TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-27, n. 202208772

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-06-27, n. 202208772
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208772
Data del deposito : 27 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2022

N. 08772/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09675/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9675 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati S M e G C P, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato G C P in Roma, via Emilia n. 81, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



contro

il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio ex lege presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;



nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- della graduatoria di merito, approvata con D.M. n. 777 del 29.5.2014, relativa al concorso straordinario a 334 posti di Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione -OMISSIS- (ultima posizione utile per la nomina in qualità di “elicotterista”);

- della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, a firma del Capo Ufficio di Staff, notificata il 27.05.2015, con cui si sono negativamente riscontrate le istanze del ricorrente, tese al riconoscimento dei titoli preferenziali di cui all’art. 5, comma 18, del d.P.R. n. 487/1994 e della minore anzianità anagrafica;

- del bando di concorso straordinario a 334 posti di Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui, all’art. 6, comma 3, prevede che “a parità di punteggio, prevalgono nell’ordine: la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica” ;

- del decreto del Ministero dell’Interno in data 22.11.2012;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale al provvedimento impugnato, conosciuto e non, comunque connesso.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza smaltimento tenutasi da remoto il giorno 27 maggio 2022, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, Capo Reparto Esperto - Elicotterista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nel 2013 ha partecipato, quale elicotterista, al concorso straordinario, per titoli, a 334 posti di Ispettore Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui n. 322 come generico e n. 12 come elicotterista, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno n. 1/28 bis, del 26.11.2013.

1.1. All’esito della

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