TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 2021-05-11, n. 202101170
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Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 01170/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00798/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 798 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Agosto, Stefania Forlani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
a) del decreto del -OMISSIS-prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 3 marzo 2020, con il quale è fatto divieto -OMISSIS-;
b) della nota prot. n. -OMISSIS-non conosciuta;
c) ove occorra del provvedimento di ritiro cautelativo;
d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e del Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 55, 59, 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 il dott. Raffaele Esposito e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell'art. 60 cod. proc. amm. (omesso ogni avviso);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare -OMISSIS-, impugna con ricorso notificato il 25 giugno 2020 e depositato il 10 luglio 2020 il decreto del -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 3 marzo 2020) con cui è stato-OMISSIS-
Il provvedimento ha origine dalla segnalazione della-OMISSIS-che, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha comunicato alla Prefettura il deferimento del ricorrente all’Autorità Giudiziaria per omessa custodia di armi e munizioni e per detenzione abusiva di armi (violazioni "accertate in un contesto di contrasti familiari tra legittimi eredi delle armi illegalmente detenute che, a suo tempo, appartennero legalmente al de cuius genitore"), il sequestro delle armi illegalmente detenute nonché il ritiro precauzionale ex art. 39, comma 2, del TULPS di quelle legittimamente possedute dal ricorrente; il medesimo provvedimento chiarisce che "quando gli organi di polizia, deputati a vigilare e garantire la pubblica sicurezza, evidenziano l'incidenza negativa della disponibilità di armi da fuoco da parte di soggetti ritenuti "inaffidabili" per la loro detenzione in sicurezza, il Prefetto deve esercitare con il massimo rigore i poteri adulatori previsti dal citato art. 39 per prevenire ogni possibile rischio connesso alla insita pericolosità strumentale di detti mezzi".
Il ricorrente precisa che le armi in questione, appartenute al defunto padre, non si trovavano presso la propria abitazione ma presso l’abitazione del genitore; gli accertatori hanno invece erroneamente supposto che il ricorrente, figlio nato dal primo matrimonio del de cuius , appartenesse al suo stesso nucleo familiare.
2. Il ricorrente lamenta pertanto:
- con il primo motivo di ricorso, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Tale comunicazione, pur non essendo necessaria in ragione del carattere cautelare del provvedimento, ben poteva essere adottata per l’insussistenza di ragioni di urgenza, considerato che il decreto in questione è stato adottato dopo due mesi dalla segnalazione;
- con il secondo motivo di ricorso, l’adozione del provvedimento da parte di un dirigente anziché del Prefetto, senza indicazione del potere e/o della delega conferita con conseguente incompetenza;
- con il terzo motivo di ricorso, la mancanza di motivazione del provvedimento che fa riferimento a presunti contrasti familiari ma non indica i presupposti fattuali e giuridici alla base della decisione, considerato che le armi in questione sono state ritrovate nell'abitazione del defunto padre e che il ricorrente non aveva la disponibilità delle armi né possibilità di accesso all’abitazione;
- con il quarto