TAR Venezia, sez. I, sentenza 2022-12-12, n. 202201884
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Testo completo
Pubblicato il 12/12/2022
N. 01884/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01730/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1730 del 2013, proposto da
GEI - Gestione Energetica Impianti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M V M, E R, G S, S S e M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E R in Venezia, Santacroce, 312/a;
contro
Comune di Castelnuovo del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P S e D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Ferrarelli in Venezia, San Polo, 3079;
Equitalia S.p.A., Equitalia Nord S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. 16789, del 19.9.2013, del Comune di Castelnuovo del Garda, a firma del Responsabile dell’Area Tributi, ricevuta da G.E.I. S.p.A. il 26.9.2013, avente ad oggetto la comunicazione dell’avvenuta istituzione del canone patrimoniale non ricognitorio “tramite Regolamento approvato secondo disciplina dell’art. 27, comma 7 e 8 del D. Lgs. 285/92” e l’invito al pagamento del suddetto canone, relativamente all’anno 2013, per la somma di € 50.801,40;
- del “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.SA.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” del Comune di Castelnuovo del Garda, nella parte in cui non esclude espressamente l’obbligo di versamento del canone non ricognitorio per le reti ed impianti di distribuzione locale del gas naturale, nonché, in subordine, nella parte in .cui non limita espressamente la debenza del canone non ricognitorio alle occupazioni del patrimonio stradale concesse dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso;
- d’ogni altro atto o provvedimento preordinato, presupposto, connesso o consequenziale, ivi comprese la delibera n. 85, del 27.12.2012, del Consiglio Comunale di Castelnuovo del Garda, di “approvazione regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , nonché la delibera n. 43, del 12.3.2013, della Giunta Comunale di Castelnuovo del Garda, di “definizione per l’anno 2013 del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone patrimoniale non ricognitorio” ;
nonché, in subordine, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di ripristinare l’equilibrio economico-finanziario alla base dell’affidamento a G.E.I. S.p.A. del servizio di distribuzione del gas naturale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo del Garda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 novembre 2022 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame, sono impugnati in parte qua gli atti, in epigrafe indicati, con cui il Comune di Castelnuovo del Garda ha approvato il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e del canone patrimoniale non ricognitorio” , unitamente alla richiesta di pagamento a titolo di canone patrimoniale non ricognitorio, rivolta dal predetto Comune nei confronti della ricorrente, per l’anno 2013.
1.1. A sostegno del mezzo di gravame, la difesa attorea