TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-02, n. 201700077
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Pubblicato il 02/05/2017
N. 00077/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00130/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2017, proposto da:
A M R, T R, rappresentati e difesi dagli avvocati A N, D V, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Quaranta in Campobasso, via Monte San Gabriele N. 22;
contro
Comune di Termoli, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Criscuoli in Campobasso, via Vittorio Emanule II;
nei confronti di
M A C non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1. dell'ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017, a firma del Sindaco del Comune di Termoli, notificata alle odierne ricorrenti in data 21/01/2017, avente ad oggetto la “messa in sicurezza del costone di Rio Vivo” (All.to 1: ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017);
2. delle determine n. 223 del 21.1.2017 e 143 del 9.2.2017.
3. di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo alle odierne ricorrenti, tra i quali:
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito dal requisito del periculum in mora atteso che:
1.le opere di messa in sicurezza ingiunte alle ricorrenti sono state nelle more realizzate in via sostitutiva dal Comune di Termoli;
2. il recupero coattivo delle spese sostenute dal Comune di Termoli non è stato ancora disposto in danno delle ricorrenti.