TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202200208

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2022-05-31, n. 202200208
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202200208
Data del deposito : 31 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2022

N. 00208/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Molise Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G D P e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D P in Campobasso, Trav. via Crispi n.70/A;

contro

Comune di Mafalda, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione dei Comuni del Comprensorio T S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

-della determina del 28/09/2020, con la quale lo sportello unico per le attività produttive presso l'Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno – Sinello ha concluso negativamente la conferenza di servizi decisoria indetta per l'approvazione della richiesta di permesso di costruire della ricorrente, volta alla realizzazione di un piazzale industriale e alla rifunzionalizzazione di un immobile esistente;

- del parere negativo reso dal Comune di Mafalda assunto al prot n. 4524 del 11/07/2020;

- dell'integrazione al parere negativo, espressa dal Comune di Mafalda con atto prot. n. 4629 del 17/07/2020;

-ove occorrente, per l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 17 delle Norme Tecniche di attuazione del Programma di fabbricazione del Comune di Mafalda;

- di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 28 ottobre 2020, per l’annullamento:

- del provvedimento del 21/10/2020, con il quale il SUAP ha nuovamente comunicato il rigetto dell'istanza di permesso di costruire presentata dalla ricorrente;

- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

- di ogni ulteriore atto preordinato, conseguenziale o comunque connesso;

per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 6 luglio 2021, per l’annullamento:

- della determinazione del 07/05/2021, resa nella pratica n. 96630, con la quale il SUAP ha concluso negativamente la Conferenza di servizi decisoria semplificata ai sensi dell’art. 14 – bis , comma 5, L. n. 241/1990, indetta per l’approvazione della richiesta di permesso di costruire avanzata con istanza prot.n. 6213 del 16/05/2020;

- del preavviso di diniego del 09/04/2021, reso nella pratica n. 96630, con il quale il SUAP ha comunicato il rigetto dell’istanza di permesso di costruire presentata dalla ditta ricorrente e contestualmente “ l’avvio del procedimento di rigetto ed archiviazione ”;

- del parere negativo (in riscontro alle osservazioni) del Comune di Mafalda, assunto al prot. n. 3727 del 30/04/2021;

- del parere negativo del Comune di Mafalda, assunto al prot. n. 334 del 23/01/2021;

- della conferma del parere negativo del Comune di Mafalda adottato con atto del 09/04/2021 prot. n. 3419.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mafalda e dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio T S;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. F A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Molise Ambiente s.r.l., intendendo realizzare un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi da ubicarsi nel territorio del Comune di Mafalda -in area P.I.P. (Piano per gli Insediamenti Produttivi)-, ha inoltrato al competente S.U.A.P. dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello l’istanza di rilascio del relativo permesso di costruire. L’intervento prevede, in sintesi, la concessione in favore della ricorrente della proprietà di alcune aree oggetto di espropriazione da parte del Comune di Mafalda, la ristrutturazione di un capannone (da concedersi in locazione alla ricorrente, da parte dello stesso Comune), e l’effettuazione di opere esterne al compendio immobiliare, onde ricavare due piazzali e le infrastrutture per il trattamento delle acque reflue prodotte dall’impianto.



2. Nel corso del procedimento, previa convocazione di un’apposita conferenza di servizi, il SUAP ha acquisito vari pareri da parte delle Autorità coinvolte nell’iniziativa, ivi compreso il Comune di Mafalda, che, tuttavia, a fronte dell’iniziale atteggiamento di pieno favore, ha successivamente preso ad avversare il progetto della ricorrente.



3. Con il ricorso introduttivo, seguìto da un primo atto di motivi aggiunti notificato il 28.10.2020, la Molise Ambiente ha quindi contestato le determinazioni con le quali il SUAP ha rigettato (con provvedimenti del 28.9.2020 e del 21.10.2020) l’istanza di permesso di costruire, in dipendenza del dissenso manifestato dal Comune di Mafalda sul progetto con parere urbanistico negativo prot. n. 4524/2020 (parimenti oggetto di contestazione).



4. Tanto il ricorso quanto i successivi motivi aggiunti sono stati affidati alle seguenti doglianze: “ I) e II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 14 bis della L. n. 241/1990;
violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dPR 160/2010;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto
;
III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis ed art. 14 bis della L. n. 241/1990. IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della L. n. 865/197;
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. n. 1150/1942;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990. eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti. V) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 delle NTA del comune di Mafalda;
VI) Violazione dell’art. 216 del RD n. 1265/1934;
illegittimità dell’art. 17 delle norme tecniche di attuazione del programma di fabbricazione approvato con Delibera Consiliare n. 4/2015. VII) Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà con atti adottati dalla medesima Amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. violazione del legittimo affidamento”.



5. Questo T.A.R. con ordinanza n. 224/2020 ha accolto la domanda cautelare della ricorrente ai fini del riesame dei provvedimenti assunti.

Il Tribunale ha ritenuto meritevole di apprezzamento il periculum dedotto in relazione alla presumibile perdita di un finanziamento erogato, nelle more, dalla Regione Molise quale contributo alla realizzazione dell’impianto, e osservando altresì che, “ ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso e i motivi aggiunti appaiono assistiti dal prescritto requisito del fumus tenuto conto che il parere negativo comunale si è limitato ad affermare <<che l’intervento non risulta conforme al Piano di Lottizzazione vigente>>, omettendo di indicare le specifiche ragioni di tale non conformità” .



