TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2020-03-10, n. 202003102
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Testo completo
Pubblicato il 10/03/2020
N. 03102/2020 REG.PROV.COLL.
N. 09718/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9718 del 2019, proposto da
Cvn - Consorzio Venezia Nuova e Comar s.c. a r.l., in persona degli amministratori straordinari ex art. 32 d.l. n. 90/2014, rappresentati e difesi dagli avv.ti S D A, prof. A D A, Antonio D’Agostino, M T D V S, elettivamente domiciliate presso lo studio dei primi due in Roma, via Nizza, 59;
contro
Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
Società italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona dei commissari straordinari prof. avv. Giovanni Bruno, dott. Matteo Uggetti e dott. Gianluca Piredda, rappresentata e difesa dal prof. avv. Aristide Police, presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 11, ha eletto domicilio;
Kostruttiva s.coop.p.a. e Stone soc.coop. (quali soci di Clodia s.c. a r.l.); Impresa di costruzioni ing. E. Mantovani s.p.a. e Grandi lavori Fincosit s.p.a. (quale soci di Comar s.c. a r.l.); Astaldi s.p.a. (quale consorziata del Consorzio Italvenezia);
per l'annullamento
del decreto del 23.4.2019, trasmesso il 4.7.2019 (con nota prot. 174761 AOO_ PI-AOO), con cui è stata autorizzata l’esecuzione dei programmi, presentati dai commissari straordinari, di cessione dei complessi aziendali relativi alla Società italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. e ad altre società collegate, in amministrazione straordinaria, nella parte relativa all’anzidetta società Condotte;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 gennaio 2020 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato a mezzo pec il 18.7.2019 (dep. il 24.7) il Consorzio Venezia Nuova e la società consortile Comar, soggetti incaricati della realizzazione degli interventi previsti dalla convenzione quadro n. 7191/91 per la salvaguardia della laguna di Venezia e la realizzazione del sistema Mo.S.E., assoggettati a misura prefettizia ex art. 32 d.l. n. 90/2014, nel premettere di aver ricevuto il 5.3.2019 dalla loro partecipante Società Italiana per Condotte d’Acqua in amministrazione straordinaria (in breve, Condotte) lettere di recesso ai sensi dell’art. 50 d.lgs. n. 270/99, a loro dire inefficaci in forza dell’operatività della citata misura prefettizia, e di avere contestualmente inoltrato al Ministero dello sviluppo economico istanza di accesso (tra l’altro) al “programma di gestione” e richiesta di adozione, nei confronti dei commissari di Condotte, di un “indirizzo” diretto a consentire la salvaguardia dell’“interesse pubblico primario alla realizzazione dei contratti commissariati ai sensi dell’art. 32” cit., hanno impugnato il d.m. 23.4.2019, con cui l’anzidetto Ministero ha approvato il programma di cessione dei complessi aziendali di Condotte e di altre società del gruppo, inserendo nel c.d. “Ramo Non Core” l’intervento consistente nella realizzazione del Mo.S.E..
A sostegno del ricorso hanno prospettato: I) violazione dell’art. 32 d.l. n. 90/2014, dell’art. 1 l. n. 443/2001 in relazione alle delibere Cipe nn. 121/2001 e 130/2006, e dell’art. 50 d.lgs. n. 270/1999; II) violazione degli artt. 1, 27, 50, 56 e 63 d.lgs. n. 270/1999; III) eccesso di potere per irragionevolezza; IV) eccesso di potere per difetto di istruttoria e per mancata considerazione dell’interesse pubblico; IV) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90.
Hanno altresì chiesto l’esibizione di una serie di atti del procedimento tra cui, in particolare, il “programma di cessione senza omissis ”, il parere del comitato di sorveglianza reso il 17.4.2019 e le precisazioni fornite dai commissari straordinari il 18.4.2019.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero dello sviluppo economico e la società Condotte.
All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
DIRITO
1. Il Consorzio Venezia Nuova e la società consortile Comar chiedono l’annullamento della determinazione con cui il Ministero dello sviluppo economico, nell’autorizzare l’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali di Condotte (d.m. 23.4.2019), ha assentito la dismissione delle attività di quest’ultima “relative alla realizzazione del Mo.S.E.” (v. mem. 3.1.2020 ric.).
La formulazione di tale domanda – dichiaratamente “ridotta” rispetto a quella avanzata con il ricorso introduttivo (cfr. mem. 20.9.2019, depositata nella fase cautelare) – permette di disattendere le eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità per difetto d’interesse sollevate dall’amministrazione e da Condotte e di affermare la competenza di questo Tribunale.
