TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-05-25, n. 201200370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200370
Data del deposito : 25 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00833/2011 REG.RIC.

N. 00370/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00833/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 833 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B V, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenza Montoneri, con domicilio eletto presso l’Avv. Vincenza Montoneri, in Ancona, via S. Martino, 2;

contro

Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri "Marche", rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del provvedimento del Comando Legione Carabinieri "Marche" n.230/183-2003-D di prot., a firma del Comandante, Gen. di B., R C, notificato al ricorrente in data 30/8/2011, con cui veniva "sospeso penalmente dall'impiego";

- del decreto ministeriale n. 0477/III-7-2011 del 21/9/2011 e del successivo decreto ministeriale n. 0588/III-7-2011 del 21/11/2011;

- di ogni altro atto preordinato, conseguente e comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione Carabinieri "Marche";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri, è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 3 ed alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 3.

In data 12 agosto 2011 il Pubblico Ministero presso la Procura di Fermo redigeva la comunicazione ex art. 662 c.p.p., che trasmetteva, fra agli altri, al Comando Regione Carabinieri Marche. Con nota del 26 agosto 2011 il Comandante regionale dell’Arma impartiva al Comando Compagnia CC di Ancona - alla quale era effettivo il maresciallo V - le istruzioni relative alle modalità di esecuzione della pena accessoria, precisando che, nelle more dell’adozione dei provvedimenti di competenza del Ministero, l’interessato doveva essere considerato sospeso penalmente dall’impiego.



2. La nota è stata impugnata con il ricorso introduttivo e con un primo atto di motivi aggiunti, per i seguenti profili:

- violazione art. 920 D.Lgs. n. 66/2010 (incompetenza del Comandante regionale ad adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio);

- difetto di motivazione;

- assenza dei presupposti di urgenza, visto che la comunicazione del P.M. è intervenuta dopo circa nove mesi dalla data di passaggio in giudicato della sentenza definitiva di condanna;

- violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 19/1990 (essendo stato il ricorrente già sospeso cautelarmente dal servizio per il periodo massimo previsto dalla legge);

- violazione del principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 363/1996 (divieto di automatismo fra condanna penale e destituzione dal servizio del dipendente pubblico).



3. Nelle more, il Comando regionale CC aveva avviato il procedimento disciplinare a carico del ricorrente, che è stato però interrotto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa (Persomil), del decreto datato 21 settembre 2011, con cui al maresciallo V è stata applicata, con decorrenza dal 24 novembre 2010, la sanzione della perdita del grado ai sensi degli artt. 866 e 867, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2010, con conseguente cessazione dal servizio permanente ed iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano.



4. Il predetto decreto è stato impugnato con l’atto di motivi aggiunti del 16 dicembre 2011, in cui sono dedotte le seguenti doglianze:

- violazione e falsa applicazione dell’art. 9 L. n. 19/1990, in relazione agli artt. 28 e 29 c.p.m.p. (illegittimità della destituzione automatica a fronte di una sanzione accessoria temporanea. L’automatismo potrebbe conseguire solo ad una condanna che importi la degradazione ai sensi dell’art. 28 c.p.m.p.);

- violazione del principio di irretroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative (nel caso di specie non dovevano applicarsi le norme del D.Lgs. n. 66/2010, entrato in vigore in epoca successiva alla data di commissione dell’illecito disciplinare);

- illegittima interruzione del procedimento disciplinare correttamente avviato dal Comando Regione CC Marche;

- in subordine, incostituzionalità degli artt. 30 e 31 c.p.m.p., nella parte in cui prevedono sanzioni accessori diverse per gli ufficiali e i sottufficiali;

- incostituzionalità degli artt. 866, 867, comma 5, 923, comma 1, let. i) e 861, comma 4, D.Lgs. n. 66/2010, nella parte in cui prevedono fattispecie di destituzione automatica dal servizio;

- incompetenza del vice direttore generale di Persomil ad adottare il decreto impugnato.



5. Con ulteriore atto di motivi aggiunti, depositato in data 13 febbraio 2012, il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale n. 0588/III-7-2011 del 21/11/2011, recante la rettifica del precedente decreto datato 21/9/2011;
in particolare, è stato modificato il riferimento normativo contenuto nel dispositivo del primo decreto (per cui la perdita del grado viene disposta ai sensi dell’art. 867, comma terzo, D.Lgs. n. 66/2010 e non già ai sensi dell’art. 867, comma quinto, del medesimo decreto delegato).

Il provvedimento viene censurato per i seguenti motivi propri:

- illegittimità costituzionale degli artt. 866 e 867, comma 3, D.Lgs. n. 66/2010, in relazione alla L. n. 19/1990 (per contrasto con l’art. 3 Cost. e con i principi di gradualità e ragionevolezza);

- eccesso di potere in relazione al disposto dei commi 3 e 5 dell’art. 867 D.Lgs. n. 66/2010, violazione del principio di imparzialità e buon andamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta,

mentre per il resto vengono ribadite le doglianze già formulate con il precedente atto di motivi aggiunti del dicembre 2011.

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