - Violazione dell’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale - Violazione degli artt. 23, 41. 42 e 97 della Costituzione - Violazione dei principi di certezza del diritto e tutela dell’affidamento - Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, sviamento, perplessità ed ingiustizia manifesta” ;
IV. “Sull’accertamento dell’obbligo del Comune di ripristinare l’equilibrio economico e finanziario alla base dell’affidamento a GEI, ai sensi dell’art. 143, comma 8, D. Lgs. 163/2006, dell’art. 11, legge 241/1990, degli artt. 1175, 1375 e 2041 del Codice Civile, dell’art. 12, comma 2, delle Disposizioni sulla legge in generale” .

1.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Castelnuovo del Garda, eccependo, da una parte, l’improcedibilità del ricorso per quel che concerne l’impugnativa delle disposizioni regolamentari (in quanto, a suo dire, il regolamento - adottato per l’anno 2013 - è stato abrogato e superato dal successivo analogo regolamento del 2020) e, dall’altra, il difetto di giurisdizione relativamente alla impugnazione della nota con cui è stato richiesto il pagamento delle somme de quibus.

1.3. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73, comma 1, c.p.a., all’udienza di smaltimento dell’arretrato dell’8 novembre 2022 la causa è stata riservata in decisione.

2. In via preliminare, non può accogliersi l’eccezione, avanzata dal Comune resistente, di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1. Osserva in proposito il Collegio che – sebbene con deliberazione n. 63 del 30.12.2020 sia stato approvato un nuovo regolamento, il quale ha determinato una sostituzione/abrogazione del regolamento impugnato – tale nuovo atto generale, in virtù del principio di irretroattività degli atti normativi ex art 11 delle preleggi, è in grado di produrre effetti unicamente ex nunc .

2.2. Sempre in via preliminare, va invece accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa comunale, posto che le contestazioni relative all’avviso o, comunque, alla richiesta di pagamento del canone appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario (sul punto, cfr. la recente sentenza Cons. Stato, Sez. V, 14.7.2022, n. 6008 ed ivi il richiamo alla sentenza n. 7190/2011 della Suprema Corte di Cassazione, con cui è stato ribadito - alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 64/2008 - il principio di diritto secondo il quale, in tema di riparto di giurisdizione, spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario le controversie relative al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche).

3. Nel merito, il ricorso è fondato, avuto riguardo alla domanda attorea concernente l’impugnazione in parte qua delle disposizioni regolamentari con le quali è stato introdotto e disciplinato il c.d. “ canone patrimoniale non ricognitorio” anche con riferimento alla posa di tubi e cavi interrati nel sottosuolo.

4. Invero, il fatto che il Codice della Strada, all’art. 25, abbia operato un espresso richiamo alla sola “sede stradale” – che, per giurisprudenza consolidata, non comprende il sottosuolo e il soprasuolo – depone nel senso che l’imposizione di un canone non ricognitorio a fronte dell’uso singolare della risorsa stradale è legittima solo se consegue ad una limitazione della possibilità del suo tipico utilizzo pubblico;
ma non anche a fronte di tipologie e modalità di utilizzo (quali quelle che conseguono alla posa di cavi e tubi interrati) che non ne precludono ordinariamente la generale fruizione, come nel caso in esame (così, ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3143/2019).

4.1. Inoltre, alla luce della disciplina contenuta nell’art. 27 del Codice della Strada è da ritenersi illegittima una previsione generalizzata e indifferenziata dell’obbligo di pagamento del canone in questione;
più precisamente, non può non tenersi conto, nell’imposizione del canone patrimoniale non ricognitorio, della limitazione alla generale fruizione del bene pubblico, del vantaggio che l’occupante ne ricava, nonché del servizio che l’occupante rende alla generalità per effetto della predetta occupazione (v. T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 2554/2019).

4.2. Nel caso di specie, peraltro, l’occupazione è già regolamentata da atti concessori di natura convenzionale, che prevedono l’espressa gratuità delle occupazioni del suolo e del sottosuolo (cfr. art. 3 della Convenzione inter partes , di cui all'atto rep. n. 1651 del 2.9.1980 e successivi atti modificativi e integrativi: docc.

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