TAR Venezia, sez. II, sentenza 2018-05-25, n. 201800574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2018-05-25, n. 201800574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800574
Data del deposito : 25 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2018

N. 00574/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01354/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1354 del 2017, proposto da
Didiemme S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato C A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Strà, piazza Marconi n. 28;

contro

Comune di Chioggia non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Settore comunale lavori pubblici prot. n. 41899 del 6 settembre 2017.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2018 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente, proprietaria di alcuni immobili destinati alla manutenzione e riparazione di navi nel Comune di Chioggia, ha chiesto l’ammissione ai finanziamenti previsti dalla legge speciale per Venezia 29 novembre 1984, n. 798, al fine di eseguire dei lavori di recupero edilizio e funzionale del complesso immobiliare.

Con nota n. 29117 del 18 maggio 2006, è stata informata dell’ammissione e di essere pertanto assegnataria di un finanziamento.

La disciplina relativa all’erogazione del contributo prevede l’obbligo di presentare entro il termine di 90 giorni domanda di rilascio del permesso di costruire relativo ai lavori finanziabili.

La ricorrente ha adempiuto a tale obbligo ottenendo il permesso di costruire n. 38 del 10 febbraio 2009, iniziando i lavori e chiedendo il sopralluogo comunale necessario ad accedere alle ulteriori fasi del finanziamento.

Tale sopralluogo non è avvenuto, e la ricorrente ha lasciato decadere il permesso di costruire non eseguendo le opere dallo stesso previste.

Successivamente la ricorrente ha ottenuto un nuovo permesso di costruire n. 99 del 31 luglio 2015 e, con nota prot. n. 27749 del 14 giugno 2017, ha chiesto l’effettuazione del sopralluogo nel cantiere volto ad ottenere il nulla osta avente ad oggetto la verifica della necessità dei lavori previsto dal regolamento comunale.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione la ricorrente ha proposto un ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. dichiarato improcedibile con sentenza Tar Veneto, Sez. II, 11 aprile 2018, n. 383, perché nel frattempo il Comune di Chioggia con provvedimento n. 41899 del 6 settembre 2017, ha respinto l’istanza di effettuazione del sopralluogo e di rilascio del nulla osta.

Il diniego è motivato con riferimento alla circostanza che la ricorrente è stata ammessa al finanziamento nel 2006, l’art. 11 del regolamento al punto 11.1 prevede che, pena la revoca del contributo, il beneficiario debba presentare la richiesta di permesso delle opere da realizzare entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla comunicazione della collocazione nella posizione finanziabile, il permesso di costruire n. 38 del 10 febbraio 2009 inizialmente tempestivo (l’istanza era stata presentata al prot. n. 48455 del 17 agosto 2006) è ormai decaduto, mentre il nuovo permesso di costruire la cui istanza è stata presentata solo in data 9 marzo 2015, non può che essere considerato tardivo rispetto alla predetta previsione del regolamento.

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 11 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e degli artt. 11 e 12 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 174 del 5 dicembre 2003, falsità di presupposto, carenza di istruttoria, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta perché il Comune in tal modo omette di considerare tutta la vicenda procedimentale pregressa, l’originaria tempestiva presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire, e la responsabilità del Comune nel non aver svolto il sopralluogo;

II) falsità di presupposto e contraddittorietà manifesta in quanto è ancora in corso il procedimento di revoca del contributo, con la conseguenza che fino a che la revoca non interverrà, la ricorrente deve ancora considerarsi titolare del finanziamento, e non può pertanto subire il diniego oggetto di impugnazione;

III) sviamento perché è il Comune di Chioggia ad aver fino ad ora impedito ingiustificatamente un utile impiego delle risorse stanziate per sostenere e promuovere l’esecuzione degli interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato nei centri abitati di Venezia e Chioggia, che è la finalità perseguita dal legislatore.

Il Comune di Chioggia non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 26 aprile 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto con riguardo a tutte le censure proposte, che possono essere esaminate congiuntamente.

La disciplina dei finanziamenti previsti dalla legislazione speciale per Venezia contenuta nel regolamento comunale, persegue il fine di assicurare un effettivo e sollecito impiego delle risorse pubbliche volte al restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato per evitare che le somme stanziate restino a lungo inutilizzate.

Infatti è previsto che intercorra un breve termine di 90 giorni tra l’ammissione al contributo e la richiesta del titolo edilizio.

Nell’ottica del citato regolamento alle domande che siano state ammesse al contributo ma per le quali la presentazione dell’istanza volta al rilascio del permesso di costruire sia stata presentata tardivamente, non è possibile erogare alcun contributo.

La mancata erogazione del contributo in questi casi costituisce infatti atto dovuto, determinato dal fatto oggettivo del ritardo indipendentemente dalle ragioni che lo hanno causato.

La tesi della ricorrente secondo la quale il Comune avrebbe dovuto considerare la tempestività dell’istanza di rilascio del primo permesso di costruire non può essere condivisa.

Infatti il primo titolo edilizio è decaduto, e gli effetti della decadenza operano ex tunc in quanto sono posti a tutela dell'interesse primario a non mantenere in vita titoli edilizi non attuati e che potrebbero in ipotesi non essere neppure più conformi alla nuova disciplina urbanistica ed edilizia della zona.

Pertanto il primo permesso di costruire una volta decaduto non può più essere tenuto in considerazione a nessun effetto.

Ciò premesso, deve rilevarsi la correttezza delle conclusioni alle quali è giunto il Comune, perché l’istanza di permesso di costruire di cui tener conto non è la prima, decaduta, ma la seconda, presentata solo in data 9 marzo 2015, e questa deve necessariamente considerarsi tardiva rispetto al termine di 90 giorni decorrente dall’ammissione al contributo avvenuta anni prima (con la nota n. 29117 del 18 maggio 2006).

Ne consegue che il diniego di svolgimento del sopralluogo e di rilascio del nulla osta, in quanto atti vincolati, si sottraggono a tutti e tre i motivi proposti in quanto:

- il mancato rilascio del nulla osta, connesso alla non erogabilità del contributo, costituisce atto dovuto che prescinde dalla valutazione delle ragioni del ritardo;

- la revoca dell’ammissione in quest’ottica rappresenta un atto meramente ricognitivo privo di discrezionalità, e che non deve necessariamente precedere il diniego di nulla osta per il quale già ora non sussistono più i necessari presupposti;

- in tal modo il Comune dimostra di aver correttamente perseguito le finalità di effettività e tempestività dell’impiego delle risorse pubbliche a cui sono preordinate queste forme di finanziamento.

Per completezza va anche soggiunto che non appare neppure comprovato l’assunto della ricorrente secondo il quale la mancata erogazione del contributo sarebbe addebitabile all’inerzia del Comune.

Infatti, come risulta dalla documentazione versata in atti, in realtà la ricorrente dopo aver ottenuto il primo permesso di costruire e aver chiesto il sopralluogo per la prima volta, non risulta essersi in alcun modo attivata sollecitando il Comune a provvedere o utilizzando i rimedi giuridici necessari a far venir meno la sua inerzia entro i termini di efficacia del primo permesso di costruire, preferendo essa stessa farlo decadere, e non può pertanto ora fondatamente pretendere di porre a carico della sola condotta del Comune le conseguenze che ne sono derivate in termini di non erogabilità del finanziamento.

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio del Comune esime il Collegio dal dover pronunciare sulla spese.

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