TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-12-05, n. 201802322

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-12-05, n. 201802322
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201802322
Data del deposito : 5 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2018

N. 02322/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02447/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2447 del 2016, proposto da
GSA - Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L P, L D P e S G V, con domicilio eletto presso lo studio Sergio G. Verga, in Catania, via Francesco Riso, 39;

contro

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.S.U. di Catania, ANAC - Autorità Nazionale Anti-Corruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Multi Professional Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. di Catania, in Catania;

per l'annullamento

a) del decreto dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania n. 891 del 15 novembre 2016, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata del servizio biennale, rinnovabile, di portierato e vigilanza presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi (CIG 6082482EEB);
b) della nota n. 10038/U del 6 settembre 2016, recante diniego sull’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
c) del decreto n. 574 del 5 agosto 2016, recante annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo tempo disposta in favore della ricorrente, con conseguente aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della controinteressata;
d) del verbale n. 10 della Commissione di gara in data 3 agosto 2016, con cui è stata proclamata prima in graduatoria l’odierna controinteressata;
e) della delibera dell’A.N.A.C. n. 769 del 13 luglio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Reg. per il Diritto Allo Studio Universitario -E.R.S.U. di Catania, di ANAC - Autorita' Nazionale Anti-Corruzione e di Multi Professional Service;

Visto il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Multi Professional Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il gravame proposto in via principale la società ricorrente ha impugnato: a) il decreto dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania n. 891 del 15 novembre 2016, recante aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata del servizio biennale, rinnovabile, di portierato e vigilanza presso le residenze universitarie e gli uffici amministrativi (CIG 6082482EEB);
b) la nota n. 10038/U del 6 settembre 2016, recante diniego sull’istanza di autotutela presentata dalla ricorrente;
c) il decreto n. 574 del 5 agosto 2016, recante annullamento in autotutela dell’aggiudicazione provvisoria a suo tempo disposta in favore della ricorrente, con conseguente aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore della controinteressata;
d) il verbale n. 10 della Commissione di gara in data 3 agosto 2016, con cui è stata proclamata prima in graduatoria l’odierna controinteressata;
e) la delibera dell’A.N.A.C. n. 769 del 13 luglio 2016.

La ricorrente ha anche chiesto la declaratoria della inefficacia del contratto stipulato tra la Stazione appaltante e la controinteressata e la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno, con preferenza per il risarcimento in forma specifica.

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Catania, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame.

Anche la controinteressata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, proponendo, successivamente, ricorso incidentale avverso il bando di gara.

La ricorrente in via principale ha eccepito la tardività del gravame incidentale, sollecitando, in subordine, il suo rigetto nel merito.

Con ordinanza istruttoria n. 83/2018, depositata in data 11 gennaio 2018, la Sezione ha disposto verificazione.

Il verificatore ha depositato la propria relazione in data 28 settembre 2018.

Con dichiarazione depositata in data 19 novembre 2018, i difensori della ricorrente in via principale hanno rappresentato il venir meno dell’interesse della società alla definizione del giudizio, sollecitando una pronuncia di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese di lite, ovvero un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.

Sempre in data 19 novembre 2018, la controinteressata ha depositato memoria.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio, tenuto conto della menzionata dichiarazione depositata in data 11 gennaio 2018, deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso in via principale per sopravvenuta carenza di interesse.

Ciò determina anche l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese le spese di lite, fatta eccezione per quelle relative alla disposta verificazione, che saranno liquidate con separato decreto a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del verificatore e che vengono poste a carico della società ricorrente.

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