TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-06-15, n. 202301992
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Pubblicato il 15/06/2023
N. 01992/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03359/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3359 del 2015 proposto dalla -OMISSIS- Società Coop. a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G F, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Palermo, Via Catania, n.15;
contro
- il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Interno e l’U.T.G. - Prefettura di Caltanissetta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
- di -OMISSIS- S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Lensi Orlandi Cardini, Guido Ajello e Claudio Costantino, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e con domicilio fisico eletto presso il loro studio, in Palermo, Via Marchese Ugo, n.60;
per l'annullamento
- della nota -OMISSIS- della Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese - Ministero dello Sviluppo Economico, avente ad oggetto "Agevolazioni finanziarie ai sensi della L. n. 488/92 e s.m.i. - -OMISSIS- mis 1.2 Tutoraggio - Impresa: -OMISSIS- Società Cooperativa a r.l. - -OMISSIS- - Prog. -OMISSIS- - -OMISSIS- Bando - CUP: -OMISSIS- - Trasmissione Decreto di Revoca n.-OMISSIS-”;
- del Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle Imprese Ministero dello Sviluppo Economico n.-OMISSIS-, Prog. -OMISSIS- - -OMISSIS- - CUP: -OMISSIS-, avente a oggetto la revoca delle agevolazioni previste dalla sottomisura 1.2 Tutoraggio del Programma Operativo nazionale - Sviluppo Imprenditoriale Locale -OMISSIS-, concesse alla ditta -OMISSIS- S. COP (-OMISSIS-) sulla base del piano operativo approvato in data 25/7/2008;
ove occorra:
- della circolare -OMISSIS- del -OMISSIS-, al punto 7, nella parte in cui stabilisce che, ove si verifichi la revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della -OMISSIS- - Legge 488/92 - del P.O.N. - Sviluppo Imprenditoriale Locale, sia disposta la revoca per il servizio di tutoraggio correlato;
- della nota della Prefettura di Caltanissetta - Ufficio territoriale del Governo -OMISSIS-, trasmessa alla Banca concessionaria in data 21 ottobre 2011, con la quale si conferma la natura interdittiva della informativa antimafia;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione depositate dalle Amministrazioni intimate;
Vista la memoria di costituzione, con i relativi allegati, di -OMISSIS- S.p.A., depositata il 27 novembre 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Consigliere A P;
Udito, nell’udienza pubblica del 29 marzo 2023, il difensore della -OMISSIS- S.p.A., presente così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 23 ottobre 2015 e depositato l’11 novembre successivo, parte ricorrente ha impugnato il decreto n. -OMISSIS- del 21 settembre 2015 di revoca del contributo per il servizio di tutoraggio della -OMISSIS- S.p.a. pari alla complessiva somma di euro 50.000,00, correlato al finanziamento principale concesso ai sensi della legge n. 488 del 1992 – Prog. -OMISSIS- – bando -OMISSIS-, con D.M. del 30 settembre 2004.
Dagli atti di causa risulta che:
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS- del 13 luglio 2012 le agevolazioni concesse alla ricorrente con D.M. del 30 settembre 2004 erano state revocate poiché la società era stata attinta da interdittive antimafia;
- con sentenza n.-OMISSIS- questo Tar ha rigettato il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso il predetto provvedimento di revoca dell’agevolazione;
- con sentenza n. -OMISSIS-, il C.G.A. ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza n.-OMISSIS- e, per l’effetto, annullato il Decreto di revoca n. -OMISSIS- del 13 luglio 2012.
L’impresa ricorrente deduce quindi l’illegittimità degli atti impugnati, per i motivi di:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art.7 legge 241/1990 e s.m.i. - carenza di presupposti - difetto di motivazione - sviamento di potere;
2) Violazione e/o falsa applicazione della circolare -OMISSIS- del -OMISSIS-, punto 7 - eccesso di potere per errore di istruttoria - falsa rappresentazione della realtà sviamento di potere - difetto dei presupposti - illogicità ed irrazionalità manifesta.
