TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-01-07, n. 202200067

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-01-07, n. 202200067
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202200067
Data del deposito : 7 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2022

N. 00067/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00785/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 785 del 2021, proposto da
F S, rappresentato e difeso dagli avvocati L S e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torri del Benaco, non costituito in giudizio;

nei confronti

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della nota comunale datata 12/07/2021 avente ad oggetto “conc. portuale ormeggio fisso TO-08-MODULO W-CIG. 13 variazione dei requisiti di priorità – pronunzia decadenza concessione e ingiunzione sgombero posto barca”;

- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto:

- che sussistono i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., poiché con dichiarazione del 6 settembre 2021 la parte ricorrente ha comunicato che, con nota datata 31 agosto 2021, il Comune di Torri del Benaco ha revocato il provvedimento di decadenza della concessione di spazio acqueo, impugnato nel presente giudizio;

- che, alla luce del provvedimento di revoca, integralmente satisfattivo della pretesa del ricorrente (avente ad oggetto la conservazione dello spazio barca oggetto della concessione), dev’essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

- che le spese di lite devono essere compensate, conformemente alla richiesta formulata in tal senso dal ricorrente;

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