TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-10-18, n. 202202892

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-10-18, n. 202202892
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202892
Data del deposito : 18 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/10/2022

N. 02892/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01844/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, Via Nicolò Turrisi n. 59;

contro

Comune di Trappeto, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’annullamento

- dell’ordinanza di demolizione l’ordinanza -OMISSIS-del 6 aprile 2016.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 ottobre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato il 15 giugno 2016 e depositato il 14 luglio 2016, il sig. -OMISSIS- impugna l’ordinanza -OMISSIS-del 6 aprile 2016, con la quale il Comune di Trappeto ha ordinato la rimozione delle opere, realizzate nel terreno sito in -OMISSIS-, identificato in catasto al foglio -OMISSIS-, così descritte:

“1) fabbricato composto da due elevazioni fuori terra, realizzato con struttura intelaiata in c.a. destinato ad abitazione, di circa 182,00 mq composta di due unità immobiliari, che si presenta allo stato definito, con tetto di copertura piana non praticabile;

2) piccolo manufatto ad una elevazione fuori terra con struttura mista (muratura e c.a.) di circa mq. 7,42, realizzato antistante al fabbricato – angolo sud-est dell’area di pertinenza pavimentata a ridosso dei muri di contenimento del terrapieno, che si presenta allo stato definito, con tetto ad unica falda ricoperto con tegole aventi dimensioni ml. 2,35 dalla gronda e ml. 2,80 dal colmo. Detto manufatto risultava essere costituito da un ripostiglio (ml. 1,45 x ml. 1,65) e la rimanente parte a tettoia ove è ubicato un lavello e un barbecue;

3) piccolo manufatto ad una elevazione fuori terra con struttura mista (muratura e c.a.) di circa mq. 7,42, realizzato antistante al fabbricato – angolo sud-ovest dell’area di pertinenza pavimentata a ridosso dei muri di contenimento del terrapieno, che si presenta allo stato definito, con tetto ad unica falda ricoperto con tegole aventi dimensioni ml. 2,35 dalla gronda e ml. 2,80 dal colmo. Detto manufatto risultava essere costituito da un ripostiglio (ml. 1,45 x ml. 1,65) e la rimanente parte a tettoia ove è ubicato un lavello e un barbecue;

4) area di pertinenza del fabbricato risulta essere in parte piastrellata e parte a verde con relative aiuole, la quale è delimitata da muri di cinta di varia altezza sormontata da ringhiere, avente due accessi carrabili con relativi cancelli posti sul lato Nord del lotto”.

Nell’ordinanza è precisato che:

- per le opere di cui ai nn. 1 e 4, il Comune ha negato il condono edilizio;

- le opere di cui ai n-OMISSIS-e 4 non sono assistite da alcun titolo abilitativo o autorizzativo.

Inoltre:

- le opere insistono nella fascia di mt. 150,00 dalla linea ideale della battigia;

- una parte dell’area di pertinenza (lato nord) e porzione di fabbricato lato nord-est ricadono nell’area di rispetto dell’art. 55 del codice della navigazione (fascia ml. 30,00 dal confine demaniale);

- la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico ed è classificata dal p.r.g. E1 (per cui sono inibiti interventi edilizi di nuovo impianto).

Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto:

- il diniego di condono, che il Comune indica quale presupposto dell’ordine di demolizione, sarebbe stato adottato oltre il termine ultimo di ventiquattro mesi dalla presentazione dell’istanza di sanatoria né il Comune avrebbe dato prova della violazione degli artt. 33 e 40 della L. n. 47/85, che consentirebbe di superare il predetto termine;

- l’istanza di revoca del diniego di condono renderebbe illegittima l’ordinanza impugnata;

- con riferimento alla violazione dell’art. 55 cod. navigazione, dalla planimetria allegata, risulterebbe il rispetto della distanza di trenta metri dal demanio marittimo;
in ogni caso, la linea di confine attuale non corrisponderebbe a quella originaria in ragione dell’erosione della battigia, come dimostrato dalla presenza di un fortino risalente al 1943, ormai interamente ricoperto dal mare;
la delimitazione delle zone del demanio marittimo non sarebbe comunque avvenuta nel contraddittorio con i privati interessati, in violazione degli artt. 32 e 58 reg. nav. mare.