La circolare invocata consentirebbe al Ministero la possibilità di disporre la revoca delle agevolazioni esclusivamente per “la mancata realizzazione dell’iniziativa da parte dell’impresa beneficiaria ovvero in presenza di gravi irregolarità commesse da quest’ultima” ipotesi non verificatesi nel caso di specie;
3) Violazione e/o falsa applicazione della circolare -OMISSIS- del -OMISSIS-, punto 7 -difetto di motivazione;
4) Eccesso di potere per errore di istruttoria - falsa rappresentazione della realtà - carenza dei presupposti - illegittimità derivata;
5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 27 della costituzione - violazione e falsa applicazione art. 4 d.lgs. n. 490 del 1994 e s.m.i. e dell'art. 10 D.p.r. n. 252 del 1998 e s.m.i.
6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.p.r. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i. - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e della l. 17 gennaio 1994, n. 47 - eccesso di potere per difetto di presupposti e carenza di istruttoria.
Sarebbe stata omessa l’indicazione delle circostanze obiettivamente sintomatiche di collegamenti con associazioni di stampo mafioso tali da poter giustificare la decisione di revocare le agevolazioni concesse;inoltre, i fatti posti a fondamento dell’adozione dell’interdittiva sarebbero risalenti nel tempo e, pertanto, non corrispondenti alla realtà attuale con riferimento al momento di adozione della revoca.
La -OMISSIS- s.p.a., con memoria di costituzione del 27 novembre 2015, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non avendo partecipato all’adozione degli atti impugnati e non avendo alcun interesse contrario a quello della società ricorrente;ha chiesto pertanto l’estromissione dal giudizio.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio;con memoria difensiva del 5 ottobre 2016, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con memoria del 13 febbraio 2023, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 29 marzo 2023, il ricorso è stato posto in decisione.
2. Preliminarmente, va accolta l’istanza di estromissione dal giudizio di -OMISSIS- s.p.a., stante la sua estraneità alla vicenda amministrativa controversa.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene di condividere le argomentazioni espresse dal C.G.A. con la sentenza n. -OMISSIS- del 27 ottobre 2017 – alle quali si rinvia per dovere di sinteticità - che ha dichiarato l’illegittimità delle interdittive presupposte e ivi impugnate e l’illegittimità derivata del conseguenziale Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico n. -OMISSIS- del 13 luglio 2012, con cui sono state revocate integralmente all’odierna ricorrente le agevolazioni già concesse e si è disposto il recupero delle medesime, atti a loro volta presupposti rispetto a quello oggetto del presente ricorso.
In sintesi, il giudice di appello ha ritenuto non esauriente l’istruttoria e insufficiente la motivazione posta a fondamento degli atti interdittivi impugnati perché carente di elementi di fatto e valutativi adeguati a comprovare l’attualità del pericolo di infiltrazione e condizionamento mafioso.
È stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è priva di giustificazione l’interdittiva che si proponga di evitare per il futuro possibili infiltrazioni mafiose, fondandosi esclusivamente su fatti risalenti nel tempo a più di 20 anni prima, dai quali tuttavia, dopo che sono stati commessi, non può trarsi nessun preciso indizio dell’attualità del pericolo di condizionamento della criminalità organizzata;in particolare, è stato spiegato che “ oltre che su fatti recenti l’informativa interdittiva antimafia può fondarsi anche su fatti più risalenti nel tempo, ma a condizione che dal complesso delle vicende esaminate e sulla base degli indizi raccolti risulti sussistente un condizionamento attuale dell’attività dell’impresa;di conseguenza, se l’esame dei fatti più recenti non lo conferma ancorché ipotizzabili sulla base dei fatti più risalenti l’informativa deve essere annullata “ (Cons. Stato, sez. III, 25.7.2015 n. 3653)”.
Pertanto sono fondati – e assorbenti - i profili di censura dedotti con motivi quattro, cinque e sei;a ciò consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’ampia discrezionalità che connota il potere esercitato in materia dall’Amministrazione resistente.