TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-02, n. 201700077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-02, n. 201700077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201700077
Data del deposito : 2 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2017

N. 00130/2017 REG.RIC.

N. 00077/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00130/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 130 del 2017, proposto da:


A M R, T R, rappresentati e difesi dagli avvocati A N, D V, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Quaranta in Campobasso, via Monte San Gabriele N. 22;


contro

Comune di Termoli, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Criscuoli in Campobasso, via Vittorio Emanule II;

nei confronti di

M A C non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. dell'ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017, a firma del Sindaco del Comune di Termoli, notificata alle odierne ricorrenti in data 21/01/2017, avente ad oggetto la “messa in sicurezza del costone di Rio Vivo” (All.to 1: ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 20/01/2017);

2. delle determine n. 223 del 21.1.2017 e 143 del 9.2.2017.

3. di tutti gli atti presupposti, successivi o comunque connessi, che possano arrecare pregiudizio alla situazione giuridica che fa capo alle odierne ricorrenti, tra i quali:


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Termoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2017 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che il ricorso non appare assistito dal requisito del periculum in mora atteso che:

1.le opere di messa in sicurezza ingiunte alle ricorrenti sono state nelle more realizzate in via sostitutiva dal Comune di Termoli;

2. il recupero coattivo delle spese sostenute dal Comune di Termoli non è stato ancora disposto in danno delle ricorrenti.

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