In ultimo, il ricorrente lamenta carenze motivazioni del provvedimento gravato, rispetto alla rilevanza dell’abuso e all’applicabilità di sanzione sostitutiva.

Il Comune di Trappeto, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza straordinaria del 10 ottobre 2022, svolta in modalità telematica ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis c.p.a., la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, è bene evidenziare che le opere di cui è ordinata la demolizione insistono a meno di 150 metri dalla battigia, in una zona del territorio sottoposta a vincolo d’inedificabilità assoluta, a norma dell’art. 15, comma 1, lett. a, della Legge reg. n. 78/1976.

Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, è onere dell’interessato provare la sussistenza di una diversa situazione di fatto, rispetto a quella ricostruita dal Comune, eventualmente rilevante a supporto delle sue pretese.

Poiché parte ricorrente non ha fornito alcuna prova che gli immobili in esame si collochino oltre 150 metri dalla battigia, non può che concludersi per la legittimità, rispetto alle censure prospettate, dell’ordinanza di demolizione, che costituisce atto doveroso e a contenuto vincolato a fronte della violazione di un vincolo di inedificabilità assoluta.

Rileva in ogni caso il Collegio che, con riferimento alle opere oggetto dell’istanza di condono, parte ricorrente non risulta aver impugnato, neanche in questa sede, il diniego di sanatoria, pur avendo dimostrato di averne avuto piena conoscenza quando ne ha formalmente richiesto la revoca.

In considerazione di ciò, sono evidentemente inammissibili ed infondate le censure mosse avverso l’ordinanza di demolizione che attengono al precedente diniego di condono, da tempo divenuto definitivo, e comunque mai impugnato (T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 3 agosto 2020, n. 1727). Diniego peraltro che costituisce un provvedimento vincolato, a fronte dell’assoluta insanabilità, in termini generali, dell’abuso commesso.

Né la presentazione dell’istanza di revoca vizia in alcun modo l’ordinanza di demolizione emessa.

Parimenti infondato il motivo ricorso inerente al rispetto della fascia dal confine demaniale di cui all’art. 55 cod. navigazione, non avendo parte ricorrente fornito prova del fatto che gli immobili di cui è contestata l’abusività ricadano nelle ipotesi in cui l’art. 15 della Legge reg. n. 78/1976 consente di costruire nei 150 metri dalla battigia (così, da ultimo, T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 9 giugno 2022, n.1905).

In ogni caso, osserva il Collegio che il provvedimento impugnato si fonda su un’ulteriore contestazione, ovverosia l’esistenza di una serie di vincoli sull’area in cui insistono le opere abusive (quello sismico e paesaggistico), a fronte dei quali il ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

In conseguenza, la fondatezza (o, comunque, la mancata impugnazione) di tale ultima contestazione è sufficiente, di per sé sola, a sorreggere i provvedimenti gravati.

È ben noto infatti che, qualora l’atto impugnato si basi su una pluralità di motivazioni autonome (atto plurimotivato), il ricorso con il quale non si contestino tutte le motivazioni deve essere respinto, atteso che l’eventuale riconoscimento della fondatezza delle doglianze proposte non esclude l’esistenza e la validità della restante causa giustificatrice dell’atto: “ In presenza di un provvedimento amministrativo sorretto da plurime motivazioni, ricade, infatti, su chi abbia interesse a rimuoverlo l’onere di contestarne integralmente e tempestivamente l’intero apparato giustificativo, pena altrimenti la definitiva inoppugnabilità dell’atto nelle parti non contestate, quando esse siano autonomamente in grado di supportarne validamente la dimensione motivazionale. Il provvedimento impugnato, infatti, continuerebbe a produrre i suoi effetti perché mantenuto in vita dal motivo non contestato e da solo sufficiente a giustificare la determinazione in esso contenuta (cfr.: 

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