TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2010-03-23, n. 201000503

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2010-03-23, n. 201000503
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201000503
Data del deposito : 23 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03161/2009 REG.RIC.

N. 00503/2010 REG.ORD.COLL.

N. 03161/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 3161 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:


G C, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;


contro

Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

D V P, P F;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Associazione Magistrati Corte dei Conti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto presso Maria Alessandra Sandulli in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 349;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Presidente della Corte dei conti del 7 aprile 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale, n. 81 del 7 aprile 2009, di convocazione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui la nota del Presidente della Corte dei Conti n. 1067 del 20 aprile 2009;

impugnato con il ricorso principale



del decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 2009 di differimento delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al Consiglio di presidenza della Corte dei conti per il quadriennio 2009/13 alla data di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 15.00;

impugnato con i primi motivi aggiunti



del non conosciuto decreto del Presidente della repubblica in data 13 maggio 2009 di costituzione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;

impugnato con i secondi motivi aggiunti



Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente, Consigliere presso la sezione giurisdizionale per la Toscana della Corte de conti, ha impugnato il provvedimento del Presidente della Corte dei Conti (decreto 7 aprile 2009, pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale, n. 81 del 7 aprile 2009) di convocazione per i giorni mercoledì 6 maggio 2009, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e giovedì 7 maggio 2009, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale di magistratura in seno al consiglio di presidenza della Corte dei conti, per il quadriennio 2009/13.

Il provvedimento è censurato per i seguenti motivi:

a) l’indizione delle consultazioni elettorali in giorni lavorativi lede l’elettorato attivo dei magistrati contabili, i quali non potranno esercitare il loro diritto di voto essendo in quei giorni impegnati nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali;

b) le date prescelte, inoltre, pregiudicano anche l’elettorato passivo in quanto coloro che intendono candidarsi hanno a loro disposizione solo 28 giorni per la campagna elettorale, mentre in passato era sempre stato garantito un termine di almeno 60 giorni;
non si ravvisa, inoltre, nella previsione dei cui all’art. 11, comma 10, secondo periodo, della l. 15/2009, alcun vincolo relativo alla data in cui celebrare le elezioni, posto che la norma in questione ha previsto il termine del 7 maggio 2009 unicamente per l’indizione delle elezioni;

c) il decreto impugnato è inoltre illegittimo in quanto applicativo dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, che ha modificato la disciplina della composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti;
a questo proposito il ricorrente ha sollevato eccezione di incostituzionalità asserendo che la nuova normativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione.

Con decreto presidenziale del 23.4.2009, l’istanza di misure cautelari provvisorie è stata rigettata.

Con il primo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del 22 aprile 2009 con cui il Presidente della Corte dei Conti ha disposto il differimento delle consultazioni elettorali alle date di sabato 9 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e domenica 10 maggio 2009 dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente, oltre a riproporre le doglianze già volte con il ricorso originario, ha prospettato le seguenti ulteriori doglianze:

1) il differimento della data delle consultazioni elettorali continua a pregiudicare l’elettorato passivo dei magistrati della Corte poiché non è stato garantito un lasso di tempo adeguato per organizzare la campagna elettorale, sia se si considera, in via di analogia, quanto previsto dalla l. 186/1982, art. 9, comma 2, sia tenuto conto della prassi, rispettata fino ad ora, di garantire almeno 60 gironi per la campagna elettorale;

2) l’illegittimità derivata dalla incostituzionalità dell’art. 11, comma 8 della l. 15/2009, inoltre, trova un ulteriore sostegno nel parere del Consiglio di Stato del 1 aprile 2009, reso in materia di applicabilità del principio di non rieleggibilità dei membri elettivi del CSM e degli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali.

L’avvocatura dello Stato si è costituta ed ha depositato una memoria per chiedere il rigetto dell’istanza cautelare e, nel merito, del ricorso perché infondato, stante la manifesta infondatezza delle eccezioni di costituzionalità proposte.

Con atto di intervento ad adiuvandum, si è costituita l’associazione magistrati della Corte dei Conti sostenendo le ragioni del ricorrente.

Con ordinanza n. 1993 del 2009, il collegio ha rigettato l’istanza cautelare e ha fissato per la trattazione nel merito della causa l’odierna udienza.

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti del 13.5.2009, per illegittimità derivata, ribadendo tutti motivi di ricorso già in precedenza articolati sia nel ricorso originario che nel primo ricorso per motivi aggiunti.

Sia la difesa erariale che il ricorrente hanno depositato memorie per l’udienza, ulteriormente argomentando le loro precedenti difese.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Vengono all’esame del collegio le eccezioni di illegittimità costituzionale, prospettate dal ricorrente e dalla interveniente Associazione, dell’art. 11, comma 8 della l. 15 del 4 marzo 2009, concernente la costituzione e formazione del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti. Esso prevede infatti che:

“8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, (…) E' composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte.”

Il ricorrente ha prospettato eccezioni di costituzionalità della norma sotto plurimi profili per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 103, 104 e 108 della Costituzione. La maggior parte di esse, tuttavia, sono a parere di questo collegio irrilevanti o manifestamente infondate.

Ci si riferisce alla e.d.c. concernente l’assenza della previsione di requisiti di professionalità per i membri laici, questione che non è rilevante nel caso in esame e che comunque è manifestamente infondata posto che, attraverso il richiamo espressamente operato dal comma 8 dell’art. 11 della l. 15/2009 all’art. 7, comma 1 della lettera d) l. n. 186/1982, le specifiche professionalità dei membri laici continuano ad essere garantite. Irrilevante è anche l’e.d.c. concernente la partecipazione del Segretario generale, con diritto di voto, per i procedimenti che non hanno natura disciplinare. Nel caso di specie, infatti, non sono state impugnate deliberazioni alle quali abbia preso parte il Segretario generale. Irrilevante è infine l’e.d.c. relativa al “magistrato addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto”, prospettata in via meramente ipotetica.

Il ricorrente, infine, ha sollevato una q.d.c. in relazione alla nuova composizione del consiglio di Presidenza, disciplinata dal citato art. 11, comma 8, che ha modificato il precedente assetto disciplinato dall’art. 10 della l. 117/1988, come modificato dalla l. 62/2006, i componenti del Consiglio di presidenza eletti dai magistrati della Corte dei conti diventano quattro (mentre in precedenza essi erano dieci), ovvero in numero eguale ai membri laici.

L’eccezione di incostituzionalità in esame, prospettata nel ricorso e nella memoria del 15 ottobre 2009, poggia sulle seguenti argomentazioni: la sentenza della Corte cost. n. 87/2009 ha sancito la piena equiparazione del CSM ai Consigli di Presidenza delle magistrature speciali in ordine alla funzione di garanzia che detti organi devono assolvere al fine di assicurare l’indipendenza dei magistrati ordinari e speciali. Pertanto, non si ravvisa alcuna ragionevole motivo per differenziare l’organizzazione e la costituzione degli organi in esame, in particolare con riferimento alla percentuale della componente togata in seno ai tre consigli, che l’art. 104 Cost. fissa nei due terzi, della compagine consiliare, con esclusione dei membri di diritto, in modo tale che detta componente sia numericamente preponderante rispetto a quella della componente laica. L’art. 11, comma 8, dunque, nel prevedere che la componente elettiva sia di numero eguale alla componente laica, discrimina ingiustificatamente la condizione dei magistrati della Corte dei conti rispetto a quella degli altri magistrati amministrativi e ordinari e si pone in contrasto con il combinato disposto degli artt. 104 e 108 Cost.. Infine, stabilire una disciplina diversificata per la composizione dei rispettivi consigli di Presidenza della giustizia amministrativa e della Corte dei conti, pur in presenza di numerosi rinvii recettizi a norme della l. 196/1982, viola l’art. 3 della Costituzione con riferimento agli artt. 100 e 103, sia sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento dei due ordini magistratuali che sotto il profilo della ragionevolezza, stanti le profonde analogie che caratterizzano lo statuto del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti.

L’avvocatura dello Stato ha sostenuto, nella sua memoria del 15.10.2009, la manifesta infondatezza delle e.d.c. proposte in quanto concernenti la struttura dell’organo di autogoverno della Corte dei conti, il cui assetto, così come già ritenuto dalla Corte costituzionale (ord. n. 377/1998 e 161/1999) si presta ad una pluralità di soluzioni fra le quali solo il legislatore è legittimato a scegliere nella sua discrezionalità. Secondo la difesa erariale, inoltre, i giudici speciali godono delle stesse garanzie della magistratura ordinaria solo con riferimento alla c.d. indipendenza funzionale, che ha riguardo al concreto esercizio della funzione giurisdizionale, mentre non sarebbe possibile invocare l’applicazione diretta ai giudici speciali delle garanzie previste dalla Costituzione agli artt. 104-107 Cost. per i giudici ordinari, poiché le garanzie per la c.d. indipendenza istituzionale delle magistrature speciali possono essere variamente disciplinate dal legislatore. La Costituzione, pertanto, ha voluto differenziale i modelli di indipendenza delle diverse magistrature. L’avvocatura ha inoltre sottolineato che la componente togata, comprensiva dei membri elettivi e dei membri di diritto, mantiene comunque la maggioranza assoluta in seno al Consiglio.

Ad avviso del collegio, la questione di costituzionalità dell’art. 11 comma 8 della l. 15/2009, nella parte in cui determina in numero di quattro i componenti eletti dai magistrati della Corte, e cioè in numero uguale ai rappresentati del Parlamento, è rilevante e non manifestamente infondata nei termini e per le ragioni che si diranno e che in parte si differenziano rispetto alla prospettazione della parte ricorrente che si è appena sopra illustrata, cosicché essa viene rilevata d’ufficio.

Si ritiene previamente opportuna, al fine di fornire una adeguata motivazione in ordine alla rilevanza, una rapida esposizione delle ragioni per cui non si ritiene che le eccezioni preliminari prospettate dalla avvocatura dello Stato possono essere accolte. Secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale, il mancato esame da parte del giudice remittente delle eccezioni preliminari, sollevate nel giudizio "a quo", non comporta l’inammissibilità della q.d.c., in presenza di una non implausibile motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla rilevanza e in assenza di ragioni che rendano evidente la mancanza di rilevanza (Corte costituzionale, 13 febbraio 2003 , n. 47).

Occorre premettere che il ricorso originario è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento con esso impugnato, infatti, è stato sostituto dal decreto del Presidente della Corte dei conti del 22 aprile 2009, impugnato con il primo dei motivi aggiunti.

Inoltre, tanto la prima e che la seconda delle doglianze, originariamente dedotte nel ricorso originario e riproposte nel primo ricorso per motivi aggiunti, sono da ritenersi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Infatti, a seguito del differimento della data, le consultazioni elettorali sono state fissate nei giorni di sabato e domenica, cosicché nessuna lesione dell’elettorato attivo è ipotizzabile.

Il ricorrente è carente di interesse anche a far valere, con la prima delle ulteriori doglianze svolte nel primo ricorso per motivi aggiunti, il minor tempo concesso ai candidati per svolgere la campagna elettorale, visto che egli non risulta essersi candidato.

Resta, tuttavia, da esaminare la terza censura di invalidità derivata per incostituzionalità della norma di legge sulla nuova composizione del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, della quale il provvedimento di indizione delle elezioni del 22 aprile 2009 fa applicazione, in relazione alla quale il ricorrente ha l’interesse ad agire, in quanto magistrato in servizio della Corte dei conti, titolare dell’elettorato attivo.

Le eccezioni, prospettate dalla Avvocatura dello Stato, di irricevibilità per tardività del secondo ricorso per motivi aggiunti, con conseguente improcedibilità del primo ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, non possono inoltre essere accolte. Non vi è prova infatti della effettiva conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento di costituzione del consiglio di Presidenza del 13 maggio 2009 in data antecedente al 60° giorno prima della proposizione del ricorso, posto che né la pubblicazione dei risultati delle votazioni sulla newsletter del 15 maggio 2009, pubblicata sul sito istituzionale della Corte dei conti, né la diffusione della notizia della registrazione in bilancio del

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