TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-10-25, n. 202101869
Sentenza
25 ottobre 2021
Ordinanza collegiale
30 settembre 2021
Ordinanza collegiale
30 settembre 2021
Sentenza
25 ottobre 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 01869/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Sorace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi 2;
contro
Comune di Serra San Bruno, Sindaco Comune di Serra San Bruno non costituiti in giudizio;
avverso il silenzio
serbato dal Comune di Serra San Bruno e dal Sindaco del Comune di Serra San Bruno riguardo all'istanza di contribuzione, avanzata dalla ricorrente, in relazione ai danni subiti in occasione dell'alluvione del 3.7.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre -OMISSIS- il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- La ricorrente ha esposto:
- che in seguito all'alluvione del 3 luglio 2006, ha subito ingenti danni alla propria abitazione, sita in Serra S. Bruno, Località Chiusa Madonna - Viale (omissis) e che per il risarcimento degli stessi, quantificati in circa € 35.000, ha fatto richiesta al Comune di Serra S. Bruno, con comunicazione n. prot. -OMISSIS- del 31 luglio 2006, producendo perizia giurata, fatture delle spese sostenute e preventivi;
- che, a conclusione dell'istruttoria, il Comune di Serra San Bruno ha comunicato, con nota prot. -OMISSIS- del 14.11.2007 una proposta di liquidazione di € 26.859,54;
- che con prot. -OMISSIS- del 29.10.2008 del Commissario Delegato per l'emergenza Vibo Valentia è stata richiesta, in quanto la precedente è stata considerata non conforme, una nuova istruttoria, al termine della quale la richiesta della ricorrente è stata ammessa con riserva di ulteriori verifiche (nota prot. del Comune di Serra S. Bruno n. -OMISSIS- dell'1.07.2009);
- che il Commissario delegato per l'emergenza Vibo Valentia, richiesto di chiarimenti circa la liquidabilità delle somme spettanti alla ricorrente, con nota -OMISSIS- del 9.2.2011 ha precisato che, ai sensi della sua ordinanza n. -OMISSIS- dell'1.4.2008, il Comune di Serra S. Bruno era stato costituito soggetto attuatore, invitandolo pertanto a provvedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti privati danneggiati, individuati a seguito delle istruttorie;
- che il Commissario delegato, con nota n.-OMISSIS- del 9.11.2011 ha invitato il Comune di Serra San Bruno a procedere alla liquidazione dei