TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-11-24, n. 201702737

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2017-11-24, n. 201702737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201702737
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2017

N. 02737/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00558/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 558 del 2017, proposto da:
Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A F e R F, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Regina Margherita 46;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A L e R O R, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Catania, via Umberto n.151;

nei confronti di

Unipolsai Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, corso Italia n.244;

Amissima Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensiva, del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta indetta dal Comune di Catania per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell'autoparco comunale e nettezza urbana, adottato con Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306 emessa in data 02.03.2017 e comunicata alla ricorrente a mezzo nota prot. 82969 del 06.03.2017;

nonché avverso ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o conseguente alla predetta aggiudicazione ivi compreso il verbale di seduta pubblica n. 74/2016 di cui si è avuta conoscenza attraverso il richiamo contenuto nell'impugnata Determinazione Dirigenziale n. A/04/241 prot. n. 78306, laddove gradua alle prime due posizioni le offerte delle società UnipolSai e Amissima Assicurazioni, aggiudicando provvisoriamente la gara a favore della compagnia UnipolSai.

Nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente che saranno quantificati in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Catania e di Unipolsai Assicurazioni S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2017 il dott. P M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Con bando pubblicato nell’albo pretorio comunale dal 13.10.2016 al 23.11.2016 e sulla GURS n. 41 del 14.10.2016, veniva indetta dal Comune di Catania una procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.vo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui al successivo art. 95, per l’acquisizione del servizio di copertura assicurativa RCA amministrata a libro matricola per gli automezzi dell’autoparco comunale e nettezza urbana, indicati nell’Elenco Mezzi allegato al capitolato speciale d’appalto, ivi compresa la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati.

L’importo annuo lordo per tale appalto era previsto in € 734.000,000.

L’art. 7 del Bando, riservava la partecipazione alla gara alle compagnie autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005) nel ramo di rischio oggetto dell'appalto, in possesso delle seguenti condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria afferente l'oggetto dell’appalto;
assenza di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 80 D. Lgs.vo 50/2016, da attestare mediante autocertificazione.

Il successivo art. 16 del bando prevedeva, quale procedura di aggiudicazione, la presentazione da parte delle partecipanti di un plico chiuso contenente la Busta A), denominata “documentazione amministrativa”, e la Busta B), denominata “offerta economica”. La detta norma specificava nel dettaglio quale dovesse essere, a pena di esclusione, il contenuto documentale delle due buste.

Alla predetta gara partecipavano le seguenti cinque compagnie assicurative: Cattolica Società Cattolica di Assicurazione, Allianz, Generali Italia, Amissima Assicurazioni e UnipolSai Assicurazioni.

Nel corso della gara, come è dato leggere nel verbale di seduta pubblica n.68/2016, il Dott. A F M, nella qualità di Procuratore della Generali Italia Spa, era presente alle operazioni di gara e ivi dichiarava quanto segue: “le compagnie concorrenti partecipanti non hanno allegato al capitolato l’elenco mezzi e nello specifico la Compagnia Unipol Sai ha inserito la tariffa auto all’interno della busta amministrativa anziché nella busta dell’offerta economica;
contesta altresì l’ammissione della Compagnia Cattolica”.

Il Presidente della commissione, preso atto di quanto dichiarato, riteneva, a nome della commissione, che le suddette osservazioni potessero essere superate alla luce di “sentenze di giurisprudenza nazionale e della Corte di giustizia Europea” e continuava pertanto le operazioni di gara.

Come da verbale di seduta pubblica n. 74/2016, il RUP comunicava al seggio di gara che in data 14/12/2016 era pervenuta a mezzo pec prot. 443484 dalla Compagnia Generali Italia Spa una nota con la quale si contestava l'ammissione delle Compagnie

UNIPOL

Sai ed Amissima Spa, proponendo l'esclusione di entrambe dalla procedura di gara,

Il detto RUP ribadiva di non voler accogliere tale richiesta per le motivazioni già espresse nel summenzionato verbale n. 68/2016, confermando per l’effetto l'ammissione di tutte le Compagnie partecipanti.

A fronte del seguente esito della gara: prima classificata UNIPOLSAI (offerta di € 380.000,00);
seconda classificata

AMISSIMA

Assicurazioni Spa (offerta di € 421.000,00);
terza classificata

GENERALI ITALIA

Spa (offerta di €494.987,58), la commissione disponeva l'aggiudicazione provvisoria a favore della UNIPOLSAI e altresì di dare esecuzione anticipata, sotto riserva di legge e fatta salva l'eventuale risoluzione ex lege, ponendo in copertura assicurativa i veicoli di cui all'elenco allegato agli atti di gara, dalle ore 24:00 del 31/12/2016 per la durata del 1° quadrimestre e sino al 30/04/2017.

Con Determina Dirigenziale del Comune di Catania n. A04/241 prot. n. 78306, emessa in data 2.3.3017, si procedeva all’aggiudicazione definitiva a favore della compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa del servizio relativo alla copertura assicurativa RCA per l’anno 2017 per l’importo complessivo lordo di € 380.000,00 dalla stessa offerto in ribasso del 48,2288% sull’importo complessivo posto a base d’asta di € 734.000,00.

Con il ricorso notificato il 31.3.2017 e depositato il 7.4.2017, la ricorrente ha impugnato i predetti atti, affidandosi alle seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 16 del Bando di Gara relativo alla procedura di aggiudicazione. Eccesso e sviamento di potere per violazione dei principi di segretezza, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Difetto assoluto di motivazione in violazione dell’art. 3 L. 241/90.

Asserisce parte ricorrente che la società UNIPOLSAI ha erroneamente inserito nella busta A, oltre alla documentazione richiesta, anche il modulo delle formule tariffarie poste a base dell’offerta formulata, che invece andava inserito all’interno della busta B relativa all’offerta economica, in violazione dell’art. 16 del bando di gara.

Tale inserimento del predetto modulo tariffe nella busta sbagliata avrebbe determinato un effetto distorsivo nel criterio di selezione, in asserita violazione dei principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.

Invero, tale elemento documentale avrebbe di per sé un effetto anticipatorio dell’offerta, in quanto incidente direttamente sul contenuto della stessa. Infatti l’aver inserito le formule tariffarie prese a base per la quantificazione dell’offerta economica, diversificandole in ragione della differente tipologia dei mezzi da assicurare, avrebbe reso possibile ricostruire i conteggi dell’offerta economica ancor prima dell’apertura della busta B.

La stessa violazione dell’art. 16 del bando riguarderebbe la compagnia AMISSIMA ASSICURAZIONI, seconda graduata, che avrebbe omesso di inserire (e di indicare) le tariffe assicurative applicate.

Ciò avrebbe determinato l’impossibilità per la stazione di verificare la correttezza dei conteggi, sia all’emissione, sia in sede di attuazione dei premi da applicare in ragione della diversa tipologia di mezzi, rendendo così l’offerta economica indeterminata in quanto non suscettibile di valido riscontro obiettivo.

Le dedotte censure venivano sollevate in sede di gara dal procuratore della Generali Italia Spa, ma la Stazione Appaltante, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi asseritamente senza alcuna valida e congrua motivazione, ignorando altresì il ricorso al cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).

2) Ulteriore illegittimità per violazione della lex specialis che disciplina la gara. Eccesso e sviamento di potere e difetto di motivazione.

Sempre con riferimento all’art. 16 relativo alla procedura di gara e relativamente alla Busta A concernente la documentazione amministrativa, viene stabilito che detta busta deve contenere a pena di esclusione, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio, la seguente documentazione: “…8. Copia del Capitolato, controfirmato su ogni pagina”.

Parte integrante del capitolato d’appalto contrassegnato da " ALLEGATO A" sarebbe costituito dal cosiddetto “Elenco Mezzi” (ovvero l’elenco dei mezzi comunali, predisposto dalla Stazione Appaltante, per i quali è stata richiesta la copertura assicurativa RCA oggetto di appalto).

Nel caso di specie, a differenza della società ricorrente, né la UNIPOLSAI né la AMISSIMA avrebbero inserito tale documento obbligatorio nell’apposita busta, facendo venir meno, anche in questo caso, il requisito della certezza dell’offerta, poiché non sarebbe possibile desumere aliunde il numero dei mezzi presi in considerazione per il calcolo dell’offerta presentata.

La lex specialis di gara prevede all’ultimo capoverso dell’art 16, dopo la lettera s), che “…si farà luogo all’esclusione di gara nel caso in cui manchi un solo documento o si riscontri l’incompletezza delle dichiarazioni richieste”, sicché le offerte avrebbero dovuto essere escluse.

Anche tale grave profilo di illegittimità veniva sollevato, in sede di gara, dal procuratore della Generali Italia Spa, ma la Commissione, preso atto di quanto dichiarato, disattendeva tali rilievi, ignorando anche il ricorso ad cd. soccorso istruttorio (v. verbali di seduta pubblica n. 68/2016 e n. 74/2016).

3) Ulteriori violazioni delle regole di gara in relazione a quanto previsto dall’art 16 del relativo bando. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/90.

Assume parte ricorrente che vi sarebbero altre gravi irregolarità che avrebbero dovuto comportare l’esclusione delle controinteressate.

-Per quanto concerne la documentazione di gara prodotta da UNIPOL:

a) la dichiarazione da essa rilasciata ai sensi dell'art. 53 comma 16 - ter del D. Lgs. 165/2001, così come espressamente richiesta dal comma 5 punto s) dell’art. 16 del bando di gara, sarebbe incompleta, poiché con la stessa viene testualmente affermato: "tenuto conto altresì dell'elevato numero di soggetti che svolgono tali attività per conto della scrivente impresa, più approfondite analisi sono tutt'ora in corso".

b) al Protocollo di Legalità non sarebbe stato allegato alcun documento di riconoscimento del firmatario Unipol e pertanto la dichiarazione rilasciata non sarebbe valida;

c) la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000 n° 445 non sarebbe stata accompagnata da valido documento di riconoscimento del firmatario, così come invece prescritto, e pertanto tale dichiarazione non sarebbe valida;

d) non sarebbero stati indicati da Unipol tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed inoltre mancherebbero del tutto le informazioni relative ai componenti del Collegio Sindacale e dell'Organo di Vigilanza.

Per quanto invece concerne la documentazione di gara prodotta da

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi