TAR Bologna, sez. II, sentenza 2012-06-19, n. 201200406
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Testo completo
N. 00406/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00101/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 101 del 2003, proposto da:
Suimac s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S L, in Bologna, Mura di Porta Saragozza n. 4;
contro
Comune di Castelvetro, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B B, in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
per l'annullamento
della comunicazione del 18 novembre 2002, avente ad oggetto "richiesta di autorizzazione allo scarico pervenuta al prot. n. 07/11/2002, n. 1994 - Comunicazione di diniego", con la quale il Comune di Castelvetro ha respinto la domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue inoltrata dalla società ricorrente il 7 novembre 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Castelvetro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2012, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, una società esercente l’attività di macellazione di suini nel proprio stabilimento di Castelvetro di Modena chiede l’annullamento del provvedimento in data 18/11/2002, con il quale la locale civica amministrazione ha respinto l’istanza della stessa diretta ad ottenere l’autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dalla predetta attività.
A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente deduce motivi in diritto rilevanti l’illegittimità del gravato diniego per eccesso di potere, sotto i profili dell’incongruità e illogicità della motivazione, travisamento di fatti, contraddittorietà con precedenti atti del Comune, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e sviamento di potere. Essa sostiene, inoltre, che gli atti impugnati violino gli artt. 3 e 97 Cost, le norme del D. Lgs. n. 152 del 1999 e degli artt. 1 e 3 L. n. 241 del 1990.
La ricorrente propone, inoltre, azione per ottenere il risarcimento del danno che ritiene di avere subito a causa del provvedimento impugnato.
Il comune di Castelvetro di Modena, costituitosi in giudizio, chiede che il ricorso sia respinto, in ragione dell’infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 11 aprile 2012, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione, come da verbale.
Il Collegio deve preliminarmente osservare che, come comunicato dal resistente Comune e confermato in atti dalla ricorrente, dopo il deposito del presente ricorso, con atto comunale in data 11/2/2003 il Comune di Castelvetro ha rilasciato a SUIMAC s.r.l. – a seguito della presentazione in data 17/12/2002 di nuova istanza da parte dell’interessata – la richiesta autorizzazione allo scarico di acque reflue.
Per ciò che concerne l’azione impugnatoria, il Collegio conseguentemente ritiene che non sussista più alcun interesse della ricorrente a una decisione sulla stessa, con conseguente improcedibilità in parte qua del ricorso.
Resta, quindi da esaminare l’azione risarcitoria, ai sensi di quanto dispone l’art. 34, comma 3, Cod. Proc. Amm..
Il Collegio ritiene che la stessa non possa trovare accoglimento.
Dagli atti di causa emerge infatti che, dopo l’adozione del provvedimento impugnato da parte del Comune, la ricorrente ha presentato nuova istanza di autorizzazione, integrando la propria precedente istanza con gli ulteriori elementi documentali e istruttori indicati nel gravato diniego.
La nuova istanza in tempi brevi è stata esaminata da A.R.P.A. che ha espresso il proprio parere favorevole all’autorizzazione e, in ultimo, in data 1/2/2003 la stessa è stata accolta dal Comune di Castelvetro che ha rilasciato a SUIMAC s.r.l. l’autorizzazione allo scarico di acque reflue.
Si ritiene, pertanto, che la ricorrente non abbia patito alcun danno qualificabile come ingiusto derivante dal provvedimento impugnato, dal momento che solo con la presentazione della nuova istanza – e con l’allegazione degli elementi istruttori indicata dall’amministrazione con il gravato diniego, questa è stata esitata favorevolmente per la richiedente ed entro brevissimo termine, con ottenimento di quel bene della vita che, viceversa, non spettava alla richiedente a seguito della presentazione della precedente (e verosimilmente incompleta) istanza di autorizzazione.
Per quanto sopra esposto, è respinta l’azione risarcitoria proposta dalla ricorrente.
Il Collegio ritiene, tuttavia, anche in relazione ai successivi sviluppi della vicenda contenziosa, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.