TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-10-25, n. 202101869
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Pubblicato il 25/10/2021
N. 01869/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via Accademie Vibonesi 2;
contro
Comune di Serra San Bruno, Sindaco Comune di Serra San Bruno non costituiti in giudizio;
avverso il silenzio
serbato dal Comune di Serra San Bruno e dal Sindaco del Comune di Serra San Bruno riguardo all'istanza di contribuzione, avanzata dalla ricorrente, in relazione ai danni subiti in occasione dell'alluvione del 3.7.2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre -OMISSIS- il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1- La ricorrente ha esposto:
- che in seguito all'alluvione del 3 luglio 2006, ha subito ingenti danni alla propria abitazione, sita in Serra S. Bruno, Località Chiusa Madonna - Viale (omissis) e che per il risarcimento degli stessi, quantificati in circa € 35.000, ha fatto richiesta al Comune di Serra S. Bruno, con comunicazione n. prot. -OMISSIS- del 31 luglio 2006, producendo perizia giurata, fatture delle spese sostenute e preventivi;
- che, a conclusione dell'istruttoria, il Comune di Serra San Bruno ha comunicato, con nota prot. -OMISSIS- del 14.11.2007 una proposta di liquidazione di € 26.859,54;
- che con prot. -OMISSIS- del 29.10.2008 del Commissario Delegato per l'emergenza Vibo Valentia è stata richiesta, in quanto la precedente è stata considerata non conforme, una nuova istruttoria, al termine della quale la richiesta della ricorrente è stata ammessa con riserva di ulteriori verifiche (nota prot. del Comune di Serra S. Bruno n. -OMISSIS- dell'1.07.2009);
- che il Commissario delegato per l'emergenza Vibo Valentia, richiesto di chiarimenti circa la liquidabilità delle somme spettanti alla ricorrente, con nota -OMISSIS- del 9.2.2011 ha precisato che, ai sensi della sua ordinanza n. -OMISSIS- dell'1.4.2008, il Comune di Serra S. Bruno era stato costituito soggetto attuatore, invitandolo pertanto a provvedere alla liquidazione dei contributi ai soggetti privati danneggiati, individuati a seguito delle istruttorie;
- che il Commissario delegato, con nota n.-OMISSIS- del 9.11.2011 ha invitato il Comune di Serra San Bruno a procedere alla liquidazione dei contributi e a effettuare la relativa rendicontazione senza entrare nel merito della pratica relativa alla ricorrente;
- che, nonostante, sia stata completata l'istruttoria e siano state stanziate le risorse, il Comune di Serra S. Bruno non ha liquidato le somme ed è rimasto inerte innanzi alle sollecitazioni della ricorrente, da ultimo, con diffida del 31.3.-OMISSIS-.
2- Ciò premesso in fatto, la ricorrente ha dunque proposto azione avverso il silenzio, ex art. 117 c.p.a., nei confronti del Comune di Serra S. Bruno, chiedendo, ai sensi dell'art. 31, comma 3 c.p.a., una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, con conseguente nomina di un commissario ad acta e condanna al rilascio del provvedimento, in quanto non residuano ulteriori margini di esercizio di discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori. Inoltre, ha richiesto il risarcimento per il danno subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
3- Il Comune di Serra San Bruno non si è costituito in giudizio.
4- Alla Camera di consiglio del 22.9.-OMISSIS- il Collegio, con ordinanza n. -OMISSIS-, pubblicata il 30.9.-OMISSIS-, ha rilevato officiosamente, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a., la possibile causa di irricevibilità del ricorso per tardività, cui faceva seguito il deposito, in data 7.10.-OMISSIS-, di memoria.
5- Il ricorso è irricevibile.
6- E’ da osservare anzitutto che su vicenda sostanzialmente sovrapponibile questo Tribunale ha avuto modo di pronunciarsi, con esito conforme, con sentenza n. -OMISSIS-, depositata il 30.3.-OMISSIS- e che non risulta appellata.
7- L'art. 31, comma 2, c.p.a. dispone che l'azione volta all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Come affermato recentemente in giurisprudenza, "si tratta di un termine perentorio, il cui inutile decorso determina la consequenziale decadenza del potere di reazione processuale riconosciuto ai privati nei confronti dell'inerzia serbata dalla p.a. nella conclusione di un procedimento amministrativo" (da ultimo T.A.R. Lazio - Roma Sez. III bis, 1.6.-OMISSIS-0, n. 5808).
8- Nel caso di specie, risulta, da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione allegata, che il procedimento è iniziato nel 2006 su istanza di parte e che l'istruttoria, dapprima conclusasi con una proposta di liquidazione nel novembre 2007, è stata riaperta nel 2008. Gli ultimi atti relativi al procedimento in questione, ossia le note del Commissario delegato all'emergenza con le quali si invita il Comune di Serra S. Bruno a procedere alla liquidazione dei contributi, risalgono al 2011.
9- Quanto poi alla diffida trasmessa il 31.3.-OMISSIS- dalla ricorrente al Comune, va, in primo luogo, osservato – come già rilevato nella precedente pronuncia di questo Tribunale n. -OMISSIS- – che l'art. 117, comma 1, c.p.a. non prevede la necessarietà della diffida ai fini della proposizione del ricorso avverso il silenzio e la giurisprudenza esclude la possibile equipollenza tra l'atto di diffida e la proposizione di una nuova istanza di avvio del procedimento, "la quale finirebbe per consentire una fin troppo agevole elusione del termine decadenziale previsto per l'azione avverso il silenzio", determinando "la reviviscenza di poteri processuali ormai esauriti" (da ultimo ancora T.A.R. Lazio - Roma Sez. III bis, 1.6.-OMISSIS-0, n. 5808).
10- Quanto, infine, alle ulteriori deduzioni offerte da controparte nella memoria depositata il 7.10.-OMISSIS- a seguito di ordinanza ex art. 73 comma 3 c.p.a.: a) in primo luogo, si richiama il già citato principio di diritto per cui la proposizione di una diffida non equivale a nuova istanza ai fini della proposizione del giudizio avverso il silenzio;b) in secondo luogo si osserva che, anche ad ipotizzare una diffida quale atto astrattamente idoneo, sussistendone i presupposti, a far decorrere e x novo il termine per la conclusione del procedimento, nel caso in questione la diffida non possiede i requisiti sostanziali di una nuova istanza di avvio del procedimento, unicamente riannodandosi al precedente;c) circa all’asserita complessità delle attività da espletarsi che ridonderebbe nell’assenza di alcun termine di conclusione del procedimento si osserva che in assenza di termini specifici soccorrerebbero i termini legali per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
11- Ne discende l'irricevibilità della domanda di accertamento dell'obbligo di provvedere della p.a. e conseguente condanna all'adozione del provvedimento.
12- Le medesime valutazioni possono essere traslate alla domanda risarcitoria dell'eventuale danno subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Infatti, a norma dell'art. 30, comma 4 c.p.a, il termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione del ricorso inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
13- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardiva notificazione.
14- Stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente intimato, nulla deve disporsi sulle spese di lite.