6. In attuazione dell’ordinanza cautelare è stata indetta una nuova conferenza di servizi, al cui esito, una volta acquisito un ulteriore parere negativo del Comune di Mafalda, l’istanza della ricorrente è stata nuovamente respinta.



7. La ricorrente ha dunque impugnato con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 6.7.2021, anche i nuovi provvedimenti negativi sopravvenuti, deducendo contro di essi i seguenti vizi: “ I) Elusione dell’ordinanza del Tar Molise n. 224/2020. violazione dell’art. 14 bis della L. n. 241/90. eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento di potere. II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del dPR n. 160/2010;
violazione e falsa applicazione deglia artt. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento di potere;
III) Sul parere negativo urbanistico espresso dal Comune: violazione e falsa applicazione dell’art. 27 della L. n. 865/197;
violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della L. n.1150/1942;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 e 10 bis della L. n. 241/1990. eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti;
IV) Eccesso di potere per sviamento. Contraddittorietà con atti adottati dalla medesima Amministrazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del legittimo affidamento”.



8. Questo Tribunale con ordinanza n. 189/2021 ha respinto l’ulteriore domanda cautelare introdotta dalla ricorrente, rinviando la trattazione della controversia in sede di merito all’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022.

Nell’approssimarsi dell’udienza le parti si sono scambiate le rispettive memorie conclusive.



9. Indi, dopo la discussione della causa come da verbale in atti, il Tribunale ha trattenuto la controversia in decisione.

DIRITTO

10. In via preliminare il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti notificati e depositati il 28.10.2020, non sussistendo più alcun interesse alla loro decisione: ciò in quanto il S.U.A.P. dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello si è successivamente rideterminato sull’istanza della ricorrente adottando un nuovo e autonomo provvedimento -reso dietro impulso dell’ordinanza di questo T.A.R. n. 224/2020-, a sua volta impugnato con il nuovo atto di motivi aggiunti depositato il 6.7.2021.

Il provvedimento sopravvenuto ha infatti superato e assorbito il precedente diniego edilizio emesso a conclusione della conferenza di servizi decisoria del 28.09.2020.

La controversia deve pertanto ritenersi circoscritta allo scrutinio di legittimità del diniego da ultimo adottato con determinazione del 7.05.2021, nonché degli atti ad essa preordinati e/o conseguenziali, contestati mediante il secondo atto di motivi aggiunti.

11. Ancora in via preliminare, occorre subito disattendere l’eccezione di difetto di soggettività giuridica dedotta, dall’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno – Sinello, con riferimento al c.d. S.U.A.P. (sportello unico per le attività produttive), da essa ritenuto una propria mera articolazione organizzativa interna priva di individualità.

L’eccezione muove dall’erroneo presupposto della notifica dell’impugnativa direttamente al S.U.A.P., mentre invece tanto il ricorso introduttivo quanto i successivi motivi aggiunti hanno correttamente evocato in giudizio l’Associazione dei Comuni del Comprensorio T S -Ente cui è riferibile l’attività amministrativa svolta dal S.U.A.P contestata in questa sede-, ossia un centro di riferimento munito di certo della soggettività giuridica propria degli Enti rappresentativi. Non a caso, l’Associazione si è costituita in giudizio a mezzo di un proprio difensore cui essa stessa, attraverso il suo legale rappresentante, ha conferito la procura alle liti.

Da qui l’infondatezza dell’eccezione.

12. Nel merito, il secondo ricorso per motivi aggiunti va accolto in ragione e nei limiti di quanto appresso specificato.

13. Il Collegio deve anzitutto pronunciarsi sul primo mezzo del secondo atto di motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha censurato il comportamento delle intimate Amministrazioni sotto il profilo della elusione dell’ordinanza del T.A.R. Molise n. 224/2020.

Secondo la tesi della soc. Molise Ambiente il S.U.A.P., a seguito del citato pronunciamento cautelare di questo Tribunale, avrebbe dovuto concludere il procedimento amministrativo sulla base degli stessi pareri già espressi, senza riconvocare una nuova conferenza di servizi. E posto che l’unico parere negativo era quello comunale, ritenuto carente di motivazione, esso doveva ritenersi equivalente a un assenso incondizionato all’intervento ex art. 14 bis della L. n. 241/1990, con la conseguenza che il procedimento si sarebbe dovuto concludere già in precedenza in senso favorevole alla ricorrente.

Questo assunto non merita sèguito.

Questo T.A.R. in sede cautelare, riscontrata una carenza di motivazione nel parere negativo espresso dal Comune di Mafalda, ha accolto l’istanza cautelare corredante il ricorso ai fini del riesame della domanda della ricorrente, riesame da condursi alla luce dei motivi dell’originario ricorso.

Tale pronuncia cautelare, pertanto, da un lato, non ha determinato alcun vincolo conformativo nel quomodo della successiva attività dell'Amministrazione, la quale ha mantenuto intatta la propria discrezionalità anche circa l'eventuale indizione di un nuovo procedimento;
dall’altro lato, con il prescrivere una riedizione del potere, e dunque lo svolgimento di una nuova e motivata valutazione dell’istanza di parte, ha “naturalmente” richiesto l’avvio di un nuovo iter procedimentale nel quale far confluire gli interessi pubblico – privati coinvolti nella vicenda .

Tanto già basterebbe a disvelare la correttezza procedimentale dell’operato dell’Amministrazione (segnatamente, dell’Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello, attraverso il suo sportello unico) .

Occorre peraltro aggiungere che l’art. 14 bis della L. n. 241/1990 reca, per quanto qui rileva, la seguente disciplina:

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