Quanto alla giurisdizione, a dire delle intimate spettante al giudice ordinario in considerazione della natura privatistica degli atti di recesso, adottati nell’ambito di rapporti paritetici e che costituirebbero l’effettivo oggetto del giudizio, va rilevato che le istanti impugnano, invece, ( in parte qua ) il provvedimento ministeriale di “autorizzazione all’esecuzione del programma” di cui all’art. 57 d.lgs. n. 8 luglio 1999, n. 270.
Esse contestano, pertanto, l’esercizio del potere amministrativo attribuito da quest’ultima disposizione al Ministero resistente, azionando in tal modo una (vantata) posizione di interesse legittimo.
Ne segue che, alla stregua dell’ordinaria regola di riparto fondata sul criterio del petitum sostanziale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (v. in proposito di questa Sezione, anche con riferimento alla portata dell’art. 65, co. 1, d.lgs. n. 270/99, la sent. 20 novembre 2012, n. 9549).
Va, inoltre, condiviso il rilievo delle stesse ricorrenti sulla competenza di questo Tribunale, posto che l’effetto diretto dell’autorizzazione del programma di cessione è la rimozione di un limite all’esercizio dei poteri dei commissari straordinari di una società in amministrazione straordinaria avente sede a Roma (mem. 20.9.2010 ric.; cfr. di questa Sezione la sent. 2 febbraio 2016, n. 1432).
Dev’essere, infine, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto d’interesse, avuto riguardo all’evidente incidenza del provvedimento impugnato sulla posizione di Cvn e Comar quali soggetti partecipati da Condotte.
2. Con il primo motivo le ricorrenti assumono che il programma autorizzato dal ridetto d.m. 23.4.2019 non avrebbe potuto prevedere l’inserimento delle partecipazioni di Condotte in Cvn e Comar tra le attività del c.d. ramo non core (ramo d’azienda “non caratteristico”), posto che il commissariamento di un ente consortile (Cvn) o di una società consortile “pura” (Comar) produrrebbe effetti anche nei confronti delle imprese consorziate e delle imprese socie, pena l’inutilità della misura (se, per l’appunto, applicata a un consorzio concessionario o appaltatore di lavori o servizi pubblici): secondo le regole generali, infatti, il consorzio stipulerebbe contratti di appalto “per conto delle imprese aderenti”, con la conseguenza che le obbligazioni dei consorziati sarebbero quelle assunte dal consorzio per loro conto; in questa prospettiva, il commissariamento ad contractum delle stesse ricorrenti riguarderebbe “non solo il rapporto stazione appaltante-consorzio appaltatore, ma anche i rapporti consortili consorzio-imprese consorziate” (a conclusioni analoghe sarebbe giunta pure l’Anac, che nel pronunciarsi sui poteri degli amministratori straordinari di Cvn in tema di riserve delle imprese esecutrici avrebbe riconosciuto l’estensione degli effetti della “misura della straordinaria e temporanea gestione” anche “agli atti esecutivi posti in essere dalle singole consorziate”; delib. n. 497 del 10.5.2017).
Il commissariamento di un consorzio con attività esterna comporterebbe, cioè, il “commissariamento anche del contratto di consorzio” (posto alla base dell’organizzazione comune) e il trasferimento agli amministratori straordinari dei poteri di direzione e coordinamento nei confronti delle imprese consorziate.
Nella fattispecie in esame, il commissariamento di Cvn e di Comar avrebbe dato vita a un’attività gestoria espletata non più nell’interesse delle consorziate, ma dello Stato al completamento dell’opera pubblica, come si trarrebbe dall’art. 32 d.l. n. 90/2014 (commi 2 e 4); si sarebbe cioè verificata una “torsione per effetto della sostituzione dell’interesse consortile con l’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera” (a riprova di ciò starebbe la disciplina dell’accantonamento degli utili prevista dal comma 7 del ridetto art. 32), qualificabile alla stregua di una novazione del programma negoziale e del rapporto obbligatorio automaticamente ricadente sui rapporti consortili (questo esito si troverebbe affermato, sia pure in relazione al commissariamento per finalità antimafia ex art. 32, co. 10, d.l. cit., istituto a dire delle ricorrenti sovrapponibile a quello oggi in esame per i fini in rilievo, nelle quinte Linee guida Anac e nel parere del Consiglio di Stato n. 1567/18, recante