TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2021-11-04, n. 202101176

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2021-11-04, n. 202101176
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202101176
Data del deposito : 4 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/11/2021

N. 01681/2021 REG.RIC.

N. 01176/2021 REG.PROV.CAU.

N. 01681/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2021, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il difensore in Gallarate, via G.B. Trombini, n. 3;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato e per l’effetto domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia);

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 0041345 del 09.09.2021, del Prefetto della Provincia di Lecco, notificato al Ricorrente in data 09.09.2021, con cui sono state revocate le misure di accoglienza disposte in suo favore;

- di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Viste le richieste di passaggio in decisione senza discussione orale ex art. 3, punto 2), del decreto del Presidente del Tribunale n. 16/2021, depositate dalle parti il 26 ed il 29 ottobre 2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini;


Premesso che:

- a quanto consta in atti, il provvedimento è stato adottato senza il previo invio dell’avviso di avvio del procedimento;

Rilevato in proposito che:

- in via generale, l’adozione del provvedimento di revoca ex art. 23 D.lgs. 142 del 2015, in quanto misura avente natura sanzionatoria e incidente sul godimento di diritti fondamentali, non può non essere preceduta da un’idonea interlocuzione procedimentale con il destinatario;

- nel caso in esame, l’Amministrazione non ha indicato situazioni di urgenza tali integrare una deroga a tale principio generale;

Considerato inoltre che:

- l’ “abbandono” di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, si distingue dall’ “allontanamento”, implicando un coefficiente di tipo soggettivo, che denoti l’intenzionalità della scelta dello straniero di fare a meno in modo definitivo del dispositivo di accoglienza;

- nel caso di specie, tale volontà non è stata accertata ed appare peraltro contraddetta dalla brevità dell’arco temporale in cui sarebbe stata accertata l’assenza e dal tempestivo presentarsi del ricorrente presso il centro ai fini della notifica del provvedimento impugnato, per come documentato in atti;

- peraltro, non vi è riscontro di espresse manifestazioni di rifiuto dell’accoglienza o di comportamenti in tal senso concludenti (cfr. Cons. Stato, III, 03/07/2019, n. 4576;
id. 14/05/2019, n. 3122);

Ritenuto per l’effetto, che:

- la domanda sia assistita dal prescritto fumus iuris ;

- sussista, altresì, il rilevato periculum in mora , stanti gli effetti concreti del provvedimento impugnato;

Valutato, infine, di dover compensare le spese della presente fase.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi