TAR Salerno, sez. II, sentenza 2024-02-05, n. 202400362
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Pubblicato il 05/02/2024
N. 00362/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01682/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1682 del 2020, proposto da:
Del Vacchio Leather Diffusion S.r.l., Bello Immobiliare S.r.l. e Bello S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dagli avvocati B I ed A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Solofra, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, Ministero dell'Interno - Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliata
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Chime S.p.A., non costituito in giudizio;
Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Barrasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera di Consiglio Comunale, n. 16 del 14.9.2020, di approvazione del PUC di Solofra;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Solofra, della Provincia di Avellino, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, del Ministero dell'Interno e del Consorzio per L'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 gennaio 2024 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
La Del Vacchio Leather Diffusion è proprietaria nel Comune di Solofra del manufatto, distinto in catasto fabbricati al fg. 1, part.lla 1095, nel quale la medesima Società conduce un’azienda operante nel settore conciario.
La Bello Immobiliare s.r.l., a sua volta, è proprietaria degli immobili, distinti nel catasto fabbricati al fg. 1, part.lle 381 e 541, nei quali opera la Bello s.p.a., Azienda attiva anche essa nel comparto della lavorazione conciaria. Le predette aziende conciarie svolgono da molti anni questa attività produttiva. Tutti questi immobili da tempo sono ricompresi nella Zona industriale, individuata dal Piano Regolatore (P.R.T.) del Consorzio A.S.I. della Provincia di Avellino.
La ditta Chime s.p.a., operante nella zona industriale di Solofra, trasmetteva, il 28.6.2017, a tutti gli Enti competenti (tra cui il Comune di Solofra) la notifica, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 26.6.2015 n. 105 (il c.d. Decreto “Seveso III”), per comunicare ed informare delle sostanze pericolose presenti in azienda, specificandone “categoria, quantità e stato fisico”.
La Prefettura di Avellino iniziava il procedimento, previsto dall’art. 21 del citato Decreto “Seveso III”, al fine della predisposizione del Piano di Emergenza esterno (P.E.E.), pubblicando, nel maggio 2019 sul proprio istituzionale, una mera bozza del P.E.E., sollecitando i molteplici Enti interessati a far pervenire le loro eventuali osservazioni.
E’ stato richiesto il prescritto parere del Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), non pervenuto ad oggi.
Il Comune di Solofra ha inserito nel P.U.C., approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 14.9.2020, l’Elaborato Rischio da incidente rilevante (E.R.I.R.), per effetto del quale gli immobili di proprietà dei ricorrenti sono stati ricompresi nell’ambito dell’area di danno III – lesioni reversibili, definita “Zona di attenzione”, con tutta una serie di onerosi vincoli e gravose limitazioni urbanistiche.
Le società in epigrafe insorgono avverso la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 16 del 14.9.2020, di approvazione del piano urbanistico comunale (P.U.C.), per la parte in cui sono stati inseriti nell’Elaborato Rischio da Incidenti rilevanti (E.R.I.R.) i manufatti distinti in catasto fabbricati al fl. 1 part.la 1095 (di cui è proprietaria la Del Vacchio Leather Diffusion);al fl. 1 part.lle nn. 381 e 541, (di cui è proprietaria la Bello Immobiliare s.r.l.).
Il gravame è sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
I)VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22, COMMA 9 DEL D. LGS. 26.6.2015 N. 105, 3 DEI CRITERI GUIDA DI CUI ALL’ALLEGATO AL D.M. LL. PP. 9.5.2001, NONCHÉ DEL PUNTO II DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.P.C.M. DEL 25.2.2005 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, PER IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Secondo la prospettazione attorea, il Comune di Solofra ha inserito, nell’approvazione del P.U.C., l’Elaborato Rischi incidenti rilavanti (E.R.I.R.), senza che fosse stata conclusa preventivamente la procedura concernente il P.E.E.., al quale solo compete la individuazione delle aree di rischio, da assoggettare ai vincoli urbanistici che ne derivano.
II) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21,