TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-05-18, n. 200900757

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2009-05-18, n. 200900757
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 200900757
Data del deposito : 18 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01089/1994 REG.RIC.

N. 00757/2009 REG.SEN.

N. 01089/1994 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1089 del 1994, proposto da:
G D, rappresentato e difeso dagli avv. M F e S Z, con domicilio eletto presso S Z in Bologna, via del Monte 10;

contro

Ministero della Marina Mercantile e Capitaneria di Porto di Ravenna, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento del 3.3.1994 n. 27/3005 Sez. Dem., della Capitaneria di Porto di Ravenna, della cui esistenza il ricorrente è venuto a conoscenza solo il 8.3.2004, nonchè di altri atti precedenti e successivi comunque connessi ai suddetti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Marina Mercantile;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Capitaneria di Porto di Ravenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23.4.2009 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con ricorso notificato il 3.5.1994 il Sig. Giannettoni Guido, concessionario di un’area demaniale marittima in Comune di Cervia allo scopo di mantenere lo stabilimento balneare denominato “Bagno Benito” (n.191) impugna il provvedimento 3.3.1994 della Capitaneria di Porto di Ravenna, con cui è stata rigettata la sua istanza diretta ad ottenere l’ampliamento della concessione, con utilizzo di un’adiacente porzione di spiaggia libera (m.6,20 x 105) che l’anno precedente era stato autorizzato ad occupare per la posa in opera di attrezzature balneari mobili.

Deduce vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili, evidenziando in particolare che:

a) nel diniego non sarebbero esternate le ragioni per cui, assentendo l’ampliamento, “si andrebbe a limitare l’uso pubblico dell’adiacente spiaggia libera”, in immotivata contraddizione con il parere favorevole espresso il 9.2.1994 dalla Delegazione di spiaggia che viceversa aveva ritenuto: “un eventuale assentimento non pregiudicherebbe gli interessi dei frequentatori della spiaggia libera”;

b) sarebbe incongrua la motivazione riferita ad il futuro trasferimento di competenze (“dal 01.01.1995 le funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo avente finalità turistico-balneare vengono trasferite all’Ente Regione”, per cui “la capitaneria non ritiene opportuno assentire a mutamenti sostanziali nella gestione di un bene sul quale è prossima a non avere più competenza”.

Sono costituiti e resistono al ricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Capitaneria di porto di Ravenna.

II. Il ricorso è infondato, in quanto la motivazione in ordine ai criteri applicati dalla Capitaneria di Porto non risulta inficiata dai vizi di legittimità dedotti.

Nell’impugnato provvedimento la Capitaneria di Porto ha posto in risalto i seguenti elementi:

- sarebbe stato limitato l’uso pubblico dell’adiacente spiaggia libera.

- si sarebbe costituito un titolo di legittimazione per qualsivoglia altro richiedente che avesse voluto accampare pretese sul tratto in questione;

- era inopportuno acconsentire a mutamenti sostanziali nell’imminenza del trasferimento delle funzioni amministrative alla Regione.

Sotto il primo profilo va ricordato che gli articoli 30 e 36 del Codice della Navigazione rimettono al potere ampiamente discrezionale dell’Amministrazione marittima la valutazione di quale tra i vari usi del bene demaniale si presenti nel caso singolo più proficuo e conforme all’interesse della collettività, ed è indubbio che l’ampliamento concessione demaniale nei termini richiesti avrebbe sottratto al libero utilizzo la fascia di arenile interessata, comprimendo un interesse pubblico primario quale quello della collettività al mantenimento della possibilità di disporre liberamente di un tratto di litorale accessibile per la balneazione.

Quanto alla contraddittorietà con il parere favorevole che la Delegazione di spiaggia aveva reso in considerazione del fatto che la richiesta avrebbe eroso alla spiaggia libera “solo” ml 6,20 a fronte dei ml. 140 disponibili, ed alla contraddittorietà con il precedente provvedimento 11.5.1993 con cui tale porzione era stata concessa al ricorrente per mesi 12, vengono in rilievo gli altri due profili, con cui sostanzialmente si evidenzia la necessità che le istanze volte a sottrarre spazio alla spiaggia libera debbano essere valutate nell’ambito di una visione unitaria e programmata.

Quanto infatti alla concessione annuale che ha preceduto il provvedimento impugnato, è in atti la nota del Sindaco di Cervia che, nel comunicare il parere favorevole, precisa che la concessione “deve essere limitata al solo anno in corso e deve essere usata per il solo ombreggio. Naturalmente quanto sopra in attesa che sia adottato il nuovo piano particolareggiato dell’arenile”;
alla pianificazione regionale fa poi riferimento l’art.6 terzo comma della legge n.494/1993, richiamata nel provvedimento impugnato a proposito del prossimo passaggio delle funzioni alle regioni (Ai fini di cui al presente articolo, le regioni predispongono, sentita l'autorità marittima, un piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi).

Ciò premesso, se la fascia di spiaggia di cui è controversia era stata data in concessione al ricorrente per un solo anno proprio per non vanificare la futura pianificazione, è evidente che lo stesso provvedimento non vincolava la Capitaneria a consolidare tale situazione;
legittimamente pertanto nel bilanciamento degli interessi è stata data prevalenza al mantenimento, allo stato, della fruizione pubblica della spiaggia libera.

Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

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