TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2018-10-16, n. 201806102
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Pubblicato il 16/10/2018
N. 06102/2018 REG.PROV.CAU.
N. 09938/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9938 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Ministero della Difesa Commissione Medica Ospedaliera - Dipartimento Militare della Medicina Legale, Ministero della Difesa Comando Logistico dell'Esercito - Comando Sanità e Veterinaria Roma - Commissione Medica Interf., non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, ciascuno in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per le Risorse Umane prot. 0002313 del 22.6.2018 ed ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso con i quali è stata disposta la cessazione dal rapporto di impiego presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare, che le doglianze svolte dalla parte ricorrente, in disparte i possibili profili di inammissibilità e di irricevibilità del gravame, si appalesano prive di sufficienti profili di fumus boni juris, come evidenziato dall’Amministrazione intimata nella relazione depositata agli atti il 9.10.2018;e pertanto va respinta la domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati;
Ritenuto di disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare, ricorrendone giusti motivi;